Perché il Consiglio federale priva le nostre istituzioni culturali di potenziali sostegni finanziari privati?
16.3858 · Interpellanza · 2016-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), uno straniero non europeo può richiedere una carta di soggiorno in Svizzera invocando il fatto che tale documento deve essergli rilasciato per "importanti interessi pubblici". All'articolo 32 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), il Consiglio federale precisa che per valutare il concetto di "importanti interessi pubblici" occorre considerare "aspetti culturali importanti".
Fino a poco tempo fa le autorità federali ritenevano soddisfatta questa condizione se una persona versava a un'istituzione culturale una donazione superiore a un milione di franchi. Ma la Segreteria di Stato della migrazione ha abbandonato questa prassi, per cui in effetti ora può ottenere una carta di soggiorno in virtù dell'articolo 32 capoverso 1 OASA soltanto una personalità del mondo artistico la cui notorietà, con la sua sola presenza in Svizzera, si rifletterebbe in modo significativo sul nostro Paese o su una delle sue regioni. Per contro non potrebbe più ottenere una carta di soggiorno chi versa una donazione a un'istituzione culturale.
Questa decisione è sorprendente per più ragioni. In questo contesto pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. È consapevole del fatto che questa misura penalizza le nostre istituzioni culturali nel momento in cui le sovvenzioni pubbliche e le sponsorizzazioni si fanno rare?
2. È consapevole del paradosso rappresentato da questa misura, con cui penalizziamo gli attori della scena culturale locale, che non ottengono il denaro di un mecenate straniero, svantaggiandoli rispetto agli artisti stranieri già affermati?
3. Come misura il modo in cui la notorietà di un artista si riflette sul nostro Paese? Si tratta di un criterio molto soggettivo. Un contributo milionario di un mecenate per un festival è per contro molto preciso, concreto, misurabile e oggettivo ...
4. È disposto, al fine di sostenere la scena artistica svizzera, a ritornare alla vecchia prassi e accettare che una carta di soggiorno possa essere rilasciata a una persona che versa una donazione a un'istituzione culturale?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Lo scopo primario della legge sugli stranieri non è promuovere interessi culturali, bensì disciplinare l'accesso, l'entrata e la partenza di stranieri nonché il ricongiungimento familiare in Svizzera. Il legislatore ha scientemente formulato in maniera stretta il margine di manovra per l'ammissione di cittadini di Stati terzi. Come il Consiglio federale ha già precisato nella risposta all'interrogazione 14.1014, "Permessi di dimora in deroga alle condizioni di ammissione in presenza di un importante interesse pubblico", sussistono "importanti interessi pubblici" ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 OASA in particolare in presenza di aspetti culturali significativi (rilascio di un permesso di dimora a chi opera in ambito culturale) o notevoli interessi fiscali cantonali (garanzia di elevate entrate fiscali).
3. Se riconosce la presenza di un tale interesse e intende rilasciare un permesso al fine di preservare importanti interessi pubblici, l'autorità cantonale sottopone il caso alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per approvazione. La SEM esamina singolarmente ogni domanda. Secondo la sua prassi, una personalità del mondo artistico la cui notorietà, con la sua sola presenza in Svizzera, si rifletterebbe in modo significativo sul nostro Paese può rappresentare un "importante interesse pubblico". Dal suo dossier deve risultare che la persona in questione gode di una notorietà internazionale nel mondo artistico o culturale. Per contro, il solo fatto di donare una somma importante non è sufficiente per riconoscere un "importante interesse pubblico" al fine di rilasciare un permesso di dimora.
4. In mancanza di un "importante interesse pubblico" sufficiente per rilasciare un permesso, il dossier può, a seconda delle circostanze, essere sottoposto all'approvazione della SEM per "notevoli interessi fiscali cantonali". In ogni caso, le altre esigenze per il rilascio di un permesso di dimora devono essere soddisfatte (in particolare il trasferimento in Svizzera del centro d'interesse, soggiorno in Svizzera per la maggior parte del tempo e mezzi finanziari sufficienti).
Il Consiglio federale non ritiene dunque vi sia motivo di estendere il rilascio del permesso di dimora per motivi culturali importanti ad altre persone oltre a quelle che godono di una notorietà internazionale nel mondo artistico o culturale. Contrariamente a quanto affermato dall'autore dell'interpellanza, non è neppure stata recentemente modificata la prassi in materia.
Risposta del Consiglio federale.