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17.1013 · Interrogazione · 2017-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

A marzo 2017 Swisscom ha inviato a tutti i suoi clienti un nuovo contratto, nuove condizioni generali e una "dichiarazione generale di protezione dei dati". Quest'ultima permette a Swisscom di procedere a una collezione di dati mai vista prima d'ora. Può raccogliere presso i propri clienti dati statici ed evolutivi e combinarli con dati acquistati per creare profili di clienti standard da utilizzare per la commercializzazione di contenuti pubblicitari con i partner. Occorre partire dal presupposto che ciò mira soprattutto alla commercializzazione via Admeira e a poter attivare in Internet e alla televisione pubblicità rivolta a un determinato pubblico, con la collaborazione di Ringier e della SSR.

Se il cliente non agisce dopo aver ricevuto la documentazione, accetta automaticamente le nuove condizioni contrattuali. Le esperienze documentate nei rapporti del forum sulla protezione dei dati lasciano presupporre che, per i clienti è quasi impossibile rifiutare la dichiarazione di protezione dei dati (opt-out) con un dispendio di tempo ragionevole.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti, tenendo conto che la Confederazione è l'azionista di maggioranza di Swisscom SA:

1. Come giudica il fatto che per la propria raccolta di dati Swisscom può utilizzare le liste di tutta la sua clientela ripartita sul territorio svizzero e complete banche dati di indirizzi, in parte allestite grazie al periodo di monopolio delle PTT?

2. Considera che una tale procedura da parte di un ente parastatale sia appropriata, tenendo conto che la legge sulla protezione dei dati deve essere sottoposta a revisione?

3. Intende permettere alla SSR di utilizzare questi dati personali tramite Admeira?

4. Qual è il suo punto di vista in merito al fatto che si rimproveri a Swisscom di voler intenzionalmente ostacolare i clienti richiedendo da loro un laborioso opt-out allo scopo di poter raccogliere dati nel modo più capillare possibile?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente alla legge sull'azienda delle telecomunicazioni, nel 1998 le parti dell'ex Azienda delle PTT che fornivano servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione sono state trasferite a Swisscom SA. È stato sancito per legge che la neocreata impresa riprenda sia gli attivi e passivi, sia i diritti e i doveri legati a questi rapporti giuridici. Allora, il quadro legale della trasformazione non prevedeva un divieto di riutilizzare i dati cliente esistenti.

2. La consultazione sulla revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) si è conclusa recentemente. Il Consiglio federale ne valuterà i risultati e li integrerà nella legge riveduta. Al momento non è determinante sapere se l'attuale modo di procedere di Swisscom sarebbe conforme a un'eventuale futura situazione giuridica. L'ammissibilità va valutata unicamente in base alle prescrizioni vigenti. Riguardo all'appropriatezza va considerato che Swisscom è una società anonima indipendente presso cui la Confederazione detiene per legge la maggioranza del capitale azionario. Ogni quattro anni il Consiglio federale prescrive a Swisscom degli obiettivi strategici, ma si limita all'orientamento di base e ne riconosce l'autonomia imprenditoriale. Il metodo prescelto rientra nella responsabilità operativa di Swisscom. La Confederazione s'impegna d'altronde a promuovere la responsabilità sociale d'impresa (RSI), che riguarda l'impatto sociale ed ambientale delle attività imprenditoriali tenendo in considerazione gli interessi degli stakeholder (azionisti, lavoratori, consumatori, comunità locali, organizzazioni non governative, ecc.). Contribuisce all'attuazione della RSI, in particolare anche quando opera ad esempio in veste di proprietaria di imprese e assume una funzione di modello. Attualmente sta esaminando la situazione per quanto riguarda il suo ruolo di modello.

3. Qualora il Consiglio federale dovesse un giorno autorizzare la SSR a diffondere pubblicità orientata a un pubblico target, lo farà solo entro i limiti consentiti dalla protezione dei dati e dal segreto delle telecomunicazioni.

4. Con il metodo opt-out i cambiamenti entrano automaticamente in vigore se gli utenti non vi si oppongono esplicitamente. Concretamente ciò fa sì che una nuova offerta venga accettata da una cerchia più ampia di utenti. Rappresenta un vantaggio per l'azienda, ragion per cui questo modo di procedere viene prediletto dalla maggior parte dei fornitori di prestazioni Internet. D'altro canto, l'eco mediatica scatenata dalle modifiche delle condizioni generali di Swisscom mostra proprio che al giorno d'oggi molti clienti sono sensibili quanto alla protezione dei propri dati e non accettano un complicato sistema di opt-out. Come spiegato alla risposta 2, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale e delle disposizioni legali vigenti, Swisscom è libera di decidere quali metodi applicare per la raccolta dei dati. Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 lettera b LPD nessuno ha il diritto di trattare, senza giustificazione, i dati di una persona contro la sua esplicita volontà. Il metodo opt-out è conforme a tale principio.

Risposta del Consiglio federale.