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17.1020 · Interrogazione · 2017-03-17

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Durante le votazioni federali, per alcuni Comuni sembra naturale annunciare i loro risultati prima della chiusura degli uffici elettorali in tutto il Paese. Benché ogni Cantone sia competente in materia di organizzazione dello spoglio dei voti, la pubblicazione dei risultati mentre una parte dei cittadini può ancora votare è problematica. Infatti l'annuncio anticipato dei risultati può permettere di mobilitare ancora l'uno o l'altro campo o di influenzare il comportamento di voto delle persone che si recano alle urne. Con lo sviluppo delle reti sociali si vedono così circolare, prima della chiusura degli uffici elettorali, risultati che sono immediatamente trasmessi a destra e a manca per convincere gli ultimi elettori e cercare di far pendere la bilancia da una parte o dall'altra.

Chiedo pertanto:

1. Il Consiglio federale ritiene problematica la pubblicazione dei risultati in taluni Comuni prima della chiusura di tutti gli uffici elettorali?

2. Il Consiglio federale è disposto a intervenire per porre fine a questa prassi e, se sì, in che modo?

Stellungnahme des Bundesrates

I Cantoni e i Comuni svolgono un ruolo centrale nell'organizzazione di votazioni e elezioni. Conformemente alla legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni (art. 10 cpv. 2 LDP). Il diritto cantonale si applica anche agli scrutini federali qualora il diritto federale non preveda altrimenti (art. 83 LDP). Spetta quindi ai Cantoni decidere in merito all'orario di chiusura degli uffici elettorali il giorno della votazione, all'organizzazione del conteggio delle schede e alla comunicazione dei risultati.

Una preponderante maggioranza dei Cantoni prevede che gli uffici elettorali chiudano (al più tardi) alle ore 12.00 del giorno della votazione. In sei Cantoni la chiusura è anticipata (ore 11.30: Turgovia; ore 11.00: Svitto, Sciaffusa, Appenzello esterno, Argovia, Nidvaldo).

I Cantoni possono iniziare la domenica della votazione, ancor prima che si chiudano gli uffici elettorali, a contare le schede pervenute nell'ambito del voto anticipato (art. 7 LDP) e del voto per corrispondenza (art. 8 LDP), purché sia garantito che non vengono diffusi dati parziali. Di conseguenza, soprattutto nei Comuni più piccoli i risultati finali provvisori sono noti poco prima della chiusura degli uffici elettorali. Alcuni Comuni diffondono questi risultati già prima delle ore 12.00 della domenica della votazione.

Sulla scorta di quanto precede, il Consiglio federale risponde nel modo seguente:

1. Le procedure e le attività delle autorità in relazione allo scrutinio devono essere impostate in modo tale da poter escludere un influsso di queste ultime sull'esito della votazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto problematica la pubblicazione di risultati parziali prima della chiusura degli uffici elettorali, a prescindere da un eventuale impatto sul risultato dello scrutinio.

2. A partire dal 2016, nelle circolari sulle votazioni federali popolari il Consiglio federale invita i Cantoni a vigilare affinché, in considerazione dei diversi orari di chiusura dei seggi nei Comuni, non vengano resi pubblici risultati parziali prima delle ore 12.00 della domenica della votazione (cfr. p. es. FF 2017 1337). Dal momento che la questione concerne soltanto pochi Comuni svizzeri situati in un numero ristretto di Cantoni, attualmente la soluzione migliore consiste nell'adozione di provvedimenti organizzativi nei Comuni e Cantoni interessati e in eventuali modifiche delle prescrizioni cantonali. Anche nell'ambito di future approvazioni di disposizioni esecutive cantonali (di cui all'art. 91 cpv. 2 LDP) da parte della Confederazione occorrerà agire, laddove necessario, a favore di una prassi uniforme nella comunicazione dei risultati. Almeno per il momento non vi è la necessità di intervenire con nuove norme federali.

Risposta del Consiglio federale.