17.1058 · Interrogazione urgente · 2017-09-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Irma, Bondo, Saas-Grund, ecc. La frequenza di eventi meteorologici estremi, alluvioni, siccità, crolli di roccia e pareti di ghiaccio sono un chiaro indizio delle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici sulla natura, l'ambiente e la popolazione. Il mondo scientifico è concorde sul fatto che l'aumento della temperatura è una delle conseguenze dei gas serra generati dalle attività antropiche. Per limitare l'aumento a 2 gradi al massimo, la politica deve agire rapidamente. A tal fine ci siamo impegnati nel quadro dell'Accordo di Parigi sul clima.
In Svizzera i rischi nelle regioni di montagna e lungo corsi e specchi d'acqua sono già maggiori che altrove. In altre regioni del mondo con un livello di prosperità inferiore ed emissioni più ridotte, le ripercussioni sono però ancora più gravi. La benestante Svizzera ha quindi una responsabilità particolare. Anche se il nostro Paese non può, da solo, risolvere il problema, a livello internazionale dobbiamo assumere un ruolo di precursore.
Misure preventive quali opere di consolidamento e di protezione contro le piene per l'adattamento ai cambiamenti climatici necessitano investimenti massicci. A questi occorre aggiungere i costi dei danni che si verificano nonostante l'adozione di dette misure.
1. Anche il Consiglio federale ritiene che a livello internazionale la Svizzera debba assumere un ruolo di precursore, stabilendo a livello nazionale obiettivi di riduzione ambiziosi?
2. Il Consiglio federale è disposto ad aumentare in misura massiccia gli obiettivi nazionali di riduzione dei gas serra e a sostenere misure efficienti in Paesi terzi? Laddove vi è una maggiore efficienza dei costi per unità di gas serra ridotta, è disposto a compensare dette misure con provvedimenti a livello nazionale in un rapporto diverso da 1:1, ossia applicando un fattore superiore (p. es. 3)?
3. Come intende garantire il Consiglio federale che l'imbroglio messo in atto dall'industria automobilistica, con emissioni di CO2 effettive nettamente superiori ai valori misurati, venga punito mediante sanzioni? Che cosa ne pensa di applicare un malus finanziario per la differenza tra i valori dichiarati e quelli reali abbinato a una multa severa?
4. Il Consiglio federale è disposto ad adottare misure per consentire alla mobilità elettrica di fare rapidamente breccia nel mercato? In caso affermativo, quali?
5. Il Consiglio federale è disposto a finanziare, secondo il principio di causalità, la copertura dei costi delle misure di prevenzione (p. es. opere supplementari di ampliamento infrastrutturale e misure edili per la protezione e il monitoraggio) e della riparazione dei danni all'ambiente, a edifici e a infrastrutture? In caso affermativo, come?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nella sessione estiva 2017, il Parlamento ha autorizzato la ratifica dell'Accordo di Parigi e, al contempo, approvato un obiettivo di riduzione entro il 2030 del 50 per cento rispetto al 1990. Le quote da realizzare, sia a livello nazionale che all'estero, devono essere stabilite nella revisione della legge sul CO2. Di conseguenza la decisione in merito spetta, in ultima analisi, al Parlamento. Il Consiglio federale adotterà il relativo messaggio presumibilmente entro fine anno. In sede di consultazione, il Consiglio federale aveva proposto un obiettivo di riduzione nazionale entro il 2030 pari ad almeno il 30 per cento rispetto al 1990.
3. La procedura di misurazione armonizzata (Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), introdotta recentemente a livello mondiale per i nuovi tipi di veicoli, ha l'obiettivo di fornire un quadro più preciso delle emissioni di inquinanti e di gas serra in condizioni di guida reali e di rendere più difficili le manipolazioni. La Svizzera adotta la nuova procedura a seguito della sua introduzione nell'UE. Il 30 settembre 2016, nel quadro della Strategia energetica 2050, il Parlamento ha approvato una revisione della regolamentazione delle prescrizioni sul CO2 per i veicoli e delle relative sanzioni, che entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2018. La revisione prevede l'adozione di valori limite per il CO2 per le autovetture, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri da raggiungere entro fine 2020. Nel quadro del suo messaggio concernente la politica climatica dopo il 2020, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento una proposta di sviluppo ulteriore per il periodo dopo il 2020, tenendo conto delle decisioni dell'UE. Non è previsto alcun sistema di bonus e malus.
4. La Confederazione promuove da molti anni la mobilità elettrica con una serie di misure nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, di progetti pilota e di dimostrazione e dell'offerta informativa e di consulenza. Nel maggio 2015, il Consiglio federale ha inoltre pubblicato un rapporto sulla mobilità elettrica (in adempimento della mozione 12.3652, "Mobilità elettrica. Masterplan per uno sviluppo intelligente"), che definisce ulteriori misure per migliorare le condizioni quadro per i veicoli elettrici in Svizzera. Inoltre, le prescrizioni sul CO2 agevolano l'elettrificazione del traffico stradale, in quanto i veicoli elettrici sono considerati neutri in termini di CO2 e, durante un periodo di transizione, possono addirittura essere ponderati in misura maggiore con cosiddetti super crediti per la determinazione della media della flotta. Infine, i veicoli elettrici sono esentati dall'imposta sugli autoveicoli fino circa al 2020.
Affinché la mobilità elettrica possa essere attuata nella vita quotidiana, ci vogliono veicoli convenienti e adatti alla vita di tutti i giorni, un'ampia gamma di modelli, veicoli con un'autonomia sufficiente e, infine, un'efficiente rete di impianti di ricarica. L'adozione del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) consentirà presumibilmente dal 1° gennaio 2018 di costruire stazioni supplementari di ricarica veloce, che andranno ad aggiungersi alle circa 60 aree di servizio a livello svizzero di competenza cantonale e alle circa 100 aree di sosta esistenti di competenza federale. Il Consiglio federale esaminerà prossimamente come intenderà realizzare la relativa infrastruttura (garanzia e approvvigionamento elettrico).
5. Un finanziamento secondo il principio di causalità delle misure di prevenzione può essere applicato soltanto se può essere stabilito un nesso diretto tra chi inquina e l'aumento di una probabilità di evenienza. Spesso, ciò non è il caso. Ad esempio, nei processi di crollo, possono influire il riscaldamento climatico, l'assetto geologico della roccia, ma anche altri fattori. Tuttavia, sussiste una relazione di causalità tra il riscaldamento climatico e la concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Di conseguenza, nell'ambito della protezione del clima può essere applicato un onere basato sul principio di causalità riscosso attraverso la tassa sul CO2. La tassa sul CO2 è però anche stata concepita come una tassa d'incentivazione che viene in gran parte ridistribuita alla popolazione e all'economia. Le vigenti destinazioni parzialmente vincolate al Programma Edifici e al fondo per le tecnologie sono conformi al diritto costituzionale e rafforzano l'effetto incentivante della tassa sul CO2 riscossa sui combustibili. L'introduzione di una destinazione vincolata per il finanziamento di misure volte a coprire i costi delle misure di prevenzione, ad esempio in relazione all'adattamento ai cambiamenti climatici, richiederebbe invece una nuova base costituzionale.
Risposta del Consiglio federale.