Rafforzamento della piazza economica per le start-up. Affiliazione facoltativa all'AD per imprenditori
17.3326 · Mozione · 2017-05-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento un testo normativo che conferisca alle persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro il diritto di scegliere se aderire all'assicurazione contro la disoccupazione e, di conseguenza, se versare i relativi contributi salariali.
Begründung
I fondatori di una società di capitale (Sagl e SA) e gli imprenditori titolari di un'azienda che versano a sé stessi uno stipendio (che sono cioè ufficialmente impiegati presso la propria start-up o azienda) non hanno diritto alle prestazioni dell'AD in caso di disoccupazione vista la loro "posizione analoga a quella di un datore di lavoro". Se quindi un fondatore o un imprenditore siede nella direzione, nel consiglio d'amministrazione, se ha il diritto di firma o se esercita un influsso considerevole sulle decisioni aziendali, la cassa di disoccupazione non gli versa nessuna indennità finché non rinuncia a ogni tipo di legame con l'azienda. L'obiettivo è prevenire possibili abusi. Proprio nel caso delle start-up, tuttavia, questa disposizione non ha molto senso. Chi fonda una start-up, ma anche altri imprenditori, si distinguono proprio per la caratteristica di essere disposti a correre certi rischi finanziari. Non sorprende, dunque, che i giovani imprenditori vedano con occhio sempre più critico il fatto di dover versare i contributi AD ordinari, deducendoli dal proprio stipendio. Alcuni di loro sarebbero più che disposti a rinunciare a una copertura assicurativa. Sarebbe molto più ragionevole se potessero investire i relativi contributi nella propria azienda (pur consapevoli che non si tratta di importi molto cospicui). È per questo che devono poter rinunciare alla copertura assicurativa offerta dall'AD.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La forma giuridica di un'azienda (Sagl, SA o ditta individuale) può essere scelta liberamente. Nel farlo, gli imprenditori soppesano aspetti riguardanti la responsabilità, la fiscalità e, in particolare, i contributi da versare alle assicurazioni sociali. L'obbligo di contribuzione all'AD cambia a seconda della forma giuridica scelta.
Per quanto riguarda i contributi, la legislazione in materia di AVS si applica per analogia alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 6). Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente (p. es. i proprietari di una ditta individuale) non versano contributi AD e non sono quindi assicurate in caso di disoccupazione.
Per contro, l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente in una SA o una Sagl - anche quando si tratta di una società unipersonale - sottostà all'obbligo di versare contributi all'AD. La libera scelta di versare questi contributi per le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro costituirebbe un'ingerenza fondamentale nel sistema di contribuzione all'AD nonché una deroga alla nozione uniforme di lavoratore ai sensi della legislazione sull'AVS. Una tale modifica comporterebbe un enorme aumento degli oneri amministrativi a carico sia degli organi d'esecuzione (casse di compensazione e di disoccupazione) sia - come conseguenza diretta - delle imprese, dato che la posizione analoga a quella di un datore di lavoro può essere rapidamente e continuamente cambiata o abbandonata. A ciò si aggiunge, per le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, la possibilità di far dipendere il versamento dei contributi dall'andamento degli affari. Questa possibilità potrebbe creare incentivi negativi, in quanto inciterebbe i soggetti interessati a non assicurarsi contro la disoccupazione vista la possibilità di ricorrere all'assistenza sociale qualora un tale rischio dovesse verificarsi.
Le difficoltà e i rischi che l'introduzione di un'assicurazione disoccupazione facoltativa comporterebbe sono stati illustrati dal Consiglio federale nel suo parere sul postulato Savary 08.4047, "Piccoli lavoratori in proprio. Trascurati in tempi di crisi". Il collegio si è inoltre espresso analogamente replicando all'interpellanza Caroni 15.3195, "Equo trattamento degli imprenditori nell'assicurazione contro la disoccupazione".
Nel suo parere in merito al postulato Nantermod 17.3203, "Fare chiarezza sullo statuto di indipendente", il Consiglio federale precisa che per motivi di protezione la decisione sulle modalità di contribuzione non può essere delegata ai lavoratori. Essa compete imperativamente alle casse di compensazione dopo una valutazione caso per caso. Il quadro normativo vigente non altera la concorrenza né ostacola l'innovazione dato che contempla tutte le tipologie di reddito secondo gli stessi criteri.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.