Assistenza nel settore dell'asilo prestata dalla società ORS. Urge maggiore trasparenza per quanto riguarda l'impiego dei soldi dei contribuenti
17.3472 · Interpellanza · 2017-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Quali criteri sono stati determinanti fino al 2012 per aggiudicare, senza concorso, all'azienda ORS la gestione di un centro per richiedenti l'asilo? Perché non sono stati considerati altri offerenti?
2. Quali criteri sono rilevanti dal 2012 per l'attribuzione di mandati di prestazione (ammontare dei salari, proporzione richiedenti l'asilo/personale, standard formativi, tempo di lavoro, perfezionamento, misure d'integrazione come lezioni di lingua, offerte destinate ai minori, ecc.)? In base a quali criteri l'ORS ha finora vinto i concorsi?
3. Il Consiglio federale ritiene legittimo che l'ORS consegua guadagni d'ignoto ammontare (cfr. 15.5507). Perché questi guadagni non sono computati, in parte o totalmente, su nuovi contributi alle prestazioni, com'è sovente il caso per i mandati di prestazione nel settore sociale?
4. Quali sono le condizioni di lavoro nei centri federali gestiti dall'ORS? Quali funzioni sono previste e quali sono i salari massimi e minimi? I salari minimi usuali nel Paese o nella località oppure stabiliti dalle associazioni di categoria o nei contratti collettivi di lavoro sono rispettati? La Segretaria di Stato della migrazione (SEM) ne controlla il rispetto? Quali parametri vigono nel sistema salariale della ORS Service AG (numero di classi o livelli salariali, meccanismo di evoluzione dello stipendio, compensazione del rincaro, ecc.)?
5. Per quali funzioni l'ORS impiega unicamente specialisti formati ed esperti? Per quali funzioni vi rinuncia e perché? Quanti e quali posti sono occupati da praticanti? A quali condizioni lavorative e salariali?
6. Quanti franchi al mese investe annualmente l'ORS in misure durature per lo sviluppo del personale (perfezionamenti mirati)? Quale controllo esercita la SEM?
7. Qual è la proporzione tra contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato nei centri federali? In quali settori il numero di contratti a tempo determinato è particolarmente elevato?
8. L'ORS rispetta l'obbligo di prevedere un piano sociale per collaboratori licenziati per ragioni economiche od organizzative? Il rispetto dell'obbligo di allestire un piano sociale e i relativi accantonamenti costituiscono un criterio per l'attribuzione del mandato di prestazione?
9. La Confederazione finanzia mediante importi forfetari anche centri gestiti dai Cantoni o dai Comuni. La SEM ha una visione d'insieme delle condizioni di lavoro e salariali, del rispetto dell'obbligo di allestire un piano sociale e dell'adozione di misure di perfezionamento richieste dai servizi di certificazione (p. es. Eduqua) ecc.? Sono riscontrabili differenze tra i centri gestiti dall'ORS, dall'AOZ o dalle istituzioni di soccorso? La SEM è disposta ad analizzare la questione e a pubblicare una relativa panoramica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel giugno 1991 l'allora Ufficio federale dei rifugiati (oggi Segreteria di Stato della migrazione) aveva pubblicato sulla "Thurgauer Zeitung" un bando di concorso per l'assistenza dei richiedenti l'asilo nel centro di registrazione di Kreuzlingen. Nell'agosto 1991, quindi prima dell'entrata in vigore della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), il mandato di assistenza è stato attribuito alla società ORS. Allora non era stata presentata nessun'altra offerta. Negli anni seguenti l'assistenza dei richiedenti l'asilo è stata conferita alla società ORS anche in altri alloggi della Confederazione. Il 28 giugno 2013 la SEM, conformemente alle disposizioni in materia di acquisti pubblici, ha pubblicato un nuovo bando per un mandato di assistenza nei centri federali d'asilo. Il Consiglio federale rinvia peraltro alla sua risposta del 22 febbraio 2012 all'interpellanza Brand 11.4162, "Centri di registrazione della Confederazione: attribuzione delle prestazioni di assistenza".
2. Nel bando del 2013 gli offerenti hanno dovuto comprovare la loro capacità economica, la loro esperienza nell'esecuzione di mandati analoghi e la loro disponibilità di risorse umane sufficienti, nonché presentare un piano globale di assistenza e occupazione come pure programmi di formazione e perfezionamento. In applicazione dell'articolo 21 capoverso 1 LAPub, nella ponderazione dei criteri di aggiudicazione è stata attribuita grande importanza agli aspetti qualitativi e successivamente l'appalto è stato aggiudicato all'offerta economicamente più favorevole. Gli appalti sono stati assegnati alle società ORS Service AG (Basilea, Vallorbe, Chiasso) e Asyl Organisation Zürich AOZ (Kreuzlingen, Altstätten).
3. Conformemente alle disposizioni legali applicabili, le prestazioni di assistenza sono acquisite in regime di concorrenza. Non sono previsti sussidi, quindi le modalità evocate dall'autore dell'interpellanza non entrano in linea di conto.
4. I responsabili dell'assistenza nei centri federali si sono impegnati contrattualmente, nei confronti della Confederazione, a rispettare le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione (contratti collettivi di lavoro, contratti normali di lavoro nonché le condizioni di lavoro usuali nella località e nella professione). La Confederazione può controllarne il rispetto. Finora la SEM non ha avuto motivo di effettuare controlli di questo tipo. Secondo le informazioni fornite dalla società ORS, le condizioni di lavoro dei suoi collaboratori sono conformi al contratto collettivo di lavoro dell'associazione delle imprese commerciali di Zurigo (Verband Zürcher Handelsfirmen), cui sottostanno tutti i collaboratori ORS. La compensazione del rincaro è retta dal tasso fissato dalla Confederazione per il personale federale. Inoltre, ogni anno lo stipendio è adeguato individualmente in conformità ai criteri di equità in materia di requisiti, prestazioni e comportamento.
5. Nel quadro del bando sono stati fissati tra l'altro i requisiti seguenti: formazione scolastica e professionale conclusa, conoscenze linguistiche, almeno tre anni di esperienza professionale. Ai nuovi assunti vanno impartite, in una prima formazione, le conoscenze basilari del settore dell'asilo e vanno preparati adeguatamente ai loro compiti. Per ogni centro, il direttore, il suo supplente e almeno il 40 per cento del personale preposto all'assistenza devono disporre di almeno due anni di comprovata esperienza professionale nel settore dell'assistenza. Secondo le informazioni fornite da ORS, attualmente nessun praticante lavora nei centri federali gestiti dalla società.
6. I responsabili dell'assistenza nei centri federali si sono impegnati contrattualmente, nei confronti della Confederazione, a permettere al personale preposto all'assistenza di frequentare formazioni e perfezionamenti specifici, a promuovere le qualifiche professionali e linguistiche dei loro collaboratori e a sostenerli tramite colloqui individuali, supervisioni e misure analoghe al fine di garantire una buona qualità delle prestazioni. Per tutti i collaboratori vanno inoltre previste misure formative volte a sensibilizzarli in merito alla situazione particolare dei richiedenti l'asilo e al loro contesto socio-culturale; un numero sufficiente di collaboratori va formato nell'ambito del primo soccorso. La società ORS dispone di un'offerta formativa certificata eduQua, pubblicata sul suo sito. Secondo le informazioni fornite da questa società, tutti i collaboratori hanno a disposizione fino a sette giorni all'anno per la formazione. Finora la SEM non ha avuto motivo di effettuare controlli.
7. Secondo le informazioni fornite dalla società ORS, tre collaboratori hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, il che corrisponde a circa l'1 per cento di tutti i collaboratori della società impiegati nei centri della Confederazione.
8. In Svizzera ogni impresa sottostà all'obbligo di prevedere un piano sociale in caso di licenziamenti collettivi conformemente agli articoli 335d e seguenti CO. Non sarebbe pertanto pertinente definire questo obbligo quale criterio di aggiudicazione.
9. La Confederazione versa importi forfettari ai Cantoni per compensare le spese sostenute per l'aiuto sociale e il soccorso d'emergenza nel settore dell'asilo. In questo contesto, le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono rette esclusivamente dal diritto in materia di sussidi. Il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza è disciplinato in linea di massima dal diritto cantonale. Spetta ai Cantoni decidere come organizzarsi e se ricorrere a terzi. In tale ambito la Confederazione non ha la facoltà di impartire istruzioni né di esercitare una qualsivoglia sorveglianza. Dato che non ha senso intervenire in un ambito in cui la Confederazione non dispone di alcun mezzo di regolazione, la SEM non prevede di acquisire una panoramica delle condizioni di lavoro e di assunzione in questo settore.
Risposta del Consiglio federale.