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17.3480 · Mozione · 2017-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali, segnatamente la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) e la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), per consentire alle aziende agricole di costituire accantonamenti fiscali limitati nel tempo e volti a stabilizzare i redditi agricoli, dipendenti in gran parte dalle condizioni meteorologiche e climatiche.

Begründung

Le stagioni si susseguono, eppure non si assomigliano: un detto più che mai calzante in agricoltura. Il gelo di questa primavera - senza dimenticare la siccità dei due anni precedenti - conferma che madre natura può anche essere severa.

Lo stretto legame tra attività agricola e natura influenza il reddito degli agricoltori, soprattutto quando le condizioni meteorologiche compromettono la produzione. Così un raccolto abbondante può ripercuotersi negli anni successivi sul prezzo, tendenzialmente in discesa a causa delle giacenze di magazzino. Ne conseguono redditi agricoli sempre più volatili. Per porvi rimedio, gli agricoltori ricorrono agli ammortamenti, sebbene in misura contenuta, o a forme di previdenza. Talvolta le annate buone rappresentano un incentivo a rinnovare le attrezzature o a fare altri investimenti, anche se non sempre si rivelano pertinenti sotto il profilo dei costi di produzione.

Contrariamente alle persone giuridiche che beneficiano di una maggiore flessibilità, gli agricoltori non possono costituire accantonamenti nelle annate buone per utilizzarli poi in un determinato periodo. All'estero, in particolare in Francia, sono previsti strumenti per ovviare ai danni causati dagli imprevisti climatici, naturali e sanitari di vasta portata che interessano il settore agricolo.

Con la presente mozione non si chiede che parte dei redditi venga esentata, ma che possa essere riportata sugli esercizi successivi mediante accantonamenti limitati nel tempo. Per le autorità fiscali questa misura dovrebbe procurare una stabilizzazione delle entrate fiscali provenienti dall'agricoltura e, per gli agricoltori, allentare la pressione cui sono sottoposti.

Il fatto che i cambiamenti climatici tendano a estremizzare i fenomeni meteorologici e la loro frequenza suffraga l'idea di costituire accantonamenti nelle annate buone per riassestare quelle meno buone. In definitiva si tratterebbe di dare il giusto riconoscimento alla situazione che deve affrontare il settore dell'agricoltura rispetto a eventi incontrollabili che si ripercuotono sui suoi redditi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) prevede le stesse condizioni per gli accantonamenti riguardanti i lavoratori indipendenti e le persone giuridiche (art. 29 e 63 LIFD), applicabili per analogia alle imposte cantonali e comunali. Gli accantonamenti sono ammessi in particolare quando:

- nel corso dell'anno di esercizio risultano obblighi, il cui ammontare è ancora indeterminato;

- sussistono rischi di perdite relative alla sostanza circolante, in particolare alle merci e ai debitori;

- nel corso dell'anno di esercizio sussistono altri rischi di perdite imminenti.

Gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti sono imputati all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati. Lo scopo della costituzione di accantonamenti consiste nell'attribuire le uscite effettuate successivamente al periodo in cui sono sorti i costi. La registrazione dei costi risulta anticipata rispetto all'uscita dei mezzi finanziari. Gli accantonamenti permettono quindi di rilevare i costi e i ricavi nell'effettivo periodo in cui sono sorti. Per la costituzione di accantonamenti, gli agricoltori sottostanno alle condizioni - citate sopra - valide anche per gli altri lavoratori indipendenti e le persone giuridiche.

L'autore della mozione chiede di introdurre per le aziende agricole ulteriori possibilità per la costituzione di accantonamenti. In questo modo verrebbe introdotta una regolamentazione che privilegerebbe le attività agricole rispetto ad altri settori. Anche in altri settori sussiste una fluttuazione dell'utile dipendente da fattori metereologici o da altri fattori non influenzabili (ad es. l'apprezzamento del franco nel settore turistico). La richiesta violerebbe dunque il principio costituzionale della parità di trattamento.

Per proteggere meglio le aziende agricole dai rischi legati alla fluttuazione del raccolto e degli utili esistono anche le offerte da assicurazioni private (ad es. assicurazione contro i danni da gelo). Inoltre, come ha già esposto nel suo parere riguardo alla mozione 17.3314, il Consiglio federale esaminerà le opzioni di sostegno per migliorare la resilienza del settore agricolo nel quadro della politica agricola per il periodo a partire dal 2020.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.