17.3588 · Interpellanza · 2017-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La persecuzione di persone a causa del loro orientamento sessuale è sempre ancora attuale.
Come dimostrano i recenti esempi della Cecenia, della Nigeria o della Turchia, le persone lesbiche, omosessuali, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) sono ancora oggi perseguitate, incarcerate, torturate e uccise unicamente a causa del loro orientamento sessuale. In Nigeria può essere punito con fino a 14 anni di detenzione chi manifesta pubblicamente la sua omosessualità.
In Svizzera vivono molti rifugiati appartenenti alla comunità LGBTI. Nel loro Paese hanno imparato a celare e nel peggiore dei casi a soffocare la loro sessualità.
Spesso, queste persone hanno difficoltà ad affrontare il tema dell'orientamento sessuale nel quadro della procedura d'asilo. Talvolta sono traumatizzate dalle esperienze vissute e non sono in grado di parlare delle discriminazioni e delle persecuzioni subite a causa del loro orientamento sessuale. Sovente, i loro connazionali continuano a emarginarle anche in Svizzera. Rappresentano pertanto un gruppo molto vulnerabile di richiedenti l'asilo.
Dato che la legge svizzera sull'asilo non indica esplicitamente l'orientamento sessuale quale motivo d'asilo, alcuni di loro temono inoltre di essere di nuovo oppressi se rendono nota la loro appartenenza alla comunità LGBTI.
Il solo fatto che una persona sia perseguitata e punita in un Paese a causa del suo orientamento sessuale continua a non bastare per ottenere asilo in Svizzera.
Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. La sentenza della Segretaria di Stato della migrazione (SEM) del gennaio 2017 nella causa O. influirà sulla prassi di trattamento delle domande d'asilo presentate da persone LGBTI? In caso affermativo, in che modo? In caso negativo, perché no?
2. Il fatto di sancire nella legge sull'asilo l'orientamento sessuale e l'identità sessuale quale motivo esplicito d'asilo potrebbe creare certezza giuridica e chiarezza per gli interessati?
3. In che modo il personale della SEM è formato in vista dell'audizione di richiedenti LGBTI?
4. La particolare vulnerabilità dei rifugiati LGBTI è considerata nella procedura d'asilo, ad esempio per quanto riguarda il loro alloggio?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La decisione pronunciata dalla SEM nella causa O. si fonda sui principi generali prevalenti nel settore dell'asilo e sulla prassi sviluppata da svariati anni in materia di persecuzioni di genere. Tale prassi comprende anche i motivi d'asilo legati a una persecuzione a causa dell'orientamento sessuale/identità di genere. La decisione evocata è attualmente oggetto di una procedura di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. In ossequio al principio della separazione dei poteri il Consiglio federale non può pertanto esprimersi più in dettaglio.
2. Come menzionato dal Consiglio federale in risposta alla mozione Prelicz-Huber 09.3561 del 10 giugno 2009, secondo la prassi elaborata dalla SEM il motivo di persecuzione dell'orientamento sessuale/identità di genere è inquadrato nella nozione di "appartenenza a un determinato gruppo sociale" come enunciato all'articolo 3 capoverso 1 della legge sull'asilo (LAsi), analogamente ad altre persecuzioni di genere. Secondo le linee direttive dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) relative alla persecuzione di genere, la categoria del gruppo sociale comprende segnatamente le persone omosessuali, transessuali o travestite (cfr. Linee guida sulla protezione internazionale: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, ACNUR, 8 luglio 2008, HCR/GIP/02/01 Rev. 1 par. 30). Questo approccio è incontestato ed è stato confermato a più riprese dal Tribunale amministrativo federale. In queste circostanze, una modifica legale unicamente per questo tipo di persecuzione di genere non risulta opportuna né potrebbe garantire maggiore certezza giuridica.
3. I collaboratori della SEM chiamati a istruire domande d'asilo connesse a persecuzioni legate all'orientamento sessuale/identità di genere sono sensibilizzati già nella loro formazione di base in merito alle difficoltà e peculiarità che caratterizzano l'esame di tali domande. Formazioni specifiche sono proposte anche nell'ambito dei perfezionamenti. Nella primavera 2016 è stata infatti svolta una formazione cui hanno partecipato circa 150 collaboratori della SEM sul tema dell'orientamento sessuale/identità di genere. In tale occasione, vari rappresentanti di organizzazioni di difesa dei diritti delle minoranze sessuali in Svizzera (Transgender Network, Queeramnesty), relatori del settore medico, il Responsabile della divisione Asilo dell'ACNUR in Svizzera nonché uno specialista estero hanno condiviso le loro conoscenze con la SEM e formato i presenti ai molteplici aspetti di cui occorre tenere conto nel quadro dell'istruzione delle domande d'asilo motivate da persecuzioni connesse all'orientamento sessuale/identità di genere.
4. Nei centri della Confederazione, l'alloggio dei richiedenti l'asilo che fanno valere persecuzioni connesse all'orientamento sessuale/identità di genere è valutato individualmente tenendo conto delle esigenze specifiche del richiedente. La miglior prassi consiste in un alloggio in una camera separata o, qualora impossibile o non concludente, in un alloggio privato.
Risposta del Consiglio federale.