Lexipedia

Origine, contenuto e portata finanziaria della convenzione di collaborazione tra l'Ufficio federale di giustizia e la società privata SIX

17.3721 · Interpellanza · 2017-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In un comunicato del 14 dicembre 2009 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha annunciato di aver concluso un accordo con la società SIX al fine di collaborare allo sviluppo del registro fondiario informatizzato.

SIX è una società anonima il cui azionariato è composto principalmente da grandi banche, banche commerciali e di gestione, banche straniere e banche cantonali.

Il 18 settembre 2017, in risposta alla domanda 17.5327, la consigliera federale Sommaruga ha rivelato che la convenzione di collaborazione tra l'UFG e SIX è stata conclusa il 30 settembre 2009. Ai termini di questa convenzione, SIX si è impegnata a realizzare e finanziare un sistema d'informazione, di prelievo dei dati e di transazione elettronica con gli uffici del registro fondiario. Dal canto suo, la Confederazione ha assunto i lavori legislativi, nonché elaborato e aggiornato i modelli di dati indispensabili a tale progetto. Infine, ha concepito e realizzato il sistema di salvataggio dei dati del registro fondiario informatizzato.

1. In seguito a quale procedura l'UFG ha deciso di concludere una convenzione con SIX invece che con un'altra società privata? È stato indetto un bando di concorso? La legislazione sugli acquisti pubblici è stata applicata?

2. Nella convenzione di collaborazione, la Confederazione si è impegnata ad assumersi i lavori legislativi. Nella terza risposta all'interpellanza 17.3378 il Consiglio federale ha però affermato che il quadro normativo vigente permette già a società private di gestire il registro fondiario informatizzato. Quali sono quindi i lavori legislativi menzionati nella convenzione conclusa con SIX?

3. Gli impegni assunti dall'UFG si limitano a quelli menzionati dalla consigliera federale Sommaruga il 18 settembre 2017? O l'UFG si è assunto altri impegni? In tal caso, quali?

4. L'UFG ha eseguito personalmente gli impegni assunti oppure ha attribuito mandati a terzi? Quanto è costata l'esecuzione degli impegni presi dall'UFG?

5. È possibile apprendere l'importo finora investito da SIX nello sviluppo del sistema di transazione elettronica menzionato nella convenzione con l'UFG?

Stellungnahme des Bundesrates

All'inizio degli anni 2000, la Confederazione ha avviato lavori preparatori al fine di realizzare, nel quadro di un progetto eGovernment, un sistema d'informazione elettronico sui fondi (eGRIS), coinvolgendo i principali attori interessati. Gli obiettivi principali di questi lavori erano: creare un sistema d'informazione sui dati del registro fondiario per tutta la Svizzera, introdurre un'identificazione univoca dei fondi e dei proprietari, salvaguardare a lungo termine i dati del registro fondiario per proteggerli dalle catastrofi e rendere possibile lo scambio dei dati tra i diversi sistemi cantonali del registro fondiario nonché con altri sistemi. La prima fase si è conclusa nel 2007. In ragione delle sue limitate risorse, la Confederazione non poteva realizzare tutte le applicazioni previste nella seconda fase del progetto. Gli istituti bancari rappresentati dall'Associazione svizzera dei banchieri si sono mostrati interessati ai risultati di eGRIS, poiché erano in grado di agevolare considerevolmente i loro scambi con gli uffici del registro fondiario, in particolare nell'ambito dei crediti ipotecari. In qualità di società che gestisce infrastrutture per questi istituti bancari, SIX Group SA ha proposto di realizzare, a proprie spese e a suo rischio, una parte di queste applicazioni, ossia quelle correlate alle informazioni in rete concernenti i dati del registro fondiario, l'estrazione elettronica dei dati e la comunicazione elettronica nel settore del registro fondiario. Dato che i dati del registro fondiario rientrano nella competenza dei Cantoni, il partenariato con SIX Group SA è stato possibile soltanto con la collaborazione dei Cantoni interessati. Alcuni Cantoni hanno auspicato tale collaborazione e hanno, dal canto loro, concluso convenzioni in tal senso con SIX Group SA.

1. La legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub) non è applicabile poiché l'Ufficio federale di giustizia (UFG) non ha né conferito né finanziato alcun mandato pubblico per questi servizi (cfr. art. 1, 5, 6 e 7). L'UFG non ha fornito alcuna prestazione pecuniaria nei confronti di SIX Group SA. SIX Group SA, rispettivamente la sua filiale SIX Terravis SA, si è assunta integralmente i costi delle applicazioni informatiche sviluppate. Questa opzione era a disposizione dell'impresa come di qualsiasi altra organizzazione.

2. La legislazione in materia di diritto civile compete alla Confederazione (art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale). L'UFG prepara gli atti legislativi in questo settore nonché nell'ambito del registro fondiario (art. 7 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP). La convenzione di cooperazione conclusa con SIX Group SA rammenta tale competenza. Il ricorso dei Cantoni a organizzazioni private nell'utilizzo del registro fondiario informatizzato era e resta possibile entro il quadro normativo attuale. La digitalizzazione nel settore del registro fondiario ha invece richiesto la revisione di vari testi legislativi. La revisione totale dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF), approvata il 23 settembre 2011, è riconducibile essenzialmente dall'adozione da parte del Parlamento, l'11 dicembre 2009, dell'affare 07.061 (CC. Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali). Questa ordinanza prevede pure disposizioni nuove o modificate sulla salvaguardia a lungo termine da parte della Confederazione dei dati del registro fondiario, sulla comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario o sulla pubblicità del registro fondiario. Anche l'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF) è stata interamente riveduta il 28 dicembre 2012 e prevede in particolare nuove disposizioni sull'interfaccia per l'estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario, sui formati di dati dei documenti per la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario, sulla salvaguardia a lungo termine da parte della Confederazione dei dati del registro fondiario nonché sul riconoscimento di piattaforme alternative per la comunicazione elettronica.

3. Come spiegato dalla consigliera federale Sommaruga il 18 settembre 2017 in risposta alla domanda 17.5327, la convenzione prevedeva che i progetti parziali per i quali SIX Group SA non avrebbe assunto impegni restassero presso la Confederazione. Oltre a questa regola sulla ripartizione dei compiti, le due parti si sono impegnate a scambiarsi informazioni sui lavori, a consultare l'altra parte per le tappe importanti e a coordinare le attività di comunicazione. Si sono pure impegnate a mettere a disposizione delle banche e dei Cantoni i diritti relativi ai risultati di questi lavori nonché a coinvolgerli nell'organismo responsabile eGRIS dopo la sua costituzione.

4. L'UFG non ha effettuato alcun pagamento per favorire o tutelare gli interessi del gruppo di società di SIX Group SA per le sue prestazioni nel settore del registro fondiario. I costi dei lavori legislativi effettuati dall'UFG rientrano nei costi generali dell'Amministrazione federale centrale. La salvaguardia a lungo termine dei dati del registro fondiario costituisce una misura fondamentale di sicurezza per un'infrastruttura essenziale del Paese. Vari esperti e consulenti esterni all'Amministrazione federale centrale sono stati coinvolti nei lavori relativi all'elaborazione di un modello di dati uniforme per il registro fondiario informatizzato nonché nella pianificazione, nell'elaborazione, nei test di sicurezza, nell'hosting e nella gestione di un sistema di salvaguardia a lungo termine dei dati. Questi costi, in nessun modo correlati con il gruppo di società di SIX Group SA, sono ammontati a circa 1,2 milioni di franchi per il periodo compreso tra il 2009 e il 2017. La procedura di riconoscimento da parte del DFGP del sistema SIX Terravis quale piattaforma alternativa di trasmissione è stata fatturata in base a un emolumento in funzione del tempo impiegato (art. 22 cpv. 6 OTRF). I costi per gli esperti esterni sono stati fatturati separatamente a SIX Terravis SA.

5. Il Consiglio federale non è a conoscenza dei costi sostenuti da SIX Terravis SA per lo sviluppo del suo sistema.

Risposta del Consiglio federale.

Origine, contenuto e portata finanziaria della convenzione di collaborazione tra l'Ufficio federale di giustizia e la società privata SIX | Lexipedia | Lexipedia