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17.3776 · Mozione · 2017-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di apportare adeguamenti opportuni alle basi legali vigenti, in particolare mediante prescrizioni che vincolino i Cantoni all'obbligo di vigilanza, per impedire pubblicità sempre più frequenti, aggressive e palesi a favore d'interventi e trattamenti medici.

Begründung

Ai medici non è consentito pubblicizzare apertamente le prestazioni mediche. Al posto loro, lo fanno però cliniche, centri o studi medici, che pubblicizzano in modo più o meno diretto diversi trattamenti medici organizzando, tra le altre cose, "incontri informativi" in merito. E lo fanno anche gli offerenti di dispositivi medico-tecnologici per promuovere l'impiego dei loro prodotti. Anche sulla stampa, alla radio, alla televisione e su Internet non mancano i contenitori informativi usati a scopi pubblicitari. Per esempio, in televisione determinati interventi medici sono apertamente pubblicizzati in presenza di uno specialista, il che crea spesso aspettative di guarigione irrealistiche tra i pazienti. Si dimentica tuttavia di tematizzare terapie alternative meno rischiose ed effetti collaterali.

Il motore di tutte queste azioni pubblicitarie non sono i benefici terapeutici o la qualità e nemmeno la medicina fondata su basi scientifiche, bensì i vantaggi economici per i fornitori di prestazioni. Tant'è che non sono rispettati neppure i criteri di "efficacia, appropriatezza ed economicità", che sono il fondamento dell'assicurazione di base.

In questo modo si promuovono non da ultimo la medicalizzazione e l'aumento del volume delle prestazioni senza garantire al paziente un beneficio terapeutico comprovato e senza esser certi che i trattamenti siano necessari ed efficaci. Non da ultimo, la cosiddetta offerta eccedentaria di prestazioni genera costi inutili per l'assicurazione di base.

Il 17 giugno 2014 il Consiglio nazionale ha approvato ad ampia maggioranza una mozione che andava nella stessa direzione. Il Consiglio degli Stati ha seguito la proposta del Consiglio federale di respingerla, adducendo a motivo l'obbligo di vigilanza dei Cantoni. I Cantoni, dal canto loro, non prendono iniziative ricordando, tra l'altro, che gli effetti della pubblicità travalicano i confini cantonali e sostenendo di non avere i mezzi necessari per garantire la vigilanza, soprattutto nel caso dei nuovi media. In effetti, le campagne pubblicitarie e le "informazioni" sponsorizzate non si arrestano né davanti ai confini cantonali né di fronte agli obiettivi di politica sanitaria della Confederazione e dei Cantoni. Per imporre il divieto di pubblicità è pertanto necessario intervenire a livello nazionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Già il 29 maggio 2013 il Consiglio federale aveva chiesto di respingere la mozione Hardegger 13.3206 di uguale tenore e il Consiglio degli Stati si era allineato alla sua proposta.

L'articolo 40 della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11) disciplina gli obblighi professionali delle persone che esercitano liberamente una professione medica universitaria. Tra questi obblighi rientrano anche le condizioni alle quali è consentito loro fare pubblicità. La pubblicità è ammessa soltanto se è oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente. L'esecuzione di questa disposizione compete ai Cantoni. In caso di violazione degli obblighi professionali, le autorità di vigilanza cantonali possono disporre misure disciplinari, per esempio un avvertimento, un ammonimento, una multa fino a 20 000 franchi o un divieto temporaneo o definitivo del libero esercizio della professione.

Le disposizioni della LPMed definiscono chiaramente la pubblicità ammessa e le conseguenze di un'infrazione. Inoltre, anche i disciplinamenti cantonali in materia sanitaria contengono disposizioni sulle condizioni alle quali i professionisti della salute possono fare pubblicità.

Anche gli articoli 31 e 32 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer, RS 812.21) e l'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM; RS 812.212.5) stabiliscono i principi e le condizioni cui è subordinata la pubblicità per tutti i tipi di medicamento e permettono di procedere contro i medici che pubblicizzano illecitamente medicamenti e il loro utilizzo. Anche il controllo della qualità e la vigilanza sul rispetto della legislazione sugli agenti terapeutici negli ospedali, nelle cliniche e nei centri medici competono ai Cantoni, in quanto enti preposti al rilascio delle pertinenti autorizzazioni.

Il Consiglio federale ritiene che dal 2013 la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata. Con la revisione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, sarà ampliato il campo di applicazione della LPMed e sarà estesa la competenza dei Cantoni a tutte le persone che esercitano professioni mediche universitarie nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Secondo il Consiglio federale, le disposizioni federali e cantonali per limitare la pubblicità sono sufficienti e permettono di impedire abusi. Per questo motivo non ritiene opportuno intervenire nell'autonomia esecutiva dei Cantoni e modificare le disposizioni vigenti. I Cantoni che non riuscissero ad adempiere i loro compiti esecutivi in materia hanno la facoltà di elaborare soluzioni sovracantonali nel quadro della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.