17.4046 · Postulato · 2017-12-07
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a verificare in che modo può sostenere l'organizzazione "easyvote" della Federazione svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG) affinché gli opuscoli informativi sulle votazioni possano essere inviati a tutti i giovani cittadini dell'insieme dei Comuni della Svizzera.
Begründung
"Easyvote" è un'organizzazione neutrale e riconosciuta in tutta la Svizzera che persegue l'obiettivo di promuovere la partecipazione politica dei giovani adulti. Purtroppo non tutti i Comuni svizzeri aderiscono a questo progetto e pertanto, in occasione delle votazioni, l'opuscolo "easyvote" non può essere inviato a tutti i giovani cittadini. Questi opuscoli informativi e facilmente comprensibili sono molto apprezzati dai giovani (e anche dagli adulti). La neutralità è garantita per tutti i servizi forniti da "easyvote".Visto che il tasso di partecipazione al voto dei giovani cittadini è ancora molto basso, la Confederazione dovrebbe sostenere tutte le possibilità che consentono di rafforzare la partecipazione al voto e l'impegno politico di questa categoria della popolazione.Fortunatamente l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene già "easyvote". Poiché è nell'interesse della nostra democrazia diretta che i giovani cittadini partecipino alla vita politica ed è compito della Confederazione promuoverla, essa è invitata a spiegare in che modo può sostenere l'organizzazione "easyvote" affinché in futuro, in occasione delle votazioni, tutti i giovani cittadini dell'insieme dei Comuni della Svizzera possano ricevere l'opuscolo "easyvote".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale è importante promuovere la partecipazione politica dei giovani adulti. Da diversi anni l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sostiene "easyvote" (o meglio, il progetto precedente "Easy Abstimmigsbüechli"). In virtù dell'articolo 7 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), nel periodo 2017-2019 "easyvote" riceve in media 200 000 franchi l'anno circa. Dal 2010 la Cancelleria federale rende inoltre accessibile, non appena disponibile, la versione elettronica delle spiegazioni di voto del Consiglio federale alla casa editrice dell'opuscolo informativo "easyvote". Tali spiegazioni rappresentano un'importante fonte di informazioni per la redazione di quest'ultimo.La Confederazione sostiene quindi il lavoro di "easyvote", ma non può impegnarsi a effettuare una spedizione capillare dell'omonimo opuscolo informativo. Come esposto nel suo parere in risposta ai postulati Amaudruz 14.3104 e Reynard 14.3469, il Consiglio federale non ha né un mandato né una base legale per promuovere la diffusione di pubblicazioni informative sulle votazioni o di altri prodotti editoriali di terzi relativi alle votazioni. Secondo l'articolo 10a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale e in tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. Secondo l'articolo 11 LDP il Consiglio federale redige "una breve e oggettiva spiegazione" allo scopo di informare gli aventi diritto di voto. Il mandato iscritto nella LDP si riferisce unicamente alle spiegazioni di voto del Consiglio federale, il cui pubblico destinatario è costituito da tutti gli aventi diritto di voto. È per questo motivo che, giustamente, i requisiti posti alle spiegazioni del Consiglio federale sono elevati: secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, esse sono considerate materiali della legislazione.Se il Consiglio federale sostenesse la diffusione di prodotti informativi su argomenti concernenti le votazioni della cui redazione sono responsabili terzi, nel caso di contenuti imprecisi, contraddittori o addirittura parziali si porrebbero questioni delicate sul ruolo e sulla responsabilità della Confederazione. Sorgerebbero altresì domande riguardo alla parità di trattamento di cerchie interessate diverse, ad esempio se la Confederazione non debba sostenere anche la distribuzione di spiegazioni di voto rivolte ad altri destinatari specifici.Nel sistema federalista svizzero, inoltre, secondo l'articolo 10 capoverso 2 LDP la responsabilità di assicurare l'organizzazione di elezioni e votazioni compete ai Cantoni. La Confederazione non dispone né del mandato né delle basi legali che le permetterebbero di sostenere a livello finanziario i Comuni nell'esecuzione dei loro compiti inerenti alle votazioni.