17.4201 · Interpellanza · 2017-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le nuove disposizioni sull'espulsione, con cui il Legislatore ha attuato l'iniziativa espulsione, sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016. La clausola per i casi di rigore intende offrire un minimo margine di manovra ai giudici, permettendo loro di decidere se una condanna per un reato di cui all'articolo 66a capoverso 1 del Codice penale svizzero (CP) comporta un'espulsione obbligatoria. Questa disposizione è concepita come eccezione e va pertanto applicata soltanto se l'espulsione comporta un caso di rigore grave per lo straniero interessato.
Tuttavia, stando ai media, all'atto pratico le nuove disposizioni non sono applicate in maniera coerente dai pubblici ministeri cantonali, che si fondano sulle raccomandazioni della Conferenza dei procuratori della Svizzera.
Alla luce di quanto esposto si pongono le domande seguenti:
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione del Parlamento, secondo cui la clausola per i casi di rigore va applicata soltanto in casi eccezionali?
2. Quali misure concrete sono ipotizzabili affinché le disposizioni sull'espulsione siano applicate conformemente alla volontà del Parlamento?
Stellungnahme des Bundesrates
La clausola per i casi di rigore di cui all'articolo 66a capoverso 2 CP conferisce un certo margine di manovra alle autorità penali affinché possano tenere conto delle circostanze del caso concreto ed evitare violazioni dei principi dello Stato di diritto e dei diritti umani. La suddetta clausola permette al giudice di rinunciare in via eccezionale a disporre l'espulsione obbligatoria se questa comporterebbe un caso di rigore grave per lo straniero e se gli interessi pubblici all'espulsione non prevalgono sugli interessi privati dello straniero a restare in Svizzera. A tale fine il giudice deve tenere conto della situazione particolare degli stranieri nati o cresciuti in Svizzera. Durante i pertinenti dibattiti parlamentari è stato a più riprese sottolineato che la clausola sarebbe stata applicata in modo restrittivo e in via eccezionale, per non mettere in discussione l'obiettivo dell'iniziativa espulsione, ossia inasprire la prassi fino ad allora applicata in materia.
Il Consiglio federale ha preso atto del fatto che il 24 novembre 2016 l'Assemblea dei delegati della Conferenza dei procuratori della Svizzera ha adottato raccomandazioni sull'espulsione di stranieri condannati, che prevedono quanto segue. Se ritiene adempiute le condizioni di cui all'articolo 66a capoverso 2 CP, il pubblico ministero può emettere un decreto d'accusa. Nel valutare se un caso sia o meno di rigore, si fonda sui criteri seguenti: integrazione, situazione familiare e finanziaria, volontà di lavorare o formarsi, durata del soggiorno in Svizzera, stato di salute e prospettive di reinserimento nel Paese di origine. Di norma gli interessi privati dello straniero a restare in Svizzera hanno maggior peso rispetto agli interessi pubblici all'espulsione se l'interessato possiede un permesso di soggiorno valido (B, C, Ci), non ha alcun precedente penale per i reati di cui all'articolo 66a capoverso 1 CP, negli ultimi cinque anni non è mai stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e se la pena prevista è inferiore a sei mesi di detenzione o a una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Ora che il Parlamento ha approvato la legge, spetta alle autorità giudiziarie applicare il nuovo diritto. Le istanze superiori devono esprimersi in merito alle questioni che si pongono e il Tribunale federale deve provvedere a una giurisprudenza uniforme. Visto quanto precede e alla luce della separazione dei poteri, non spetta al Consiglio federale commentare la giurisprudenza in fase di formazione. La legislazione potrà essere riveduta qualora nella prassi la clausola di rigore non dovesse risultare applicata a titolo eccezionale, contrariamente a quanto voluto dal Parlamento. Una revisione del Codice di procedura penale è ipotizzabile, ad esempio, se per motivi di efficienza i reati di cui all'articolo 66a capoverso 1 CP sono in gran parte giudicati nella procedura del decreto d'accusa, e dunque senza possibilità di pronunciare un'espulsione, e se la clausola per i casi di rigore è quindi interpretata in maniera troppo estensiva. È ipotizzabile una normativa che escluda la procedura del decreto d'accusa se i reati sono commessi da uno straniero. In questo caso spetterebbe sempre al giudice determinare se occorre applicare la clausola per i casi di rigore.
Risposta del Consiglio federale.