17.454 · Iniziativa parlamentare · 2017-06-15
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Modifica della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Proposta di modifica:
Art. 5 Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari
...
Cpv. 2
Nell'esecuzione dei suoi compiti la FINMA prenderà sempre la decisione che più favorirà la competitività della piazza finanziaria svizzera.
Art. 5bis Termini di risposta
La FINMA risponde alle richieste che riceve in un termine di 60 giorni.
Begründung
La piazza finanziaria svizzera si è indebolita negli ultimi anni, a seguito delle decisioni di adesione all'OCSE e allo scambio automatico di informazioni firmato con diversi Paesi. A seguito di ciò, sono stati persi centinaia di posti di lavoro nel settore e il numero delle banche operanti in Svizzera è notevolmente diminuito.
Oltre a ciò, nel frattempo, si è assistito a decisioni dell'Autorità preposta al controllo dei mercati finanziari (FINMA) che hanno indebolito il settore e che hanno obbligato a operatori del settore ad introdurre misure di compliance onerose dal punto di vista finanziario e amministrativo, che all'estero non vengono richieste. A difesa del settore, che rimane importante per il nostro Paese, e per evitare che capitali in gestione e servizi finanziari dalla Svizzera partano ulteriormente per altri Paesi, si chiede di introdurre all'articolo 5 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari un nuovo capoverso che imponga alla FINMA di prendere decisioni sempre a favore della piazza finanziaria indigena, senza sfavorirla dal punto di vista concorrenziale.
Inoltre, considerato come le risposte alle richieste o domande alla FINMA siano importanti dal punto di vista degli operativi del settore, si chiede, con l'introduzione di un nuovo articolo (art. 5bis), che venga fissato un termine di 60 giorni, entro cui la FINMA fornisce una risposta agli istanti.