18.3188 · Interpellanza · 2018-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Alcuni media della Svizzera francese hanno riferito del caso della clinica ginevrina Corela/MedLex. All'istituto, che allestisce perizie mediche per diversi assicuratori (casse malati, AINF, AI), è stata sospesa per tre mesi l'autorizzazione a esercitare a seguito di alcune perizie falsificate. Il Tribunale federale ha ritenuto comprovato il fatto che il direttore del centro peritale avesse modificato di propria iniziativa alcune perizie e diagnosi a scapito degli assicurati. Ne è risultato che diverse persone si sono viste rifiutare la rendita richiesta, sebbene ne avessero diritto.
Questo caso mostra in modo esemplare come spesso i centri peritali dipendano troppo dalle assicurazioni sotto il profilo economico. Le perizie mediche sono infatti un affare lucrativo: nel caso della clinica Corela, per esempio, rappresentano il 97 per cento dell'attività. Quando i centri peritali dipendono economicamente dai mandati degli assicuratori vi è il rischio che le perizie siano allestite per andare incontro a questi ultimi o addirittura per compiacerli. Quello di Ginevra non è un caso isolato: è infatti comprovato che anche il direttore dell'istituto ABI di Basilea, che esamina assicurati su mandato dell'AI, ha modificato alcune perizie, e ciononostante l'istituto continua a ricevere incarichi da questa assicurazione sociale.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. In quante perizie mono-, bi- e pluridisciplinari è coinvolta la clinica Corela/MedLex?
2. È a conoscenza di casi simili presso altri centri peritali o periti?
3. Come intende garantire in futuro un migliore controllo qualitativo di questi istituti ed evitare che casi del genere si ripetano?
4. Come intende impedire in futuro la dipendenza finanziaria dei centri peritali nei confronti degli assicuratori?
5. Ritiene opportuno che l'UFAS allestisca un elenco anche per i casi di perizie mono- e bidisciplinari, con la possibilità di escludere gli istituti inadempienti?
6. Può immaginare di introdurre il metodo aleatorio anche per l'attribuzione di perizie mono- e bidisciplinari?
7. Ritiene opportuno introdurre anche per i centri peritali, analogamente a quanto previsto in altri ambiti giuridici, l'obbligo di una rappresentanza paritetica, dando agli assicurati il diritto di partecipare alla nomina?
8. Può immaginare che in futuro i risultati delle perizie siano rilevati statisticamente e resi pubblici al fine di ottenere maggiore trasparenza nella prassi peritale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dai rapporti di SuisseMED@P risulta che negli anni 2013, 2014 e 2015 l'assicurazione invalidità (AI) ha commissionato alla clinica Corela rispettivamente 44, 24 e 40 perizie pluridisciplinari. Le autorità ginevrine ritengono che in 11 casi il direttore della clinica abbia modificato perizie senza il consenso dei periti coinvolti, ma per motivi legati alla protezione dei dati non hanno potuto fornire all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) né informazioni né documenti sulla procedura seguita e sugli assicurati dell'AI coinvolti. Per i tre anni in questione, la clinica ha dichiarato di aver eseguito rispettivamente 982, 753 e 828 perizie per assicuratori privati.
2. Il Consiglio federale non è a conoscenza di altri casi in cui siano state apportate modifiche a perizie pluridisciplinari senza il consenso dei periti coinvolti, nemmeno presso il centro peritale medico ABI.
3. Sulla base dei mandati e delle strutture peritali armonizzati introdotti nell'AI nel 2018, l'UFAS sta già elaborando una nuova convenzione tariffale, che prevede requisiti più rigorosi in materia di qualità delle strutture e dei processi dei centri peritali. L'adempimento di questi nuovi criteri e requisiti sarà verificato dall'UFAS prima della conclusione dei contratti. La nuova convenzione tariffale entrerà in vigore tra circa un anno. Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (FF 2017 2191) è inoltre prevista l'introduzione nella legislazione federale di criteri di qualità per l'abilitazione dei periti medici in tutte le assicurazioni sociali. Nello stesso contesto, s'intende dare al Consiglio federale la possibilità di affidare a un servizio indipendente, da istituire o già operativo, l'abilitazione e il controllo dei centri peritali, nonché la garanzia della qualità.
4. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale prassi di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio garantisca efficacemente l'indipendenza dei centri peritali (cfr. Po. Fridez 14.3816), opinione condivisa anche dal Tribunale federale (cfr. DTF 139 V 349). L'offerta di periti medici qualificati in Svizzera è tuttavia insufficiente per soddisfare la forte domanda di perizie mediche dell'AI (5800 perizie pluridisciplinari e 10 400 mono- e bidisciplinari nel 2017). Nonostante l'esortazione rivolta ai Cantoni, a tutt'oggi vi sono solo quattro centri peritali di diritto pubblico disposti a lavorare per l'AI, mentre i rimanenti 27 sono strutture private.
5. In virtù dell'articolo 72bis dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201), l'UFAS conclude una convenzione tariffale valida a livello nazionale solo per le perizie mediche più complesse, ovvero quelle pluridisciplinari. Per quanto riguarda l'attribuzione dei mandati per perizie mono- e bidisciplinari, la scelta dei periti è operata dagli uffici AI senza che vi sia una convenzione tariffale specifica, il che consente una distribuzione rapida ed equilibrata delle perizie nelle varie regioni e un controllo diretto della qualità delle perizie eseguite. I singoli uffici AI hanno così la possibilità di escludere rapidamente e senza difficoltà dall'attribuzione di ulteriori mandati i periti che hanno commesso irregolarità o si sono rivelati non all'altezza dei requisiti qualitativi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire in quest'ambito.
6. Il Consiglio federale non ritiene necessaria l'attribuzione con metodo aleatorio dei mandati per perizie mono- e bidisciplinari. I periti, infatti, non si trovano in una condizione né di conflitto di interessi né di dipendenza finanziaria, dato che per loro i mandati dell'AI sono solo un'attività accessoria rispetto a quella del loro studio medico, come dimostra uno studio concernente la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento dei periti medici (rapporto n. 5/18, disponibile in tedesco con riassunto in italiano) condotto nel quadro del terzo programma di ricerca dell'AI (PR-AI). Oltretutto, dato che il numero delle perizie mono- e bidisciplinari è nettamente superiore a quello delle perizie pluridisciplinari (cfr. n. 4), la loro attribuzione con metodo aleatorio mediante una piattaforma analoga a SuisseMED@P sarebbe irrealizzabile (cfr. Po. Fridez 14.3816).
7. Le procedure delle assicurazioni sociali si fondano sulla massima ufficiale e su quella inquisitoria, il che significa che spetta agli enti assicurativi accertare d'ufficio i fatti. Negli ultimi tempi, nell'AI i diritti di partecipazione degli assicurati nell'ambito di queste procedure sono stati notevolmente ampliati: gli assicurati hanno ora la possibilità di esprimersi sui periti scelti e, se le obiezioni concrete e i motivi di ricusazione da loro addotti contro un perito sono fondati, possono ottenerne la sostituzione con un altro perito. In caso contrario, l'ufficio AI emana una decisione incidentale, che può essere esaminata da un tribunale indipendente (cfr. Ip. Heim 15.4093). Una modifica dell'articolo 44 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) prevista nel quadro dell'Ulteriore sviluppo dell'AI sancisce a livello di legge i principi definiti dalla giurisprudenza in materia di perizie mediche.
La stesura di complesse perizie pluridisciplinari entro un congruo termine necessita di un'infrastruttura adeguata e di una rete di medici abituati all'allestimento di perizie elaborate consensualmente con altri specialisti. Per questo motivo, i centri peritali in questione necessitano di un'abilitazione dell'UFAS (cfr. n. 5). Considerato che ogni anno vengono eseguite oltre 5000 perizie pluridisciplinari, la rappresentanza paritetica auspicata dall'autrice dell'interpellanza per la designazione delle équipe di medici incaricati delle perizie è irrealizzabile. Il Consiglio federale è pertanto del parere che le misure attuali e quelle previste garantiscano in misura sufficiente il diritto di partecipazione degli assicurati.
8. I rapporti annuali concernenti SuisseMED@P illustrano in modo molto trasparente la ripartizione dei mandati nell'ambito delle perizie pluridisciplinari. Per quanto riguarda la garanzia che i risultati non siano prestabiliti, la qualità e la coerenza delle perizie può tuttavia essere giudicata solo caso per caso. I periti vanno giudicati in base alle loro perizie, che non di rado devono superare un esame da parte di un tribunale indipendente. Il Consiglio federale non ritiene utile procedere alla rilevazione dei risultati di tutte le perizie (incapacità al lavoro attestate) e alla loro pubblicazione (cfr. Ip. Heim 15.4093) e anche per il Tribunale federale tali statistiche non sono rilevanti ai fini della decisione (cfr. DTF 8C_599/2014).
Risposta del Consiglio federale.