18.3221 · Mozione · 2018-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 63 capoverso 2 della legge federale sull'agricoltura (LAgr) o un'altra disposizione legale affinché i Cantoni possano creare una riserva climatica.
Begründung
Dal raccolto 1993 i quantitativi massimi di produzione per unità di superficie sono fissati dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 63 capoverso 2 LAgr. I Cantoni hanno facoltà di stabilire limiti inferiori a queste rese massime. Questo margine di manovra viene utilizzato costantemente. Negli ultimi anni i viticoltori hanno dovuto far fronte a condizioni climatiche sempre più estreme. Gli ingenti danni causati dal gelo nella primavera scorsa lo testimoniano. Per consentire loro di ridurre i rischi economici legati a questi fenomeni, sarebbe opportuno che i Cantoni potessero creare un sistema di riserva climatica. Le quantità prodotte che rientrano tra la resa fissata dal Cantone e quella stabilita dal Consiglio federale non potrebbero quindi essere commercializzate lo stesso anno ma confluirebbero in una riserva per compensare eventuali difficoltà di produzione negli anni successivi. Si eviterebbero così perdite economiche e si garantirebbe la fornitura ai clienti. Nel caso in cui questa riserva climatica restasse inutilizzata, le eccedenze dovrebbero essere obbligatoriamente declassate in vini da tavola, sempre garantendo una certa quantità di vini sul mercato. Questa prassi si è dimostrata efficace in Francia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 63 LAgr disciplina la classificazione dei vini svizzeri. Ai sensi del capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce i criteri da osservare per i vini a denominazione d'origine controllata (DOC) e i vini con indicazione geografica tipica. Per queste classi di vino definisce altresì esigenze di base circa la resa massima per unità di superficie e i tenori minimi naturali in zucchero dell'uva. Queste esigenze mirano a promuovere la qualità dei vini DOC e dei vini con indicazione geografica tipica. I Cantoni fissano le esigenze per i loro vini DOC e hanno facoltà d'imporre condizioni più restrittive rispetto a quelle del Consiglio federale, tant'è che la maggior parte di essi ha stabilito rese massime inferiori a quelle fissate dal Consiglio federale.
Le rese massime giusta l'articolo 63 capoverso 2 LAgr si applicano soltanto all'uva destinata alla vinificazione, un "sistema di riserva climatica" che riguarda la commercializzazione del vino, così come proposto dall'autore della mozione, non potrebbe essere disciplinato in un altro articolo.
Le rese massime stabilite dal Consiglio federale per l'uva destinata alla produzione di vini DOC lasciano già un margine di manovra sufficiente ai Cantoni per fissare i limiti di resa in modo che nelle annate propizie alla viticoltura i viticoltori possano produrre di più rispetto al consumo annuo di vini svizzeri. In questo contesto i vinificatori possono già costituire riserve che consentano di bilanciare l'offerta negli anni di abbondanza e in quelli di magra a causa delle avversità climatiche. La costituzione e la commercializzazione di queste riserve rientrano nelle loro decisioni imprenditoriali.
L'Ufficio federale dell'agricoltura, i Cantoni e le organizzazioni viticole stanno lavorando in vista di proporre una modifica dell'articolo 63 LAgr che trasformerà la classificazione attuale dei vini svizzeri in una classificazione basata sulla registrazione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per i vini. Nel quadro di tale classificazione, i raggruppamenti di produttori rappresentativi delle DOP o delle IGP sarebbero responsabili della richiesta di registrazione e dell'elenco degli obblighi dell'indicazione geografica. Le possibilità di modulare l'offerta, segnatamente per far fronte alle avversità meteorologiche, potrebbero essere accresciute fissando norme comuni di commercializzazione dei vini nell'elenco degli obblighi. Sembra che alcuni raggruppamenti di produttori di DOP vinicole europee siano riusciti ad adeguare meglio l'offerta alla domanda dei loro vini sul lungo periodo integrando il limite di resa per unità di superficie con norme comuni di commercializzazione.
Il Consiglio federale è aperto a proposte in vista di modificare la classificazione dei vini svizzeri. Potrà esprimersi eventualmente nel quadro dell'evoluzione della politica agricola (PA 22 più). Siccome la costituzione di una riserva è una decisione imprenditoriale che può già essere presa in virtù della legislazione vigente, una modifica della LAgr, nel senso di quanto proposto dall'autore della mozione, non può essere considerata isolatamente. Nel quadro della revisione della classificazione dei vini svizzeri si potranno invece analizzare quali possibilità hanno i raggruppamenti rappresentativi delle DOP in vista di un migliore adeguamento dell'offerta, in particolare dal profilo della gestione dei rischi legati alle avversità meteorologiche. Il Consiglio federale desidera tuttavia disporre del maggiore margine di manovra possibile e propone pertanto di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.