18.3394 · Mozione · 2018-05-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di abrogare i criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero definiti nell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) e di trasferirli nella legge federale sul materiale bellico (LMB). I criteri di esclusione sanciti nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) andranno inoltre uniformati per analogia a quelli della LMB.
Begründung
Gli aspetti principali relativi alle esportazioni di materiale bellico sono disciplinati nella pertinente ordinanza del Consiglio federale. Negli affari in materia di armamenti, inoltre, l'Esecutivo è chiamato a decidere soltanto se la SECO e il DFAE non raggiungono un accordo. In questo caso, le domande di esportazione non vengono sottoposte al Consiglio federale, ma sono di fatto sbrigate con una decisione puramente amministrativa.
Considerata la delicatezza politica di questa tematica, non si può che constatare che simili decisioni non hanno praticamente alcuna legittimità democratica. Una via d'uscita a questa situazione insoddisfacente consiste nel trasferire nella LMB le disposizioni attualmente sancite a livello d'ordinanza. In questo modo, qualsiasi evoluzione sul piano materiale potrà essere oggetto di un ampio dibattito parlamentare. Il fatto che la legge sia soggetta a referendum consente inoltre di interpellare il Popolo su punti specifici.
Proprio per questioni delicate come queste è opportuno rafforzare la legittimità democratica affinché la prassi vigente possa poggiare su basi più solide.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nota preliminare
La modifica dell'ordinanza sul materiale bellico, decisa in linea di principio dal Consiglio federale il 15 giugno 2018, è oggetto di controversie. Il Consiglio federale continua a ritenerla appropriata e necessaria, in particolare per motivi di politica di sicurezza. Presentando la presente mozione, il gruppo del PBD solleva tuttavia la questione fondamentale della competenza di adattare le norme sull'esportazione di materiale bellico. Questo dopo che il Parlamento, nell'ambito dei dibattimenti sul messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1995 concernente la revisione totale della legge sul materiale bellico, aveva esplicitamente trasferito questa competenza all'Esecutivo. Se il Parlamento decidesse di accogliere mozione, gli spetterebbe anche adeguare la regolamentazione esistente.
Per una questione di rispetto istituzionale, il Consiglio federale è pertanto disposto ad attendere la decisione del Parlamento sulla mozione 18.3394 prima di decidere in merito alla modifica dell'ordinanza sul materiale bellico.
1. Trasferimento dei criteri di autorizzazione nella legge sul materiale bellico
Il legislatore ha stabilito all'articolo 22 della legge sul materiale bellico (LMB, RS 514.51) che il trasferimento di materiale bellico è lecito se non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti. Diversamente da quanto affermato dagli autori della mozione, con ciò le principali questioni relative all'autorizzazione di esportare materiale bellico sono disciplinate a livello di legge. Il Consiglio federale ha facoltà di disciplinare l'esecuzione a livello di ordinanza. Infine, la procedura di autorizzazione prevista dal legislatore nella LMB permette di garantire, nell'ambito dell'esame dei singoli casi di domande di esportazione, il rispetto del diritto internazionale pubblico, degli impegni internazionali e dei principi della politica estera svizzera. Questa soluzione si è rivelata valida.
Gli scambi che intercorrono in varie occasioni tra il Parlamento e il Consiglio federale consentono di valutare periodicamente i criteri di esecuzione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB, RS 514.511) relativamente alla loro idoneità a soddisfare gli articoli 1 e 22 della LMB e - se necessario - di adeguarli tempestivamente. Attraverso le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 22 della LMB il legislatore pone al Consiglio federale dei vincoli che l'Esecutivo è tenuto a rispettare in ogni istante. Nel 2008, su raccomandazione delle Commissioni della gestione (CdG), il Consiglio federale ha precisato i criteri di autorizzazione di cui all'articolo 5 OMB. Parimenti, nel 2014, gli stessi sono stati ulteriormente adeguati per iniziativa del Parlamento, in virtù della mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S) 13.3662. Anche la decisione di principio del Consiglio federale del 15 giugno 2018 si appoggia a un'iniziativa delle Camere federali, in particolare della CPS-S. Quest'ultima ha però deciso di non intervenire perché le modifiche dell'ordinanza da esaminare sono di competenza del Consiglio federale.
I timori espressi sugli organi di stampa, ossia che in futuro il materiale bellico svizzero possa essere impiegato in guerre civili, sono infondati. Da un lato, l'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB, secondo cui l'autorizzazione non è rilasciata se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno, è stato introdotto soltanto con la revisione dell'ordinanza del 2008. Tuttavia, i criteri di autorizzazione emanati in precedenza (art. 5 cpv. 1 OMB) garantivano già, conformemente all'articolo 22 LMB e tenuto conto della situazione interna del Paese destinatario, il rifiuto dell'autorizzazione laddove fosse lecito presupporre che il materiale bellico avrebbe potuto essere impiegato in un conflitto. Dall'altro, il Consiglio federale, nella sua decisione di principio, ha precisato che tali domande di esportazione possono essere autorizzate eccezionalmente quando non vi è alcun motivo di presupporre che il materiale bellico oggetto della domanda sarà impiegato in un conflitto. Si tratta pertanto di un lieve adeguamento dell'esecuzione, riferito a singoli casi.
Il Consiglio federale, inoltre, informa ogni anno nei dettagli le CdG sulla prassi in materia di esportazioni, sicché il Parlamento ha periodicamente la possibilità di esercitare un influsso sulla prassi stessa. Stando così le cose e tenuto conto dei vincoli sanciti per legge (art. 22 LMB) la legittimità democratica è garantita.
2. Ruolo del Consiglio federale nella procedura di autorizzazione
Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per il trasferimento di materiale bellico, si rammenta che il Consiglio federale è chiamato a deliberare non soltanto in caso di divergenze tra la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L'articolo 29 LMB esige che il Consiglio federale decida in merito a domande che pongono una questione di principio o di portata politica. Gli affari che non hanno questa portata rimangono di competenza dell'amministrazione. Questa procedura, alla luce dell'ingente quantità di domande (2500 all'anno) si è rivelata praticabile.
3. Adeguamento dei criteri di rifiuto nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego
La legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI, RS 946.202) è una legge di delega per l'attuazione di direttive internazionali. A differenza del materiale bellico, i beni contemplati dalla LBDI non sono armi, sistemi d'arma o esplosivi militari. Si tratta piuttosto di beni civili, come le macchine utensili, che possono anche servire per fabbricare beni militari e che, pertanto, vanno controllati. Vi si aggiungono beni militari speciali come giacche di protezione, caschi e simulatori. Il rischio intrinseco in questi beni non è paragonabile a quello che comporta il materiale bellico. Per questo semplice motivo, un adeguamento dei criteri di rifiuto applicabili alle esportazioni a quelli previsti dalla legislazione sul materiale bellico non si giustifica. Inoltre, tale adeguamento avrebbe pesanti ripercussioni sul settore svizzero delle esportazioni.
La Svizzera è uno dei maggiori esportatori mondiali di beni a uso civile e militare, tra cui si annoverano determinati prodotti chimici, computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettrici e macchine. In caso di esportazione di beni, per taluni capitoli della tariffa doganale occorre richiedere un'autorizzazione d'esportazione o menzionare nella dichiarazione doganale la dicitura "esente da autorizzazione". Negli ultimi anni questi casi hanno rappresentato costantemente oltre il 70 per cento del volume complessivo delle esportazioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.