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18.3402 · Interpellanza · 2018-05-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nei giorni scorsi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ha comunicato di voler estendere anche ai frontalieri il diritto al "guadagno intermedio", ossia una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera dalla legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI). Una prestazione che attualmente non è invece riconosciuta ai titolari di un permesso G.

Questa estensione costituisce un regalo immotivato ai frontalieri. L'ennesimo, in considerazione anche della recente decisione dell'autorità federale di concedere ai frontalieri la possibilità di accedere alle stesse deduzioni fiscali di cui dispongono i residenti.

Chiedo al lodevole Consiglio federale:

1. Per quali motivi ed in base a quali valutazioni la SECO vuole estendere ai frontalieri il diritto al guadagno intermedio?

2. Il Consiglio federale condivide questo nuovo regalo ai frontalieri? Come lo giustifica?

3. Quali saranno le conseguenze finanziarie dell'estensione voluta dalla SECO?

4. È consapevole il Consiglio federale dell'alto rischio di abusi che comporta l'estensione del guadagno intermedio ai frontalieri? Vedi diminuzioni simulate dell'orario di lavoro - magari ad opera di imprenditori italiani - per far poi compensare la parte di stipendio mancante all'assicurazione contro la disoccupazione?

5. L'ultima riforma della legge sulla disoccupazione ha portato a pesanti riduzioni delle indennità di AD a detrimento dei senza lavoro residenti, per motivi di risparmio. Però il "margine" per i regali ai frontalieri si trova sempre?

6. Il numero delle persone in assistenza in Ticino continua ad aumentare, anche a seguito della non applicazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa". Quali misure concrete intende proporre la SECO a sostegno dei senza lavoro ticinesi? Oppure la SECO si preoccupa unicamente di migliorare le condizioni dei frontalieri e si disinteressa di chi invece è costretto a subire le conseguenze deleterie dell'esplosione del frontalierato?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./5. L'autore dell'interpellanza sostiene che la SECO avrebbe l'intenzione di estendere ai frontalieri il diritto al guadagno intermedio. Questa affermazione proviene da un articolo apparso il 25 maggio 2018 nella stampa ticinese, il cui contenuto non corrisponde alla realtà.

La SECO rispetta gli impegni internazionali della Svizzera e applica l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALCP). La firma di questo accordo nel 1999 ha implicato l'adozione delle norme dell'Unione europea (UE) sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le quali prevedono in particolare che il versamento delle prestazioni ai frontalieri in disoccupazione completa spetti al loro Stato di residenza. Tuttavia, se il tasso di occupazione di un lavoratore frontaliero è ridotto e il rapporto di lavoro continua presso lo stesso datore di lavoro (disoccupazione parziale), il versamento delle prestazioni al lavoratore in questione incombe allo Stato di occupazione. Questo principio è applicato in Svizzera dal 1° giugno 2002 - data in cui è entrato in vigore l'ALCP - e, nel 2006, il Tribunale federale ne ha riconosciuto espressamente la conformità al diritto svizzero.

La nozione di disoccupazione parziale ai sensi delle norme europee di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale corrisponde a due fattispecie nel diritto svizzero: l'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) e la disoccupazione parziale (art. 10 cpv. 2 LADI). In applicazione di queste due disposizioni, i frontalieri che rimangono alle dipendenze dello stesso datore di lavoro sono quindi indennizzati dall'assicurazione svizzera contro la disoccupazione per la perdita di lavoro parziale subita.

3. Considerato che, come indicato sopra, non è stata decisa alcuna estensione del diritto alle indennità a favore dei frontalieri, non vi sono conseguenze finanziarie. L'impatto finanziario dell'attuazione delle norme europee di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato esaminato e approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999.

4. Il Consiglio federale è consapevole che ogni disposizione legale può essere elusa. Per questo motivo, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione controlla i versamenti di prestazioni effettuati dalle casse di disoccupazione e fornisce le necessarie direttive per prevenire gli abusi.

6. In tutta la Svizzera sono state introdotte, da vari anni, misure volte a reinserire sul mercato del lavoro le fasce più vulnerabili della popolazione (giovani e lavoratori in età avanzata). Queste misure sono monitorate e costantemente aggiornante per verificarne l'adeguatezza. Spetta tuttavia ai Cantoni proporre le misure più idonee in considerazione della situazione del mercato del lavoro locale.

Risposta del Consiglio federale.