18.3460 · Interpellanza · 2018-06-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'Unione europea prevede un cambiamento di paradigma per quanto riguarda il sostegno ai frontalieri disoccupati. Le prestazioni verrebbero loro corrisposte non più dallo Stato di residenza ma dall'ultimo Stato in cui hanno versato i contributi sociali. A tale proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sarebbero le conseguenze di questo cambiamento di paradigma sui negoziati in corso per la conclusione di un accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'UE?
2. Il Consiglio federale prevede, nel caso in cui l'UE adotti tale regolamentazione, che la Svizzera riprenda questo nuovo meccanismo nelle sue relazioni con gli Stati dell'UE?
3. In caso affermativo, è disposto a prendere in considerazione una regolamentazione in base alla quale le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione da corrispondere saranno fissate in funzione del potere d'acquisto nello Stato di residenza del lavoratore frontaliero disoccupato?
4. Quali sarebbero i costi aggiuntivi per l'assicurazione contro la disoccupazione
a. nel caso in cui venga introdotta una regolamentazione che non tiene conto delle differenze di potere d'acquisto tra la Svizzera e gli Stati dell'UE?
b. nel caso in cui venga introdotta una regolamentazione ai sensi del punto 3?
5. Oltre alle conseguenze finanziarie per l'assicurazione contro la disoccupazione, un cambiamento di paradigma comporterebbe altre ripercussioni per l'economia svizzera, in particolare per le imprese delle regioni di frontiera che devono poter ricorrere ai lavoratori frontalieri?
Stellungnahme des Bundesrates
Finché l'UE non adotterà una regolamentazione concernente il versamento dell'indennità ai frontalieri disoccupati e finché non saranno noti i dettagli in materia, non è possibile pronunciarsi sulle relative conseguenze per la Svizzera.
1. Alla Svizzera verrà verosimilmente chiesto di modificare l'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) indipendentemente dal fatto che verrà concluso un accordo istituzionale. In generale, nel quadro dei negoziati con l'UE la delegazione svizzera tiene conto degli interessi della Svizzera definiti nel rispettivo mandato di negoziazione. Nell'ambito dei negoziati in corso per un accordo istituzionale il Consiglio federale si adopera per escludere il settore delle assicurazioni sociali da uno sviluppo del diritto e da un'interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
2. Il Consiglio federale rispetta i suoi impegni internazionali. Rammenta tuttavia che una disposizione che prevede il versamento dell'indennità di disoccupazione ai frontalieri da parte dello Stato di occupazione non sarebbe applicabile in Svizzera. In effetti, il fatto di riprendere le eventuali nuove disposizioni nell'allegato II dell'ALCP relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale presuppone una decisione del Comitato misto ALCP, che può essere presa soltanto previo accordo delle due parti e dopo la conclusione delle rispettive procedure interne. Il Consiglio federale esaminerà la questione a tempo debito.
3. La regolamentazione attuale in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'UE vieta la possibilità di adeguare le prestazioni assicurative al costo della vita nello Stato di residenza e assimila questa fattispecie alla discriminazione. La proposta della Commissione europea non prevede una simile modifica per le indennità di disoccupazione versate ai frontalieri. Nel quadro dei negoziati che si terranno in seno al Comitato misto ALCP in merito a un'eventuale ripresa della nuova regolamentazione in materia di versamento dell'indennità ai frontalieri disoccupati è a nostro parere difficile ottenere una simile clausola.
4a./4b. Finché non si conosceranno le disposizioni legali definitive della nuova regolamentazione non è possibile stimare con precisione le conseguenze finanziarie. In caso di cambiamento di paradigma, bisognerà tuttavia prevedere un aumento dei costi di varie centinaia di milioni di franchi svizzeri.
5. Si tratta in questo caso di una questione di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in materia di trattamento dei frontalieri disoccupati, che non incide in alcun modo sulla possibilità di assumere dei frontalieri.
Risposta del Consiglio federale.