Condizioni di ripresa del lavoro per i collaboratori della Confederazione convalescenti da una grave malattia
18.3495 · Interpellanza · 2018-06-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esporre la sua politica del personale per quanto concerne le condizioni di ripresa del lavoro per i collaboratori convalescenti da una grave malattia, come ad esempio il cancro.
In particolare, la politica federale del personale, permette la ripresa del lavoro a tempo parziale e agevolazioni o sgravi delle condizioni e dell'orario lavorativi?
Begründung
Dopo una grave malattia, riprendere a pieno regime l'attività lavorativa non è sempre facile. Le persone coinvolte hanno infatti bisogno di tempo per recuperare del tutto la capacità lavorativa, sempre che ciò sia possibile. Molto spesso, sono soggette a dolori e stanchezza, ad esempio nel caso di un'asportazione della mammella in conseguenza di un cancro. In certi casi, spero la minoranza, sembrerebbe che i datori di lavoro del settore privato abbiano scarsa comprensione per le persone convalescenti da una grave malattia, fatto che può comportare problemi personali e psicologici, spingendo alcuni a dare le dimissioni. A mio avviso, in questo campo, la Confederazione dovrebbe dare il buon esempio.
Stellungnahme des Bundesrates
L'Amministrazione federale ha istituito il Case Management aziendale della Confederazione con l'obiettivo di tutelare la salute dei collaboratori interessati e di reinserire rapidamente e stabilmente nel processo lavorativo le persone dopo una malattia o un infortunio. Esso comprende le fasi individuazione e intervento tempestivi nonché il Case Management (CM CSPers) gestito professionalmente dalla Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers).
I superiori lavorano in stretta collaborazione con gli specialisti RU e, a seconda della complessità della situazione, sono sostenuti da servizi specialistici come la CSPers e il servizio medico dell'Amministrazione federale.
Nei primi due anni dell'impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio di un impiegato, si ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (art. 11a cpv. 1 ordinanza sul personale federale; OPers). Vengono inoltre esaminate eventuali adeguamenti del posto o del rapporto di lavoro (ad es. in merito al settore di compiti o al tasso di occupazione).
Se l'impiegato ha una capacità di rendimento ridotta a causa di problemi di salute e non è in grado di adempiere i compiti conformemente a quanto richiesto nel contratto di lavoro, è possibile convenire un tasso di occupazione più elevato lasciando lo stipendio invariato o uno stipendio meno elevato lasciando il tasso di occupazione invariato (art. 38a OPers). Il datore di lavoro deve verificare periodicamente una siffatta modifica del contratto di lavoro. Quest'ultima deve essere annullata non appena l'impiegato raggiunge nuovamente la capacità di rendimento richiesta per l'adempimento dei compiti.
Risposta del Consiglio federale.