Lexipedia

18.3568 · Mozione · 2018-06-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo che tutti i passeggeri che arrivano in Svizzera o che partono dalla Svizzera in aereo godano degli stessi diritti dei passeggeri in vigore in seno all'Unione europea. A tutti i passeggeri devono essere garantiti in particolare i diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 261/2004.

Begründung

Conformemente agli accordi bilaterali e alla prassi istituitasi, in virtù del regolamento (CE) n. 261/2004 chiunque parte da un aeroporto svizzero o arriva in Svizzera a bordo di un velivolo di una compagnia aerea europea (CH/UE/NOR/ISL) per principio beneficia dei diritti dei passeggeri in vigore in seno all'Unione europea. Nella prassi tuttavia i passeggeri svizzeri sono svantaggiati rispetto ai passeggeri europei, visto che , nonostante quanto sancito dal regolamento europeo menzionato, una sentenza del tribunale civile di Basilea Città stabilisce che in caso di irregolarità sui voli tra la Svizzera e gli Stati non membri dell'UE i passeggeri non hanno diritto a una compensazione pecuniaria. La dottrina giuridica difende un'altra posizione e critica questa prassi, visto che non corrisponde alla prassi europea che la Svizzera si è impegnata a rispettare nell'ambito dell'accordo sul trasporto aereo.

Un discorso analogo vale per tutti i voli con un ritardo superiore alle tre ore. Nel 2017 in ben 1454 casi è stato chiesto aiuto all'UFAC al riguardo. A seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la cosiddetta sentenza Sturgeon del 2009, anche in questi casi nell'UE i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria. La sentenza Sturgeon è stata trasmessa ufficialmente alla Svizzera in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 dell'accordo sul trasporto aereo. Le sentenze della CGUE non sono tuttavia vincolanti per la Svizzera; i passeggeri che partono dalla Svizzera o che vi arrivano in aereo sono costretti a rivolgersi a un tribunale europeo per fare valere i propri diritti. Anche questa situazione è in contraddizione con i principi alla base dell'accordo sul trasporto aereo.

Queste disparità di trattamento non si giustificano. La Svizzera è parte contraente dell'accordo sul trasporto aereo che prevede un'armonizzazione della normativa. Tale armonizzazione tuttavia non è garantita, dal momento che i passeggeri svizzeri sono esposti al libero arbitrio e a una situazione di incertezza del diritto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 è stato recepito dalla Svizzera nel quadro dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo stipulato con l'UE e dal 1° dicembre 2006 viene applicato pertanto a tutti i voli a partire dalla Svizzera. L'Ufficio federale dell'aviazione civile assicura che le compagnie aeree adempiano gli obblighi sanciti nel regolamento (CE) n. 261/2004, se necessario avviando procedure penali amministrative. I passeggeri che intendono fare valere delle pretese finanziarie nei confronti di una compagnia aerea, in virtù del regolamento (CE) n. 261/2004 possono adire un tribunale civile svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha emanato numerose decisioni con validità immediata per i tribunali degli Stati UE in relazione al regolamento (CE) n. 261/2004. La CGUE ha esteso in particolare i diritti dei passeggeri previsti per i ritardi. Le differenze nell'interpretazione e nell'applicazione del regolamento in Svizzera sono da ricondurre tra l'altro al fatto che per le autorità federali e i tribunali svizzeri le decisioni della CGUE costituiscono un'importante base d'interpretazione e d'applicazione per il diritto aeronautico europeo rilevante, ma che per principio non sono vincolanti. Singoli tribunali civili svizzeri applicano la normativa europea in materia di ritardi, altri invece no. La conseguenza è che in alcuni casi i passeggeri che fanno valere i propri diritti presso tribunali svizzeri sono svantaggiati rispetto a coloro che hanno subito ritardi e si rivolgono a tribunali europei.

La Commissione europea ha previsto la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo e il 13 marzo 2013 ha presentato la relativa proposta. Il nuovo regolamento riprenderà in larga misura la giurisdizione sviluppata dalla CGUE. Recependo la nuova normativa europea nel quadro dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo, sarà possibile ridurre in ampia misura le differenze attuative tra la Svizzera e gli Stati UE.

Alla luce di questi sviluppi, il Consiglio federale non reputa necessario adeguare le pertinenti basi legali svizzere.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.