È possibile introdurre prezzi indicativi in virtù della legge sull'agricoltura anche per prodotti semilavorati come il burro e il latte scremato in polvere?
18.3679 · Interpellanza · 2018-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I prezzi indicativi nell'agricoltura si fondano sull'articolo 8a LAgr e, in particolare per la materia prima latte, hanno acquisito un significato rilevante per la pratica in quanto rafforzano la posizione dei produttori nei confronti degli acquirenti. All'articolo 8a capoverso 1 LAgr si dice: "Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti." A causa proprio della notevole intensità della concorrenza, si sono già resi necessari interventi da parte dell'autorità della concorrenza, ma non è mai stata fornita una valutazione giuridica esaustiva.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta, in generale, il Consiglio federale il modo in cui è applicato lo strumento dei prezzi indicativi nell'agricoltura e nel settore agricolo? Attualmente il potenziale di tale strumento è sfruttato al massimo?
2. I prezzi indicativi per i prodotti semilavorati che non sono destinati ai consumatori sono conciliabili con l'articolo 8a LAgr?
3. Come valuta, in generale, il Consiglio federale il contesto giuridico qualora l'Interprofessione Latte proponesse prezzi indicativi per prodotti semilavorati come il burro e il latte scremato in polvere?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Mediante l'articolo 8a della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), il Parlamento ha offerto la possibilità alle organizzazioni di categoria e dei produttori di pubblicare, a determinate condizioni, prezzi indicativi che non soggiacciono alle disposizioni in materia di concorrenza della legge sui cartelli. Diverse organizzazioni approfittano di questa possibilità e pubblicano regolarmente prezzi indicativi. Finora non è stata tuttavia eseguita una valutazione degli effetti dell'articolo 8a LAgr.
2. Conformemente al messaggio concernente la Politica agricola 2007 e al tenore dell'articolo 8a LAgr, i prezzi indicativi possono riguardare unicamente i prezzi del commercio intermedio. Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi. La legge non esclude prodotti agricoli intermedi come ad esempio i prodotti semilavorati.
3. I prezzi indicativi devono essere negoziati, all'interno di una categoria, dai rappresentanti dei fornitori e degli acquirenti. Essi vanno vincolati a criteri qualitativi dei prodotti. Nel caso del burro o del latte in polvere, spetterebbe quindi ai produttori di questi prodotti semilavorati (fornitori) e ai loro acquirenti concordare dei prezzi indicativi. I produttori della materia prima latte non devono essere coinvolti nella determinazione dei prezzi indicativi. La singola azienda non può essere costretta ad attenersi ai prezzi indicativi e questi non possono nemmeno essere dichiarati vincolanti dal Consiglio federale.
Risposta del Consiglio federale.