Integrazione di adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi
18.3707 · Mozione · 2018-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare, d'intesa con i Cantoni, una soluzione per l'integrazione di adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi, la quale tenga conto degli orientamenti fissati nell'Agenda Integrazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per migliorare l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti, l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e il Consiglio federale hanno deciso, rispettivamente il 23 marzo e il 25 aprile 2018, di avviare i lavori per l'attuazione dell'Agenda integrazione Svizzera.
La suddetta agenda mira ad accelerare l'integrazione nella formazione professionale, nell'attività lavorativa e nella società delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti tramite obiettivi d'efficacia vincolanti nonché misure tempestive e intensive.
L'Agenda integrazione Svizzera si limita al settore dell'asilo. Entro la fine del 2019 si intende inoltre accertare il fabbisogno di offerte formative per adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno commissionato uno studio nel quadro della collaborazione interistituzionale per analizzare più a fondo tali questioni. Lo studio mira a chiarire le dimensioni e il profilo del gruppo target degli adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi nel quadro del ricongiungimento familiare e della migrazione per matrimonio, nonché a illustrare le offerte integrative e formative attuali e quelle che potrebbero essere necessarie in futuro.
In questo contesto va segnalato che nel caso delle persone provenienti da Paesi UE/AELS e Stati terzi giunte in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare le condizioni quadro legali sono assai diverse da quelle previste per le persone del settore dell'asilo. Soltanto in quest'ultimo la Confederazione può fissare i paletti di un processo d'integrazione come quelli previsti nell'Agenda integrazione Svizzera. Questo vale per persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti dipendenti dall'aiuto sociale per cui la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi di aiuto sociale secondo l'articolo 87 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e gli articoli 88 e 89 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31).
Secondo gli articoli 42 e seguenti LStr, i Cantoni sono competenti per l'ammissione di persone nel quadro del ricongiungimento familiare. In questo ambito non è previsto alcun cofinanziamento dei costi di aiuto sociale da parte della Confederazione. A differenza del settore dell'asilo, la Confederazione non può pertanto definire alcun processo d'integrazione vincolante per questo gruppo target. Peraltro, per questo gruppo sono già definiti obiettivi nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione, in particolare nel settore di promozione Lavoro.
Inoltre, l'obiettivo di politica della formazione fissato da Confederazione e Cantoni mira a che il 95 per cento di tutti i giovani in Svizzera disponga di un diploma di livello secondario II. Con la sua dichiarazione del 23 giugno 2016, l'Assemblea plenaria della CDPE ha confermato, d'intesa con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che questo obiettivo di politica della formazione vale anche per gli adolescenti e i giovani adulti immigrati successivamente.
Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha deciso di mantenere l'attuale meccanismo di finanziamento previsto dalla legislazione in materia di formazione professionale. Nel settore della formazione professionale, la partecipazione della Confederazione equivale a un valore indicativo corrispondente a un quarto delle spese degli enti pubblici (art. 59 cpv. 2 della legge sulla formazione professionale, LFPr). I costi computabili dei Cantoni, fissati nella LFPr, includono quelli della preparazione alla formazione professionale di base. La preparazione dura di norma un anno, ma può essere prolungata di un ulteriore anno, a titolo individuale, dai competenti uffici cantonali della formazione professionale.
Il Consiglio federale ritiene di conseguenza che le competenze riguardanti il gruppo degli adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell'UE/AELS e da Stati terzi siano già disciplinate. Nel quadro della collaborazione interistituzionale occorre soltanto determinare l'eventuale fabbisogno supplementare di offerte formative. Alla luce della situazione il Consiglio federale è dell'avviso che occorra attendere i risultati dei lavori avviati nell'ambito delle collaborazioni interistituzionali.
Il Consiglio federale propone dunque di respingere la mozione. Se la Camera prioritaria dovesse accettare la mozione, il Consiglio federale chiederà alla seconda Camera di trasformarla in una proposta d'esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.