Succursali svizzere di Rheinmetall e alimentazione della guerra in Yemen con munizioni
18.3805 · Interpellanza · 2018-09-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La Rheinmetall è il terzo più grande produttore di munizioni di medio e grosso calibro. Questa ditta effettua forniture molto consistenti all'Arabia Saudita e ad altri Paesi implicati nella guerra in Yemen.
1. Venti anni fa Rheinmetall ha rilevato alcuni laboratori militari svizzeri: i siti di produzione di esplosivi e di propergol a Wimmis e di munizioni di medio e grosso calibro a Thun e Altdorf. Come assicura il Consiglio federale che la produzione di uno o l'altro di questi siti in Svizzera non contribuisca ad alimentare la guerra in Yemen e altri conflitti armati?
2. L'articolo 18 capoverso 2 della legge federale sul materiale bellico prevede la possibilità di rinunciare alla dichiarazione di non esportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico destinati a essere integrati in un prodotto. La Rheinmetall beneficia di questa clausola per produrre a Wimmis esplosivi e propergol e a Thun e Altdorf assemblaggi destinati a essere esportati, senza dichiarazione di non riesportazione, in Germania o in un altro Paese europeo e - dopo integrazione in un prodotto più grande - riesportati in Arabia Saudita o altri Paesi implicati nella guerra con lo Yemen?
3. La Svizzera ha teoricamente interrotto nel maggio 2015 le forniture d'armi all'Arabia Saudita. Può darsi che parti di munizioni o di altro materiale bellico fabbricati in Svizzera, ma forniti dalla Rheinmetall, continuino ad alimentare il conflitto yemenita?
4. Navi fabbricate da Lürssen in Germania sono state armate dalla Rheinmetall con Sea Ranger, sistemi di cannoni da 20 mil, ed esportate verso l'Arabia Saudita. Assemblaggi di questi cannoni destinati all'Arabia Saudita sono stati prodotti in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Qualsiasi domanda di esportazione di materiale bellico, quindi anche di munizioni di medio e grosso calibro, è oggetto di una verifica singola, caso per caso. Se l'esportazione è in contraddizione con l'articolo 22 della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) o se l'esportazione non soddisfa i criteri di autorizzazione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511), la domanda viene respinta. In linea di principio, le autorizzazioni di esportazione vengono rilasciate dalla SECO d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri. A seconda della domanda vengono consultati altri servizi federali (p.es. il Servizio delle attività informative della Confederazione SIC). In caso di divergenze o di domande che hanno una grande portata sul piano della politica estera o di sicurezza, la decisione spetta al Consiglio federale. In particolare vengono valutati il destinatario finale concreto, il contesto del Paese destinatario come la pace e la sicurezza, la stabilità regionale, le iniziative della Svizzera a livello di collaborazione internazionale, la condotta del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, la situazione dei diritti umani e il rischio che il materiale bellico venga impiegato contro la popolazione civile o trasferito a un destinatario finale indesiderato. La Svizzera non esporta in Paesi che sono coinvolti in un conflitto armato interno o internazionale. Come indicato nella risposta del Consiglio federale all'interpellanza Friedl 16.3501 lo Yemen si trova in un conflitto armato interno. Per quanto riguarda Paesi come l'Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti che intervengono militarmente nello Yemen, l'esportazione di materiale bellico può essere autorizzata soltanto se, conformemente alla decisione del Consiglio federale del 20 aprile 2016, non vi è motivo di ritenere che il materiale sarà utilizzato nel conflitto nello Yemen. Se invece vi è motivo di ritenerlo, la domanda viene respinta in applicazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a OMB (mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale). La valutazione del caso singolo concreto è volta a ridurre il rischio che il materiale bellico svizzero venga utilizzato nel conflitto nello Yemen.
2. Con l'articolo 18 capoverso 2 LMB il legislatore consente agli industriali svizzeri di svolgere attività di subfornitori, anche per l'industria d'armamento europea. La disposizione prevede che si può rinunciare a una dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico qualora sia appurato che all'estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile. Il Consiglio federale ha precisato la disposizione di legge con dei valori soglia. Per i Paesi elencati nell'allegato 2 dell'OMB (p. es. la Germania) si può rinunciare a una dichiarazione di non riesportazione se il valore di fabbricazione del componente o dell'assemblaggio è inferiore al 50 per cento del valore dei prodotti finiti. Per tutti gli altri Paesi si applica il valore soglia del 30 per cento (v. interpellanza Haering 00.3583 e mozione Galladé 13.3123). La disposizione si applica a tutte le imprese domiciliate in Svizzera e dunque anche alla Rheinmetall Air Defence AG e alle sue affiliate domiciliate in Svizzera. Per legge, l'impresa che richiede un'autorizzazione di esportazione è tenuta a mettere a disposizione delle autorità svizzere le informazioni pertinenti per il rilascio di un'autorizzazione. Ciò significa che durante la valutazione della richiesta si prende in considerazione, se noto, l'utente finale definitivo del materiale bellico fabbricato all'estero. In base al grado di lavorazione delle componenti o degli assemblaggi o a seconda della complessità della catena del valore, può capitare che non vi siano informazioni sull'utente finale definitivo del prodotto finito. In questi casi la responsabilità del materiale bellico fabbricato all'estero ricade sulle autorità estere del paese di fabbricazione, a condizione che la quota di valore delle componenti o degli assemblaggi prodotti in Svizzera sia inferiore al 50 per cento (oppure al 30 per cento).
3. Le domande di esportare materiale bellico nei Paesi che intervengono militarmente nello Yemen devono essere assolutamente respinte se vi è motivo di ritenere che il materiale da esportare potrebbe essere utilizzato nello Yemen. È quanto ha deciso il Consiglio federale il 20 aprile 2016 in applicazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a OMB. Di conseguenza alcune esportazioni continuano ad essere lecite, come ad esempio nel caso dei pezzi di ricambio per i sistemi di difesa antiaerea. Se in virtù dell'articolo 18 capoverso 2 LMB si rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione per componenti e assemblaggi ad esempio verso la Germania, componenti e assemblaggi saranno soggetti alla legislazione tedesca e dunque al controllo delle esportazioni tedesco. Anche se la Germania è membro come la Svizzera di tutti e quattro i regimi di controllo delle esportazioni, nonché parte contraente del Trattato sul commercio delle armi, e dunque effettua controlli delle esportazioni paragonabili a quelli della Svizzera, le singole prassi di autorizzazione nei confronti di un determinato Paese possono essere differenti. Per questo motivo se la Svizzera dovesse valutare autonomamente una domanda di esportazione nello stesso Paese destinatario, i risultati sarebbero talvolta diversi. Tuttavia, nulla impedisce alle autorità preposte all'autorizzazione di tener conto di interessi differenti di questo tipo in casi singoli (v. interpellanza Haering 00.3583 e mozione Galladé 13.3123).
4. Siccome le informazioni su esportazioni singole possono toccare segreti di fabbricazione o segreti aziendali, non si esprimono pareri su eventuali esportazioni specifiche di aziende singole. In virtù dell'articolo 32 LMB il Consiglio federale informa le Commissioni della gestione delle Camere federali circa i dettagli delle esportazioni di materiale bellico.
Risposta del Consiglio federale.