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18.3814 · Interpellanza · 2018-09-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Da un sondaggio del DEFR pubblicato il 29 agosto 2018 e svolto presso le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati e i rappresentanti del mondo economico emerge in particolare che i requisiti formali rappresentano un notevole ostacolo ai modelli commerciali e alle procedure digitali. Infatti, i requisiti formali previsti da vari atti normativi impediscono in alcuni casi di svolgere una procedura interamente in forma digitale, imponendo un cambiamento di mezzo comunicativo e comportando quindi una commistione tra supporti digitali e fisici. Tale ostacolo sussiste anche quando i negozi giuridici non prevedono alcun requisito di forma ma comportano standard riconosciuti e necessari per le relazioni commerciali (ad es. contratti/certificati di lavoro, vendita per corrispondenza, vendita on line, ecc.). È anche per questo motivo che l'accettazione e la diffusione della firma digitale avvengono lentamente. L'introduzione di semplificazioni amministrative nella creazione della firma digitale faciliterebbe e accelererebbe la trasformazione digitale in settori importanti dell'economia.

Ciò permetterebbe inoltre di aumentare l'attrattiva della piazza economica. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quando si concluderà l'analisi prevista dei requisiti legali formali per i contratti?

2. Quali misure possono essere prese in considerazione per eliminare su ampia scala gli ostacoli ai modelli commerciali e alle procedure digitali (ad es. nel settore finanziario e assicurativo, dei trasporti, del collocamento pubblico, ecc.)?

3. Quali sono, a suo parere, i motivi per cui la firma elettronica certificata (FiEle) non si è ancora affermata nella pratica e come si potrebbe semplificare la regolamentazione in materia?

4. Ritiene che la scarsa praticabilità della FiEle ostacoli notevolmente la trasformazione digitale e i nuovi modelli commerciali?

5. La legge sull'identità elettronica è sufficiente per garantire un commercio digitale senza interruzioni applicabile anche nella pratica oppure occorre adottare ulteriori misure normative?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 29 agosto 2018 il Consiglio federale ha preso visione dei risultati del sondaggio "test digitale" a cura del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). In base ai riscontri ricevuti ha deciso di analizzare nel dettaglio misure volte a ridurre i fattori di intralcio in materia di requisiti legali formali. L'intento è quello di ridurre ulteriormente gli ostacoli ai modelli commerciali digitali e migliorare le condizioni quadro dell'economia digitale. I requisiti legali formali esistenti verranno pertanto riesaminati. Al termine dell'analisi il Consiglio federale deciderà, entro fine 2019, la procedura da seguire.

Senza anticipare i risultati dell'esame si può sottolineare sin d'ora che per la stragrande maggioranza dei negozi giuridici esistenti, di qualsiasi tipo, non sono previsti requisiti formali. Tali negozi non richiedono alcuna forma specifica (libertà di forma), per cui non vi sono ostacoli normativi alle procedure digitali.

2. Se dall'analisi risulterà che gli ostacoli constatati nella pratica sono dovuti ai requisiti legali in materia di forma, sono possibili varie soluzioni e, a seconda della legge, varie misure di semplificazione. Si potrebbe in particolare:

a. adeguare la regola generale relativa alla forma scritta nel Codice delle obbligazioni (CO);

b. sopprimere vari requisiti formali nelle corrispondenti basi legali;

c. creare una forma generale che consenta la prova per testo;

d. prevedere per varie prescrizioni di forma una formulazione neutra dal punto di vista tecnologico.

3. In primo luogo va sottolineato che, in seguito alla libertà di forma menzionata nella risposta alla domanda 1, spesso la firma non è un requisito. Nella pratica vengono pertanto attuate, nelle procedure digitali delle imprese, altre soluzioni più semplici. Nell'economia e nell'amministrazione pubblica la firma è una consuetudine, pur non essendo imposta da un obbligo giuridico vincolante.

La possibilità di sostituire la firma autografa con la firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2bis CO non si è affermata per vari motivi:

Primo le formalità da espletare per la prima identificazione fanno sì che gli utenti siano restii a farvi ricorso. Per quanto riguarda l'impiego della firma elettronica, l'onere comportato dalla procedura è in parte notevolmente sopravvalutato.

Secondo, i fornitori di identità digitali devono, dal canto loro, far fronte a determinati oneri iniziali, in particolare di natura tecnico-organizzativa, e sono pertanto rari coloro che propongono i loro servizi sul mercato.

Terzo, in Svizzera non vi è alcun obbligo di sbrigare le procedure amministrative per via elettronica. Ciò ha rallentato la diffusione della firma elettronica qualificata rispetto ad altri Paesi che prevedono prescrizioni in tal senso. Un simile obbligo potrebbe tuttavia risultare discriminatorio ed essere contrario alla Costituzione (art. 8 cpv. 2 Cost.).

Il ricorso sistematico alla firma elettronica qualificata da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle procedure di e-government potrebbe contribuire in maniera significativa alla sua diffusione. A tal fine è importante che anche le imprese adottino misure corrispondenti.

In occasione della revisione totale della FiEle è stata esaminata la possibilità di procedere a una semplificazione.

Tale possibilità è stata respinta anche dal Parlamento per non intaccare la compatibilità della legislazione svizzera con la direttiva europea sulle firme elettroniche (Direttiva 1999/93CE) in vigore in quel momento in vista di un futuro riconoscimento internazionale (cfr. Messaggio, FF 2014 918). Il Consiglio federale continua ad essere contrario alle modifiche che minacciano la compatibilità della legislazione svizzera con il diritto dell'UE. Nel quadro del messaggio concernente la legge sui servizi d'identificazione elettronica propone tuttavia una modifica della FiEle (cfr. risposta alla domanda 5).

4. L'eventuale scarsa praticabilità della FiEle potrebbe, a lungo termine, ripercuotersi negativamente sulla trasformazione digitale in Svizzera. Con la legge sui servizi d'identificazione elettronica (legge sull'eID, LSIE), la proposta di modifica della FiEle prevista in tale ambito (cfr. risposta alla domanda 5) e i lavori in corso summenzionati si intende aumentare la praticabilità della firma elettronica e favorire la trasformazione digitale.

5. Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge sui servizi d'identificazione elettronica a destinazione del Parlamento (18.049). La legge definisce in particolare dei livelli di sicurezza uniformi su cui possono basarsi i fornitori.

È rilevante in particolare la modifica dell'articolo 9 capoverso 1bis FiEle proposta nel quadro della LSIE. Attualmente, chi chiede il rilascio di una firma elettronica deve presentarsi di persona. Con la modifica proposta, quest'obbligo viene a cadere se l'identità è dimostrata con un'identità elettronica del livello di sicurezza significativo. Al momento si sta esaminando fino a che punto tale modifica permette di ridurre l'onere legato alla prima identificazione. Tale valutazione dovrebbe concludersi nel 2019.

Considerato quanto precede (libertà di forma per la maggior parte dei negozi giuridici e modifica della FiEle nel quadro della nuova LSIE), il Consiglio federale ritiene che la LSIE sottoposta al Parlamento rappresenti il principale progetto normativo per garantire un commercio digitale senza interruzioni. Grazie alla regolamentazione in materia di autenticazione prevista nella LSIE, le manifestazioni di volontà possono essere ascritte alle persone fisiche. Per i negozi che non prevedono alcun requisito di forma, la LSIE contribuirà così in maniera significativa a favorire le transazioni elettroniche.

Attualmente non è ancora possibile sapere se occorre adottare ulteriori misure normative. A tal fine bisognerà aspettare i risultati dei lavori summenzionati.

Risposta del Consiglio federale.