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18.3816 · Interpellanza · 2018-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La previdenza professionale è un pilastro centrale della nostra previdenza per la vecchiaia. Dalla sua introduzione, oltre il 40 per cento degli averi di vecchiaia è stato accumulato mediante redditi patrimoniali (il cosiddetto terzo contribuente). I redditi patrimoniali generati dai fondi pensionistici investiti rappresentano dunque per gli assicurati una parte importante delle rendite.

Le prescrizioni vigenti in materia di investimenti, radicate nel contesto storico in cui si sono sviluppate, non sembrano però più al passo con i tempi. Sono principalmente uno strumento d'aiuto per le casse pensioni poco pratiche dei mercati finanziari e, secondo gli esperti, impediscono alle casse pensioni di sfruttare appieno la vasta gamma di investimenti disponibili nell'interesse degli assicurati.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Cosa fa affinché i redditi patrimoniali generati dai fondi pensionistici investiti, selezionando adeguatamente i rischi, possano essere ottimizzati?

2. Cosa ne pensa dell'idea di adeguare l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) in modo tale che si fondi esclusivamente sul principio della "Prudent Investor Rule" (e dunque senza limiti massimi d'investimento né catalogo degli investimenti)? Quali sono i rischi e le opportunità?

3. Vede altre possibilità per accrescere i redditi patrimoniali delle casse pensioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Il compito di ottimizzare i rendimenti degli istituti di previdenza secondo la loro capacità di rischio è di competenza degli organi superiori paritetici di tali istituti. Le prescrizioni in materia di investimenti nella previdenza professionale sottolineano e sostengono espressamente questa responsabilizzazione (articoli 49a-52 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, OPP 2; RS 831.441.1). Un accrescimento dei redditi patrimoniali (attesi) a lungo termine è possibile se vi è un miglioramento della capacità di rischio degli istituti di previdenza, un obiettivo che può essere raggiunto principalmente rafforzando in modo mirato le loro riserve di fluttuazione negli anni di risultati positivi degli investimenti e abbassando i tassi d'interesse tecnici.

2. Il principio della "Prudent Investor Rule" è sancito dal 2000 nelle prescrizioni in materia di investimenti dell'OPP 2. Sebbene vi siano limiti d'investimento, gli istituti di previdenza li possono nondimeno superare e, dunque, si può affermare che già oggi non esiste più alcun limite massimo. Proprio ai sensi della "Prudent Investor Rule", in caso di superamento dei limiti i responsabili degli istituti di previdenza devono però valutare se sono ancora rispettati i principi di diligenza, sicurezza e diversificazione e procedere in modo trasparente. Questo principio del "rispettare o spiegare" (comply or explain) è molto diffuso nel settore della vigilanza e si è dimostrato efficace per gli istituti di previdenza in entrambe le crisi dei mercati finanziari (quella del 2000-2003 e quella del 2007/08). Le attuali prescrizioni in materia di investimenti sono flessibili, concise e semplici, nonché relativamente liberali. Pongono l'accento sulla responsabilizzazione degli istituti di previdenza e permettono loro di ottimizzare gli investimenti patrimoniali in funzione del rischio e del rendimento. Non impediscono per contro nessun investimento, anzi, in base alle prescrizioni vigenti, gli istituti di previdenza possono già oggi (e lo fanno) sfruttare appieno l'intera gamma degli investimenti nel quadro della loro capacità di rischio.

La soppressione dei limiti non farebbe che indebolire questo approccio responsabile, in quanto potrebbe indurre alcuni istituti di previdenza a operare senza prudenza con il rischio di subire grosse perdite sugli investimenti o persino di ritrovarsi in situazioni di insolvenza. Non tutti i consigli di fondazione sono per forza profondi conoscitori dei mercati finanziari. È praticamente incontestata la necessità di limitare determinati fattori di rischio, come il prestito di fondi di terzi. Anche l'eliminazione del catalogo degli investimenti non sarebbe opportuna. La collocazione degli investimenti patrimoniali influenza in modo sostanziale il livello dei rendimenti e dei rischi. Non effettuare più alcuna misurazione indebolirebbe in modo massiccio la vigilanza oppure renderebbe impossibile il benchmarking, ovvero l'analisi comparativa dei rendimenti delle singole casse pensioni. Questo renderebbe più difficile la scelta degli istituti collettivi per le imprese. Naturalmente, il catalogo degli investimenti va adeguato occasionalmente allo sviluppo dei mercati.

Se si sopprimessero i limiti, sarebbero inevitabili un importante ampliamento della gestione dei rischi e una professionalizzazione del consiglio di fondazione, in modo da non compromettere la sicurezza. Occorrerebbe inoltre specificare e rafforzare le prescrizioni in materia di rischi, con un maggiore onere per gli istituti di previdenza. I limiti sono inoltre uno strumento semplice di vigilanza. A confronto, nella gestione dei rischi per esempio, determinare un adeguato metro di misura dei rischi nell'ambito degli investimenti alternativi è spesso estremamente complesso. Lo stesso vale per la determinazione degli effetti di diversificazione in caso di crisi, un compito che sarebbe inadeguato per consigli di fondazione paritetici non specializzati. La soluzione odierna, che combina requisiti generali in materia di gestione dei rischi e limiti d'investimento, risulta efficace in quanto presenta un dispositivo più snello e richiede costi e risorse decisamente inferiori rispetto ad altri fornitori di servizi dei mercati finanziari con sistemi di vigilanza prudenziali. Tutto ciò si traduce, in ultima analisi, in minori spese di amministrazione e di gestione del patrimonio nell'interesse di assicurati, datori di lavoro e beneficiari di rendite.

Il Consiglio federale è tuttavia disposto ad esaminare, nell'ambito della revisione della LPP attualmente in preparazione, le possibilità di migliorare la trasparenza di taluni prodotti d'investimento e, se del caso, di rafforzare efficacemente la gestione del rischio nell'ambito del sistema esistente, rafforzando così il principio dell'investitore prudente.

Risposta del Consiglio federale.