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18.3824 · Mozione · 2018-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Con la seguente mozione si chiede al Consiglio federale di presentare una proposta di legge che preveda, analogamente a quanto avviene in Germania, che al più tardi dopo sei mesi trascorsi a carico dell'assistenza sociale, i cittadini dell' Unione europea (UE) immigrati in Svizzera da meno di cinque anni siano tenuti a lasciare il paese.

Begründung

Di recente ha fatto scalpore la notizia che alcuni Comuni tedeschi hanno invitato gli immigrati senza lavoro provenienti da paesi UE a lasciare la Germania.

In Germania l'immigrato UE, se disoccupato, e dopo aver esaurito il sussidio alla disoccupazione (sei mesi) e quello all'aiuto sociale (altri sei mesi) se non risiede nel Paese da almeno 5 anni viene "invitato" ad andarsene.

La libera circolazione delle persone infatti non va intesa come libertà di immigrazione nello Stato sociale dei Paesi firmatari. D'altro canto, è evidente che le regole restrittive, se sono applicabili in Germania (Stato membro UE), lo sono anche in Svizzera. Dove però purtroppo alcune istanze giudiziarie con discutibili sentenze sembrano far derivare dalla libera circolazione delle persone un diritto a rimanere in Svizzera "a prescindere".

Si chiede quindi al Consiglio federale di presentare una proposta di legge che preveda che, al più tardi dopo sei mesi trascorsi a carico dell'assistenza sociale, i cittadini UE immigrati in Svizzera da meno di cinque anni siano tenuti a lasciare il paese e non abbiano comunque diritto ad altri aiuti sociali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, qui di seguito ALC), i cittadini di Stati UE/AELS che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa perdono il diritto di soggiorno se non dispongono di sufficienti mezzi finanziari e quindi dipendono dall'aiuto sociale (art. 24 par. 8 allegato I ALC).

Le persone che entrano in Svizzera unicamente per cercare un impiego e i loro famigliari non hanno diritto all'aiuto sociale (art. 29a della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20).

La cessazione volontaria del rapporto di lavoro comporta la perdita immediata della qualità di lavoratore e quindi anche del diritto di far valere l'ALC per soggiornare in Svizzera quale lavoratore. In tal caso non sussiste un diritto all'aiuto sociale.

In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il soggiorno dei cittadini UE/AELS è disciplinato in funzione del momento della cessazione. È determinante l'articolo 61a LStr, entrato in vigore il 1° luglio 2018. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, il diritto di soggiorno si estingue dopo sei mesi (cpv. 1). Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il suddetto termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità (cpv. 2). Nel periodo che intercorre tra queste due scadenze non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale (cpv. 3).

In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno autorizzato, il diritto di soggiorno si estingue dopo sei mesi. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità (art. 61a cpv. 4 LStr). In linea di massima l'interessato ha diritto all'aiuto sociale nel periodo che intercorre tra queste due scadenze.

Il diritto vigente tiene pertanto conto della richiesta avanzata nella mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.