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18.430 · Iniziativa parlamentare · 2018-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Ausgangslage

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 336 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è modificato come segue:

Art. 336 Omologazione giudiziaria del piano di disindebitamento

Cpv. 1

Se il piano di disindebitamento non viene approvato da tutti i creditori, il commissario consegna il suo rapporto prima della scadenza della moratoria conformemente all'articolo 304 capoverso 1.

Cpv. 2

Su domanda del commissario, il giudice del concordato omologa il piano di disindebitamento se sono adempite le condizioni previste dagli articoli 305 e 306 capoverso 1.

Cpv. 3

Il giudice del concordato può decidere d'ufficio oppure su domanda di un partecipante di completare una regolamentazione insufficiente.

Cpv. 4

Le disposizioni generali relative al concordato (capitolo II) e al concordato ordinario (capitolo III) si applicano per analogia, ad eccezione degli articoli 308 capoverso 1 lettera b e 309.

Cpv. 5

Se il piano di disindebitamento non può essere omologato, il giudice del concordato ordina l'avvio della procedura di fallimento qualora il debitore ne faccia richiesta.

Wortlaut

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 336 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è modificato come segue:

Art. 336 Omologazione giudiziaria del piano di disindebitamento

Cpv. 1

Se il piano di disindebitamento non viene approvato da tutti i creditori, il commissario consegna il suo rapporto prima della scadenza della moratoria conformemente all'articolo 304 capoverso 1.

Cpv. 2

Su domanda del commissario, il giudice del concordato omologa il piano di disindebitamento se sono adempite le condizioni previste dagli articoli 305 e 306 capoverso 1.

Cpv. 3

Il giudice del concordato può decidere d'ufficio oppure su domanda di un partecipante di completare una regolamentazione insufficiente.

Cpv. 4

Le disposizioni generali relative al concordato (capitolo II) e al concordato ordinario (capitolo III) si applicano per analogia, ad eccezione degli articoli 308 capoverso 1 lettera b e 309.

Cpv. 5

Se il piano di disindebitamento non può essere omologato, il giudice del concordato ordina l'avvio della procedura di fallimento qualora il debitore ne faccia richiesta.

Begründung

Le attuali procedure volte a fornire un sostegno al processo di disindebitamento dei privati sono coordinate in modo insufficiente e comportano perdite di tempo e spese per i debitori e per i creditori, oltre a gravare sui tribunali con lavoro inutile.

I servizi di disindebitamento riconosciuti dalle autorità cantonali e/o comunali del nostro Paese negoziano i piani di disindebitamento cercando di ridurre il più possibile i costi delle procedure e gli altri costi di carattere amministrativo che gravano sia sui debitori che sui creditori. Essi cercano quindi di negoziare accordi extra giudiziari oppure di giungere a un appuramento bonale dei debiti ai sensi degli articoli 333 e seguenti della LEF, ma questo procedimento troppo spesso fallisce poiché richiede il consenso unanime dei creditori. In questi casi la realizzazione del piano di disindebitamento sfocia quindi nell'avvio di una seconda procedura denominata "concordataria" che consente l'entrata in vigore del piano nei casi in cui vi abbia aderito una delle maggioranze indicate all'articolo 305 capoverso 1 LEF e cioè: una maggioranza di creditori che rappresenta almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti oppure un quarto dei creditori che rappresenta almeno i tre quarti dell'ammontare. In questi casi il giudice omologa il piano di disindebitamento. L'avvio di questa seconda procedura significa ricominciare da capo e, in considerazione del fatto che le condizioni di omologazione sono già conosciute in relazione alla prima procedura, anche dare avvio a un procedimento inutilmente oneroso che comprende: tre ulteriori udienze sull'arco di un anno presso il giudice del concordato, l'organizzazione di un'assemblea dei creditori alla quale generalmente i creditori non partecipano, spese giudiziarie che possono ammontare anche a 5000 franchi e infine spese talvolta elevate per gli onorari dei commissari.

Verhandlungen

Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17.05.2019

Sempre con 7 voti contro 1, la Commissione si è pronunciata a favore di un'iniziativa parlamentare che prevede l'omologazione giudiziaria dei piani di disindebitamento (18.430 s Iv. Pa. Hêche. Per un miglior coordinamento e un miglioramento delle procedure di disindebitamento dei privati).

Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 19.11.2019

La Commissione ha approvato senza controproposte un'iniziativa parlamentare presentata nel Consiglio degli Stati con l'intento di migliorare la procedura per persone fisiche sovraindebitate (18.430 s Iv. Pa. Hêche. Per un miglior coordinamento e un miglioramento delle procedure di disindebitamento dei privati). In tal modo la Commissione omologa del Consiglio degli Stati può elaborare un progetto.

Informazioni

Simone Peter, segretaria della commissione,

058 322 97 47,

rk.caj@parl.admin.ch

Commissione degli affari giuridici (CAG)

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