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18.4362 · Mozione · 2018-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il CC in modo che non sia più lecito impiegare metodi brutali e disumani del secolo scorso come la lobotomia, la leucotomia e l'elettroshock, di cui non è documentato alcun successo, per curare pazienti con malattie psichiche.

Begründung

Il XXI° secolo è arrivato anche per la medicina. Le scienze mediche e neurologiche sono molto progredite e le conoscenze acquisite dimostrano che la distruzione di parti del cervello, l'organo di gran lunga più complesso del corpo umano, con procedimenti come la lobotomia, la leucotomia o l'elettroshock non può più essere accettata. Questi metodi di terapia del secolo scorso causano ai pazienti danni irreversibili che li rendono "simili ad automi pressoché incapaci di provare sentimenti e privi di fantasia" (come disse lo psichiatra Walter Freeman).

È opinione comune che questi metodi siano ormai da tempo un ricordo del passato, ma non tutti lo sono davvero. L'elettroshock, infatti, è di nuovo praticato sotto il nome di "terapia elettroconvulsiva". Le scariche elettriche sono sempre le stesse, anche se i pazienti vengono ora anestetizzati. Il loro cervello è attraversato da scariche elettriche fino a 460 volt e 0,9 ampere il cui effetto distruttivo è identico a quello del secolo scorso.

E non si può certo parlare di metodi collaudati, dato che il risultato di trattamenti di questo tipo sono perdita della memoria, disorientamento, stato confusionale e distruzione irreversibile di migliaia di cellule cerebrali senza una vera guarigione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende i dubbi dell'autore della mozione sui metodi di trattamento menzionati. Effettivamente le immagini associate alle forme terapeutiche citate, quali la lobotomia, la leucotomia e l'elettroshock, suscitano turbamento.

Spetta alle associazioni mediche competenti elaborare raccomandazioni sulle condizioni relative all'efficacia di un metodo terapeutico e alla sua applicazione ai pazienti. Il Consiglio federale è dell'opinione che nel valutare i trattamenti medici si debba tener conto anche del rispetto della dignità umana (art. 7 Cost.) e di aspetti etici. Inoltre al momento di decidere la terapia individuale, il benessere del paziente deve essere prioritario e i benefici e i rischi di una forma terapeutica vanno ponderati attentamente.

La lobotomia o leucotomia menzionata nella mozione è un intervento obsoleto per il trattamento di persone affette da malattie psichiatriche e non è più eseguito in Svizzera perché non più conforme agli attuali standard delle scienze mediche. Oggi, una lobotomia o leucotomia verrebbe considerata alla stregua di una grave lesione corporale e pertanto perseguibile penalmente e quindi è, di fatto, vietata.

Per contro, la terapia elettroconvulsivante o terapia elettrocompulsiva (TEC) è una forma terapeutica internazionalmente riconosciuta, praticata anche in Svizzera su pazienti affetti da gravi depressioni. La sua applicazione ai giorni nostri non ha niente in comune con la forma terapeutica brutale e disumana impiegata un tempo. Prima dell'intervento, ai pazienti viene somministrato un farmaco rilassante che permette di distendere i muscoli ed evitare spasmi. Ogni trattamento è minuziosamente sorvegliato, inoltre la TEC è praticata su stretta indicazione medica e non come trattamento di prima linea, e solo se il paziente non risponde sufficientemente agli antidepressivi e alla psicoterapia. Per una TEC è necessario il consenso esplicito del paziente e, al momento di decidere la terapia, il diritto all'autodeterminazione della persona malata è sempre rispettato.

Se l'esecuzione del trattamento dà luogo a contestazioni da parte della persona malata o dei suoi familiari, è compito dei Cantoni adottare le misure che si impongono. Spetta alle autorità competenti (direzioni della sanità, medici cantonali) esercitare la vigilanza sul corpo medico. Se un medico applica una terapia desueta e non più conforme agli standard attuali delle scienze mediche, le autorità di vigilanza cantonali hanno l'obbligo di ordinare misure disciplinari, fino al divieto definitivo di esercitare la professione. Inoltre nel caso in cui il trattamento dovesse cagionare lesioni corporali o addirittura la morte, il medico sarebbe perseguibile penalmente secondo l'articolo 122 seguenti del Codice penale. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi simili in relazione all'applicazione della TEC.

Pertanto, per i motivi summenzionati non vi è ragione di modificare il diritto federale. Come componente fondamentale del diritto privato svizzero, il Codice civile (CC) non offrirebbe alcun punto di riferimento appropriato. Per altro, a livello federale non vi sono legislazioni specifiche a un determinato settore, come ad esempio la legge sugli agenti terapeutici, in cui potrebbe essere sancito un divieto delle terapie in questione. Il Consiglio federale è tuttavia favorevole a un'oculata vigilanza sull'applicazione della TEC da parte degli organi cantonali competenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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