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Migliorare la procedura e la protezione delle vittime in caso di molestie sessuali, discriminazione e mobbing nell'amministrazione federale

19.3055 · Interpellanza · 2019-03-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La procedura che le vittime di mobbing devono seguire attualmente per denunciare il loro caso fa sì che sono numerosi a rinunciarvi. Questo può causare malattie croniche o creare una situazione lavorativa tossica e disfunzionale a lungo termine. Lo stesso vale per i casi di molestie sessuali e di discriminazione.

S'impone dunque un riesame della procedura e una migliore protezione delle vittime.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Chi decide se e quando è il momento di coinvolgere un servizio esterno che constati l'esistenza o meno di mobbing o molestie sessuali?

2. In che modo viene garantita l'indipendenza dell'indagine?

3. In che misura le raccomandazioni risultanti da rapporti esterni sono vincolanti?

4. A quali criteri e controlli di qualità sono sottoposte le aziende esterne che redigono i rapporti? L'Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione un elenco delle aziende che soddisfano tali requisiti?

5. In che modo le persone coinvolte vengono tutelate nel corso dell'indagine?

6. L'onere della prova in caso di mobbing e molestie sessuali spetta innanzitutto alla presunta vittima. Come si può fare in modo che le vittime porgano comunque denuncia?

7. Esiste una strategia che consenta alle vittime di mobbing e molestie sessuali di proseguire il rapporto di lavoro all'interno dell'Amministrazione federale?

8. Esistono direttive riguardanti il comportamento da adottare nei confronti dei presunti colpevoli?

9. L'Amministrazione federale quante risorse mette a disposizione degli uffici federali per campagne di sensibilizzazione e di prevenzione? Il Consiglio federale è disposto a potenziarle e impegnarsi più attivamente?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se viene avviata un'inchiesta amministrativa o disciplinare (procedura formale), l'ufficio interessato può rivolgersi a un servizio specializzato esterno o a una persona specializzata per l'accertamento della fattispecie e la redazione di un rapporto d'indagine.

2. Della conduzione dell'indagine possono essere incaricati servizi (o persone) specializzati esterni, neutrali ed esperti. La persona interessata può manifestare in qualsiasi momento eventuali dubbi circa l'indipendenza del servizio incaricato.

3. L'ufficio interessato decide l'ulteriore modo di procedere basandosi sui rapporti d'indagine redatti dagli esterni.

4. L'Ufficio federale del personale (UFPER) non mette a disposizione nessun elenco. Rimanda semplicemente alle pertinenti pagine del sito dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e agli opuscoli della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

5. I servizi interessati devono agire discretamente e salvaguardare i diritti della personalità di tutti i collaboratori coinvolti. In caso di una procedura formale si ha inoltre il diritto di essere sentiti e vi è l'obbligo di gestione degli atti. Con l'avvio dell'indagine vengono adottate misure provvisorie per troncare immediatamente le molestie sessuali o il mobbing e migliorare la situazione (ad es. separare le persone coinvolte assegnando un diverso luogo di lavoro).

6. Attraverso misure di sensibilizzazione e di prevenzione si promuove una cultura aziendale in cui il mobbing e le molestie sessuali non sono tollerati. Si intende dunque far in modo che le presunte vittime abbiano il coraggio di farsi avanti. Inoltre, i collaboratori vengono regolarmente informati sulle varie possibilità di contatto, tra cui la Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers), l'Organo di mediazione per il personale federale e per il DDPS, la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi, servizi specializzati esterni e i servizi RU.

7. Una strategia concernente il mantenimento dell'impiego all'interno dell'Amministrazione federale di coloro che sono stati oggetto di molestie sessuali o mobbing risulta dalle raccomandazioni d'intervento dell'UFPER (vedi anche risposta alla domanda 8). In applicazione delle disposizioni legali la protezione della personalità e della salute è garantita anche nel quadro del mantenimento dell'impiego (in particolare art. 4 cpv. 2 lett. d e g LPers nonché art. 6 e 9 OPers).

8. Le relative basi sono contenute nei documenti "No è no - Prevenzione e trattamento in caso di molestie sessuali" e "Direttive per la prevenzione e la gestione del mobbing nell'Amministrazione federale".

9. I dipartimenti e le unità amministrative possono decidere liberamente come intendono strutturare le misure di prevenzione e condurre campagne di sensibilizzazione. L'UFPER si limita a dettare le condizioni quadro strategiche. Di conseguenza, non ci sono informazioni consolidate sulle risorse messe a disposizione dai dipartimenti e dalle unità amministrative.

Risposta del Consiglio federale.

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