Lexipedia

Trattamento equo per le persone tenute a pagare contributi all'AVS senza essere affiliate a una cassa pensioni

19.3331 · Mozione · 2019-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire che le pertinenti leggi consentano, modificandole se del caso, di prendere in considerazione in futuro la rendita AI, soggetta all'imposizione fiscale, per il calcolo del contributo al pilastro 3a delle persone tenute a pagare contributi AVS senza essere affiliate a una cassa pensioni, permettendo loro così di aumentare il capitale di risparmio del pilastro 3a.

Begründung

I lavoratori con un reddito annuo inferiore a 21 300 franchi non sottostanno al regime obbligatorio della LPP (secondo pilastro). Le persone tenute a pagare contributi AVS senza essere affiliate a una cassa pensioni possono invece versare al pilastro 3a, a titolo facoltativo, il 20 per cento del loro reddito netto fino a un massimo di 34 128 franchi all'anno.

I beneficiari di una rendita AI sono tenuti a versare i contributi AVS e pagano le imposte, il che significa che anch'essi possono versare contributi al pilastro 3a. Tuttavia, la rendita AI non può essere presa in considerazione per il calcolo del contributo al pilastro 3a. Questa situazione è deplorevole. Le persone con una rendita AI che, a causa della loro disabilità, possono lavorare soltanto a tempo parziale per un reddito annuo di 19 000 franchi, ad esempio, non possono versare contributi al secondo pilastro. È vero che possono versare a titolo facoltativo il 20 per cento del loro reddito netto nel pilastro 3a. Tuttavia, a causa del loro basso reddito, questo importo risulta notevolmente inferiore a quello degli assicurati del secondo pilastro, che possono versare nel pilastro 3a fino a 6826 franchi.

I beneficiari di una rendita AI che, a causa della loro attività lucrativa limitata, dispongono di un reddito netto basso sono dunque chiaramente svantaggiati. In base all'esempio summenzionato, sono ben lungi dal poter raggiungere l'importo massimo di 34 128 franchi. Inoltre, la rendita AI è imponibile, ma non viene presa in considerazione per calcolare il contributo del 20 per cento al pilastro 3a.

L'attività lucrativa delle persone con disabilità non è dunque adeguatamente considerata. A causa del danno alla loro salute fisica, queste persone sono svantaggiate nella previdenza. La rendita AI, soggetta all'imposizione fiscale, e altre prestazioni assicurative dovranno pertanto essere prese in considerazione in futuro per il calcolo del contributo del 20 per cento al pilastro 3a. L'inclusione delle rendite imponibili aumenterebbe notevolmente il capitale di risparmio del pilastro 3a e migliorerebbe considerevolmente la situazione economica dei beneficiari durante la vecchiaia. Il bisogno di prestazioni dell'aiuto sociale verrebbe notevolmente ridotto o persino eliminato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le persone che esercitano un'attività lucrativa e, a causa di un'invalidità parziale, conseguono un salario modesto sono spesso assicurate obbligatoriamente nel secondo pilastro oppure possono assicurarsi a titolo facoltativo in quanto indipendenti. Questo si spiega con il fatto che, in caso d'invalidità parziale, in virtù dell'articolo 4 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) la soglia d'entrata LPP è ridotta proporzionalmente alla frazione di rendita cui ha diritto la persona assicurata: ammonta a fr. 15 997,50 in caso di diritto a un quarto di rendita, a 10 665 franchi in caso di diritto a una mezza rendita e a fr. 5332,50 in caso di diritto a tre quarti di rendita. Le persone parzialmente invalide che in considerazione di queste basse soglie d'entrata sono assicurate nel secondo pilastro possono dunque, di norma, far valere la deduzione massima di 6826 franchi nel terzo pilastro. La regola secondo cui si può versare nel pilastro 3a soltanto il 20 per cento al massimo del reddito dell'attività lucrativa si applica pertanto esclusivamente ai lavoratori parzialmente invalidi che, nonostante una soglia d'entrata più bassa, non sono assicurati nel secondo pilastro e a quelli che percepiscono una rendita intera d'invalidità, che non vi sono più assicurati (art. 1j cpv. 1 lett. d OPP 2). Tuttavia, queste persone sono proprio quelle che generalmente non dispongono di mezzi finanziari sufficienti per poter effettuare versamenti nel terzo pilastro. Non a caso, secondo la pertinente statistica, nel 2017 il 46,7 per cento dei beneficiari di una rendita d'invalidità ha percepito prestazioni complementari.

Contrariamente all'AVS, l'assicurazione nel secondo e nel terzo pilastro presuppone lo svolgimento di un'attività lucrativa. I beneficiari di una rendita AI che non esercitano un'attività lucrativa non possono pertanto usufruirne. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno già esaminato e respinto a più riprese la possibilità di un'assicurazione per le persone senza attività lucrativa nel pilastro 3a, ad esempio nel quadro della mozione Markwalder 11.3983, "Apertura del pilastro 3a alle persone senza attività lucrativa", del 30 settembre 2011, e dell'iniziativa parlamentare Nabholz 96.412, "Apertura del pilastro 3a ai gruppi di persone che non esercitano un'attività lucrativa", del 21 marzo 1996. Considerate queste premesse, il Consiglio federale non ritiene giustificato prevedere una regolamentazione speciale per uno specifico gruppo di persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Va inoltre rilevato che sulle rendite d'invalidità del primo pilastro non vengono riscossi contributi AVS, dato che, secondo l'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), sono esplicitamente escluse dal calcolo dei contributi AVS per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Trattamento equo per le persone tenute a pagare contributi all'AVS senza essere affiliate a una cassa pensioni | Lexipedia | Lexipedia