19.3377 · Interpellanza · 2019-03-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella risposta all'interpellanza del gruppo del Partito borghese democratico 14.4218 il Consiglio federale rinvia alla competenza delle autorità penali cantonali nel settore della pornografia infantile.
Dal 2014 il numero di casi ha segnato un aumento vertiginoso. Il mercato della pornografia infantile non conosce frontiere nazionali. Gli inquirenti cantonali devono collaborare con le autorità estere, il che è complesso. Il 13 gennaio 2019 la "NZZ am Sonntag" ha riportato un caso in cui vari mesi dopo la comunicazione di sospetto non era ancora stato avviato alcun procedimento penale. L'articolo citava un procuratore pubblico secondo cui sul mero piano del diritto penale si tratta di reati meno gravi. A quanto pare, per lungo tempo gli inquirenti non erano concordi sul Cantone competente. Ciò è scandaloso.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Ritiene anch'esso la pornografia infantile un reato meno grave?
2. Come valuta il fatto che manifestamente in questi casi si discuta per mesi sulla competenza, lasciando passare tempo prezioso, prima di avviare il procedimento?
3. Questi casi non andrebbero trattati il più celermente possibile, affinché i dati vietati vengano cancellati in tempi rapidi dalla rete?
4. Con INHOPE esiste una piattaforma internazionale che promuove la cancellazione della pornografia infantile. In Svizzera non esiste ancora una filiale. Quali possibilità vede per sostenerne la costituzione?
5. Alla luce della complessità e del crescente numero di casi di pornografia infantile non sarebbe più efficiente affidare il trattamento di questi casi a un ufficio centrale? In fondo Internet non si ferma alle frontiere cantonali.
6. Quali possibilità esisterebbero per ridurre in generale il tempo tra la comunicazione e l'avvio del procedimento?
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di massima il Consiglio federale non si esprime in merito a procedimenti penali conclusi o in corso. Le risposte alle singole domande si limitano pertanto a considerazioni generali:
1. Il Consiglio federale ritiene che i comportamenti pedopornografici, che rientrano nel reato di pornografia ai sensi dell'articolo 197 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), siano intollerabili e debbano pertanto essere combattuti e sanzionati con mezzi efficaci e adeguati alla loro gravità.
2. Le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0; cfr. art. 39-42 CPP) disciplinano la procedura da seguire per determinare il pubblico ministero cui spetta la competenza di perseguire un reato. Queste disposizioni prevedono un dialogo "senza indugio" tra i pubblici ministeri se più autorità penali risultano competenti per territorio. Regolamentano inoltre la procedura da seguire in caso di conflitti in materia di foro, che prevede il rispetto di termini brevi nei diversi stadi. Il CPP contiene anche una disposizione secondo cui spetta al pubblico ministero che si è occupato per primo della causa prendere i provvedimenti indifferibili finché il foro non è determinato in modo definitivo (art. 42 cpv. 1 CPP). Ne consegue che il diritto applicabile permette al pubblico ministero, e può persino esigerlo - a seconda delle peculiarità del caso considerato -, di agire in maniera particolarmente celere in presenza di sufficienti sospetti che fanno presumere che sia stato commesso un atto punibile, come ad esempio un atto di pedopornografia.
3. La cancellazione di dati vietati non dipende dalla rapidità del perseguimento penale, bensì dalla collaborazione internazionale in materia di polizia. In Svizzera, fedpol lavora dal 2003 strettamente su scala nazionale e internazionale per far sopprimere i contenuti pedopornografici. Se il contenuto è ospitato su un server svizzero, una denuncia penale è presentata alla polizia cantonale competente. Se il contenuto è ospitato su un server estero (come avviene nel 99 per cento dei casi), una domanda di cancellazione è inviata tramite Interpol alle autorità di perseguimento penale del Paese competente. La cooperazione nazionale e internazionale per la cancellazione di tali contenuti è estremamente efficace.
4. Il meccanismo instaurato da INHOPE è opportuno ed efficace nei Paesi in cui non esiste alcun meccanismo di comunicazione dei contenuti penalmente reprensibili su Internet. Ma in Svizzera fedpol persegue dal 2013 i medesimi obiettivi di INHOPE e lavora strettamente su scala nazionale e internazionale per far sopprimere i contenuti pedopornografici.
5. Come risulta in particolare dal numero 4 della risposta del Consiglio federale all'interpellanza del gruppo del Partito borghese democratico 14.4218, "Procedimenti penali per pornografia infantile. Differenze cantonali", i casi complessi sono già oggi trattati attraverso la collaborazione efficace con la Confederazione. Infatti, fedpol sostiene i Cantoni nella lotta contro la criminalità digitale, in particolare anche in relazione alla pedopornografia. A tal fine assume compiti di coordinamento tra i Cantoni e l'estero e svolge le prime indagini conformemente all'articolo 27 capoverso 2 CPP. La competenza di perseguire e giudicare penalmente gli atti di pedopornografia resta tuttavia alle autorità penali cantonali. Non è tuttavia escluso che questa competenza possa, in casi particolari e a determinate condizioni, spettare alla Confederazione in virtù dell'articolo 24 capoverso 1 CPP, ad esempio nel caso in cui reati di pedopornografia sono opera di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP, purché siano stati commessi in parte preponderante all'estero o in più Cantoni senza che vi sia una predominanza evidente in uno di essi.
6. Il CPP disciplina in particolare la competenza materiale delle autorità di perseguimento penale. Se riceve una comunicazione, fedpol determina il più rapidamente possibile l'autorità competente, che può essere un Cantone o un altro Paese, e le trasmette la comunicazione. In seguito, spetta alle autorità penali cantonali o estere trattare il caso in questione. La Confederazione non può influire sul seguito delle operazioni (si veda il punto 2 precedente).
Risposta del Consiglio federale.