Ordinanza sui servizi di telecomunicazione. Garantire la distinzione tra chiamate pubblicitarie e chiamate a scopo di ricerca
19.3934 · Interpellanza · 2019-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 19 marzo 2019 il Consiglio degli Stati ha respinto un'aggiunta all'articolo 45a della legge sulle telecomunicazioni volta a garantire che i rilevamenti di dati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica non siano ostacolati da dispositivi tecnici per la lotta contro le chiamate pubblicitarie sleali. La consigliera federale Sommaruga ha motivato questa decisione spiegando fra l'altro che la raccolta di dati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica non è considerata sleale e rimane quindi ammessa.
Vi è tuttavia da temere che non sarà operata alcuna distinzione tra le chiamate pubblicitarie e quelle a scopo di ricerca se non sarà il fornitore di servizi di telecomunicazione stesso a configurare il filtro di chiamata. Il Consiglio federale, secondo la risposta alla mia interpellanza Callfilter (18.3669), si fonda su informazioni fornite da Swisscom, in base a cui il sistema di filtraggio sarebbe capace di distinguere le telefonate legittime da quelle di telemarketing indesiderate. A tale scopo il sistema di filtraggio dovrebbe essere in grado di tener conto del contenuto della conversazione, e questo non è possibile. Swisscom si impegna molto nel controllo dei Callfilter per garantire che le telefonate di istituti di mercato e di ricerca sociale seri non vengano bloccate. Occorre però una regolamentazione neutrale e vincolante per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione, che garantisca il passaggio di queste chiamate anche quando i sistemi di filtraggio vengono ampliati.
Nella sua risposta alla mia interpellanza 18.3669 il Consiglio federale afferma che continuerà a seguire da vicino l'evoluzione tecnica in questo campo e a integrare le conoscenze acquisite nelle disposizioni d'ordinanza. In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come garantisce che la differenziazione tra le telefonate pubblicitarie e quelle a scopo di ricerca sociale e di mercato avvenga effettivamente quando sono applicati i filtri di chiamata dei servizi di telecomunicazione?
2. Concorda sul fatto che occorre una limitazione esplicita e inequivocabile affinché le imprese di telecomunicazione siano obbligate a distinguere le telefonate a scopo di ricerca sociale e di mercato da quelle pubblicitarie?
3. Il Consiglio federale intende introdurre nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione una normativa vincolante che stabilisca in base a quali criteri debbano essere identificate le chiamate affinché possano essere bloccate?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Nell'ambito della telefonia pubblica vige l'obbligo di interoperabilità che garantisce la comunicazione tra tutti i partecipanti. Proprio come i fornitori di servizi di telecomunicazione sono obbligati dal nuovo articolo 45a della legge sulle telecomunicazioni (LTC) a lottare contro la pubblicità sleale, in base all'articolo 21a LTC sono obbligati a far passare le chiamate legali. Conformemente all'articolo 45a capoverso 2 LTC il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie contro gli abusi. Occorrerà appurare se, su questa base, dovranno essere prescritte a livello di ordinanza misure supplementari per evitare o attenuare effetti collaterali indesiderati.
Al momento sono in fase di elaborazione le disposizioni d'esecuzione della legge sulle telecomunicazioni sottoposta a revisione. E previsto che nell'autunno 2019 sia aperta una procedura di consultazione in merito. Naturalmente, in relazione al filtraggio di telefonate viene controllato se e in quale misura occorrano disposizioni di esecuzione concretizzanti. In tale ambito bisogna in alcuni casi notare che non sarebbe ideale nei confronti del settore delle telecomunicazioni, che è in costante evoluzione, sancire esplicitamente determinati criteri nell'ordinanza, poiché questi potrebbero essere rapidamente superati.
Tuttavia, nell'ambito della procedura di consultazione menzionata il Consiglio federale intende tenere conto nel limite del possibile delle richieste e dei timori dell'autrice dell'interpellanza.
Risposta del Consiglio federale.