19.4419 · Interpellanza · 2019-12-10
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: 1. Come valuta la Confederazione il fatto che la Posta abbia speso finora circa 20 milioni di franchi per il voto elettronico senza godere, quale unica azionista e proprietaria dell'azienda, di un corrispondente vantaggio monetario?2. Secondo l'art. 5 cpv. 1 Cost., il diritto non è solo fondamento dell'attività dello Stato ma pone anche suoi limiti. Da quale disposizione della legge sull'organizzazione della Posta il Consiglio federale deduce che la Posta ha il diritto di offrire servizi nell'ambito del voto elettronico? 3. I costi del voto elettronico svolgono un ruolo rilevante per il Consiglio federale?4. In caso affermativo, qual è il costo massimo che il Consiglio federale ha fissato per ogni voto espresso per via elettronica?5. Come giustifica il Consiglio federale il fatto che sono proprio gli Svizzeri che vivono all'estero e che beneficiano maggiormente del voto elettronico a non contribuire alla copertura di questi costi?6. La Posta può decidere autonomamente e sulla base di considerazioni commerciali se abbandonare il progetto di voto elettronico e/o la collaborazione con l'azienda partner spagnola "Scytl"? 7. La Posta potrebbe offrire i propri servizi di voto elettronico anche a terzi, per esempio ad altri Stati e Governi?8. In che misura il Consiglio federale, quale azionista unico e proprietario della Posta, ritiene che i suoi interessi in relazione al voto elettronico siano in linea con quelli degli azionisti della società spagnola "Scytl", che sono esclusivamente investitori di capitale di rischio?9. Come giudica il Consiglio federale il fatto che la Posta abbia chiesto alla sua azienda partner spagnola di porre rimedio alle lacune riscontrate, ma non l'ha sorvegliata e in seguito è stata attaccata pubblicamente?10. Con l'introduzione del voto elettronico la democrazia svizzera diventa vulnerabile in un punto oggi ancora intatto. Perché il Consiglio federale vuole correre inutilmente questo rischio?11. È noto attualmente che le disposizioni legali per l'utilizzo del voto elettronico non sono soddisfatte. Il Consiglio federale allenterà di conseguenza le disposizioni o spera in un miracolo della tecnica?12. Il Consiglio federale ha notato che la resistenza al voto elettronico è aumentata massicciamente in tutta la Svizzera e che solo l'Amministrazione, l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero e alcuni beneficiari diretti vi si attengono?13. Ci si devono aspettare conseguenze da questa consapevolezza?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./7. A di là del suo mandato legale di servizio universale, la Posta svizzera può fornire altre prestazioni purché siano in sintonia con i suoi scopi aziendali, conformemente alla legge sull'organizzazione della Posta (LOP, RS 783.1). In qualità di proprietario il Consiglio federale definisce le direttive strategiche, ma la Posta decide in modo autonomo in base a criteri aziendali quali prestazioni offrire (cfr. anche il parere del Consiglio federale in merito all'iniziativa parlamentare 19.4045 Rochat Fernandez). Le prestazioni in materia di voto elettronico si ricollegano al servizio attualmente già offerto nell'ambito dell'invio di documenti relativi alle votazioni e alle elezioni. Nelle priorità strategiche 2017-2020 il Consiglio federale chiede che la Posta "soddisfi le odierne esigenze nel settore (comunicazione e logistica), sviluppando l'offerta in particolare nell'ambito del traffico dei dati e delle informazioni". In linea di principio la Posta può fornire prestazioni in Svizzera e all'estero (art. 3 cpv. 1 LOP), ma l'idea di offrire un sistema di voto elettronico all'estero non è mai stata oggetto di discussione. Un eventuale progetto in tal senso presupporrebbe un esame approfondito della compatibilità con le direttive strategiche emanate dalla Confederazione.3./4./5. Come previsto in generale nell'ambito dell'esecuzione dei diritti politici, i Cantoni sono chiamati a finanziare gran parte dei costi del voto elettronico (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interrogazione 18.1083 Zanetti). La Confederazione non emana prescrizioni in merito ai costi e al relativo finanziamento. Certamente il voto elettronico riveste particolare utilità per la comunità degli Svizzeri all'estero. Il Parlamento ha esplicitamente inserito la promozione di questo strumento di voto nella legge sugli Svizzeri all'estero (art. 21 della legge sugli Svizzeri all'estero, RS 195.1; cfr. rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati concernente l'iniziativa parlamentare 11.446 "Per una legge sugli Svizzeri all'estero", FF 2014 1723, in particolare 1747).6./8./9. Per la realizzazione del voto elettronico la legislazione federale consente ai Cantoni di utilizzare sistemi sviluppati da operatori privati, senza porre condizioni relative all'offerta di servizi oppure alle modalità di collaborazione con chi allestisce la relativa applicazione elettronica. L'impostazione, il controllo e l'eventuale scioglimento del rapporto contrattuale spettano alle parti che lo sottoscrivono. Indipendentemente dall'operatore che fornisce il sistema, nell'ambito della procedura di esame e di autorizzazione la Confederazione verifica se i requisiti previsti dal diritto federale sono adempiti. In caso contrario, al Cantone è negata l'autorizzazione o il nulla osta a utilizzare il sistema di voto elettronico. Quando sono state individuate le lacune, la Posta è stata invitata a effettuare un'analisi in merito e a riesaminare i processi di sicurezza. Dovrà inoltre precisare quali misure intende adottare per evitare in futuro che tali lacune possano verificarsi. 10./11./12./13. In base ai risultati della consultazione su una possibile revisione della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1), il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per il momento a istituire il voto elettronico quale modalità ordinaria. Pur considerando legittime le richieste presentate da aventi diritto di voto con esigenze particolari (ad esempio Svizzeri all'estero e persone disabili), la decisione tiene conto del fatto che gran parte dei partecipanti alla consultazione aveva ritenuto prematuro questo ulteriore passo. Contemporaneamente il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di elaborare entro la fine del 2020 un progetto per una nuova impostazione della fase sperimentale che comprenderà in particolare un ulteriore sviluppo dei sistemi, il potenziamento del controllo e della vigilanza nonché un rafforzamento della trasparenza, della fiducia e della partecipazione del mondo scientifico. Per assicurare l'efficacia delle misure di sicurezza sarà necessario riesaminare i requisiti e i processi attuali. Prima di un nuovo impiego del sistema di voto elettronico è necessario che siano adempiti i requisiti posti dalla legislazione federale. Il processo di reimpostazione del sistema di voto elettronico non si prefigge di rendere meno severi i requisiti relativi alla sicurezza. Esso persegue invece lo sviluppo di un sistema affidabile sotto il profilo della sicurezza.