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Aumento dell'indennità massima per le vittime di molestie sessuali sul posto di lavoro

19.442 · Iniziativa parlamentare · 2019-06-17

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La legge federale sulla parità dei sessi è modificata come segue:

Art.5

...

Cpv. 4, terzo periodo

... Qualora la discriminazione avvenga mediante scioglimento di rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni o mediante molestie sessuali, l'indennità prevista ai capoversi 2 o 3 non eccede l'equivalente di dodici mesi di salario.

...

Begründung

La lotta contro le molestie sessuali sul posto di lavoro deve fondarsi sull'impiego di strumenti differenziati. Uno di questi è costituito dal pagamento di indennità a favore delle vittime il cui importo dipende dalla gravità delle molestie e attualmente corrisponde al massimo a sei salari mensili, calcolati in base al salario medio vigente in Svizzera. Quando le molestie sono particolarmente gravi, come nel caso di violenza carnale, l'indennità massima di sei mesi è però assolutamente insufficiente. Per questo motivo è necessario adeguare la legge sulla parità dei sessi in modo da portare l'indennità massima a dodici salari mensili.

Si tratta di un aumento ragionevole, che consente di rafforzare la posizione della vittima sul piano privato e professionale.