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20.3518 · Postulato · 2020-06-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sui punti seguenti:

1. stato dei lavori nel campo della telemedicina, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni, le possibilità di tariffazione, la protezione dei dati, il coordinamento e il monitoraggio dei trattamenti;

2. esigenze dei pazienti e dei fornitori di prestazioni in termini di telemedicina e adeguatezza dell'attuale quadro legale;

3. possibilità di migliorare il quadro legale, se necessario.

Begründung

La crisi del coronavirus ha portato a una proliferazione di alternative alle interazioni presenziali e indotto un momentaneo cambiamento delle nostre abitudini, anche per quanto riguarda la gestione della propria salute. Questo ha portato alla luce l'esigenza di poter, a volte, consultare un professionista della salute attraverso, per esempio, lo strumento della teleconferenza. Tale situazione solleva molti interrogativi, tra cui quello dell'accesso alle prestazioni, della tariffazione, della protezione dei dati e del coordinamento e del monitoraggio dei trattamenti. In alcune circostanze sembra che, anche dopo la crisi, questi trattamenti potrebbero presentare effettivi benefici per il paziente e soddisfare meglio l'esigenza dell'efficienza e dell'economicità e della libera scelta del fornitore rispetto a una consultazione presenziale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) i trattamenti ambulatoriali per principio sono dispensati dai fornitori di prestazioni alla presenza fisica dei pazienti. Le prestazioni AOMS possono tuttavia essere dispensate vocalmente per telefono, purché siano efficaci, appropriate ed economiche (criteri EAE). Le domande di assunzione dei costi per nuove applicazioni di telemedicina sono esaminate nell'ambito delle procedure di domanda abituali dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) o dalla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA).

La possibilità di dispensare prestazioni vocali per telefono può essere concordata nelle tariffe dai fornitori di prestazioni e gli assicuratori. Anche in questo caso, la condizione è il rispetto dei criteri EAE come pure la garanzia dell'efficienza della fornitura della prestazione. Attualmente i trattamenti vocali nel senso di consultazioni mediche telefoniche sono previsti unicamente per prestazioni mediche ambulatoriali secondo la struttura tariffale Tarmed. Nell'ambito dell'autonomia tariffale spetta ai partner tariffali prevedere disciplinamenti simili per altri settori.

Secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) le condizioni quadro per la telemedicina sono quindi chiare. Pertanto, il Consiglio federale non ritiene necessario allestire un ulteriore rapporto in materia come chiesto nel presente postulato. Prevede tuttavia di perseguire la tematica della digitalizzazione nel settore sanitario nel quadro della mozione 20.3243 del Gruppo liberale radicale "Covid-19. Accelerare il processo di digitalizzazione nel settore sanitario".

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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