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Riconsiderare l'attuazione dell'ordinanza Covid-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020

20.3917 · Mozione · 2020-07-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza menzionata nel titolo in modo che l'obiettivo di cui all'articolo 1 sia raggiunto in egual misura in tutti i Cantoni.

In particolare, si tratta di modificare l'articolo 3 per consentire un'attuazione più flessibile e per tener conto anche delle istituzioni che ricevono sussidi dal Cantone o dal Comune, o che sono addirittura gestite dal settore pubblico, al fine di garantire che anche i Cantoni latini possano beneficiare delle misure adottate. Si raccomanda inoltre di adeguare l'articolo 4, per contribuire all'attuazione del mandato conferito dal Parlamento e per garantire la parità di trattamento tra le varie infrastrutture e istituzioni.

Una minoranza della Commissione (Umbricht Pieren, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Hess Erich, Keller Peter, Wasserfallen Christian) propone di respingere la mozione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La custodia di bambini complementare alla famiglia è principalmente di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Questi ultimi devono dunque assumere le proprie responsabilità in questa situazione di crisi e coprire le perdite derivanti da quest'ultima.

Il sostegno della Confederazione è un aiuto d'urgenza per le istituzioni private la cui esistenza è messa a rischio dalle perdite di guadagno subite. I relativi costi sono stimati a 65 milioni di franchi. Se la Confederazione dovesse compensare anche le perdite di guadagno delle istituzioni gestite da enti pubblici, dovrebbe far fronte a costi supplementari pari a circa 20 milioni di franchi, importo per il quale non dispone di alcun credito. La distinzione tra istituzioni pubbliche e private, ai sensi dell'ordinanza, si applica anche alle indennità per lavoro ridotto, poiché il settore pubblico non deve compensare le perdite finanziarie di altri enti pubblici.

Secondo l'articolo 4 dell'ordinanza Covid-19 custodia di bambini complementare alla famiglia, le indennità per perdita di guadagno sotto forma di aiuti finanziari sono destinate a compensare le perdite per i contributi per la custodia non più versati dai genitori. Se è vero che i contributi dei genitori concorrono a finanziare i costi totali in modo diverso da un'istituzione all'altra, non sta alla Confederazione compensare queste differenze strutturali nell'ambito dell'aiuto d'urgenza. La revisione di questo articolo è pertanto inopportuna.

Inoltre, l'ordinanza è entrata in vigore con effetto retroattivo a partire dal 17 marzo 2020 e scadrà il 16 settembre 2020, il che renderebbe comunque impossibili la sua revisione e la sua attuazione da parte dei Cantoni in tempi utili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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