Non interrompere un apprendistato in corso dopo una lunga procedura d'asilo. Permettere ai richiedenti l'asilo di terminare la loro formazione in caso di decisione d'asilo negativa
20.3925 · Mozione · 2020-08-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali e la prassi vigenti affinché, in caso di decisione d'asilo negativa, sia prolungato il termine di partenza dei richiedenti l'asilo con cui è stato concluso un contratto di apprendistato o di formazione e che sono integrati nel mercato del lavoro, in modo che possano portare a termine la loro formazione professionale di base prima di far ritorno nel loro Paese d'origine.
Una minoranza della Commissione (Steinemann, Bircher, Buffat, Marchesi, Rüegger, Rutz Gregor) propone di respingere la mozione.
Begründung
Gli apprendisti che ricevono una decisione d'asilo negativa devono poter terminare la loro formazione professionale di base iniziata in Svizzera. Ciò è anche nell'interesse dei Paesi d'origine dei richiedenti, che potranno impiegare le persone formate in Svizzera una volta rientrate. Con la possibilità di portare a termine la formazione in Svizzera le aziende formatrici e le PMI che hanno investito nella formazione degli apprendisti e hanno quindi voluto contribuire alla loro integrazione non dovranno rinunciare a lavoratori motivati e pronti a essere impiegati.
Le nuove norme entrate in vigore il 1° marzo 2019 nell'ambito della velocizzazione della procedura d'asilo prevedono che la maggior parte dei casi debba risolversi con una decisione passata in giudicato resa entro 140 giorni. La mozione riguarda quindi soprattutto persone le cui domande d'asilo sono state trattate secondo la procedura previgente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come indicato dal Consiglio federale nel parere alla mozione Markwalder 20.3322 "Nessuna interruzione del tirocinio per i richiedenti l'asilo già integrati nel mercato svizzero del lavoro", una politica credibile e coerente in materia d'asilo presuppone che i richiedenti respinti lascino effettivamente la Svizzera. Sono tenute a partire le persone la cui esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. È impartito loro un termine di partenza entro il quale devono lasciare la Svizzera. L'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa e quindi anche a seguire una formazione professionale di base resta valida fino all'espirazione di tale termine.
Dal 1° marzo 2019 le procedure d'asilo sono condotte in maniera celere. Alla luce della loro minore durata, si può in linea di massima supporre che i richiedenti l'asilo non avranno il tempo di iniziare una formazione professionale prima della notifica della decisione. Un'eventuale necessità d'intervento si limiterebbe pertanto, come rilevato anche nella motivazione della mozione, soprattutto alle domande d'asilo presentate precedentemente al 1° marzo 2019.
L'articolo 45 capoverso 2bis della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) permette già oggi di impartire un termine di partenza più lungo o di prorogare il termine di partenza inizialmente impartito a richiedenti oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato se circostanze particolari lo esigono. Può essere il caso, ad esempio, se un tale richiedente sta per concludere una formazione e può terminarla entro la partenza definitiva, purché sia evidente che continua effettivamente a preparare la partenza dalla Svizzera. Conformemente alla prassi attuale è possibile una proroga di sei mesi al massimo (cfr. il parere del Consiglio federale relativo alla mozione Grossen 19.4282 "Permettere alle persone ben integrate di portare a termine il tirocinio in caso di decisione d'asilo negativa"). Questa normativa vale anche per le domande d'asilo presentate precedentemente al 1° marzo 2019 (disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 45 cpv. 2 vLAsi; stato al 1° gennaio 2019).
Infine, un Cantone può, in presenza di un caso di rigore personale, rilasciare un permesso di dimora dopo un soggiorno di cinque anni e in caso di buona integrazione (art. 14 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 30a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.01]). Ciò vale anche per le persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato e tenute a lasciare la Svizzera.
Una proroga generale del termine di partenza per ultimare una formazione professionale di base iniziata in Svizzera privilegerebbe invece in maniera ingiustificata i richiedenti l'asilo tenuti a partire rispetto agli altri stranieri obbligati a lasciare la Svizzera, per i quali il diritto in materia non prevede una normativa in tal senso.
Se la prassi attuale dovesse generare casi di rigore nei Cantoni e se questi ultimi lo auspicano, la Segreteria di Stato della migrazione è disposta a collaborare con loro per riesaminare a fondo questi casi. Se dovesse emergere la necessità di intervenire ulteriormente, il Consiglio federale sarebbe disposto a rivedere la prassi in vigore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.