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Prezzi dei medicamenti. Contenere i costi eliminando gli incentivi negativi, mantenendo però la qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento

20.3936 · Mozione · 2020-08-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere, d'intesa con i fornitori di prestazioni interessati, le parti proprie alla distribuzione di cui all'articolo 38 OPre in modo che esse coprano effettivamente i costi di distribuzione menzionati nell'articolo 67 capoverso 1quater lettera a OAMal e non ostacolino più la consegna di medicamenti più economici, bensì la incentivino.

Questa revisione dev'essere effettuata con una parte fissa indipendente dal prezzo di fabbrica per la consegna e non deve comportare né costi più elevati a carico dell'AOMS né tagli ingiustificati dei mezzi disponibili per garantire cure mediche di base di alta qualità.

Se il raggiungimento di questi obiettivi dovesse portare matematicamente a un aumento difficilmente accettabile del prezzo dei medicamenti più economici, il DFI/UFSP dovrà derogare all'obiettivo dell'indipendenza del prezzo della parte propria fissa alla distribuzione rispetto al prezzo di fabbrica per la consegna e proporre un margine fisso in due parti (margine fisso inferiore per i medicamenti più economici e più alto per tutti gli altri). Al fine di eliminare i falsi incentivi residui che potrebbero derivarne, potrà essere previsto un meccanismo di compensazione da definire sia mediante ordinanza, sia tra i partner tariffali.

Il nuovo modello delle parti proprie alla distribuzione indipendenti dal prezzo di fabbrica per la consegna deve obbligatoriamente entrare in vigore al più tardi contemporaneamente agli altri pacchetti di misure per promuovere l'efficienza economica nel settore dei medicamenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 27 agosto 2017, il gruppo di esperti incaricato di proporre misure di contenimento dei costi ha raccomandato l'adeguamento della parte propria alla distribuzione. Su questa base, nel marzo del 2018 il Consiglio federale ha adottato un programma di contenimento dei costi includendovi anche l'adeguamento della parte propria alla distribuzione, con l'obiettivo di verificarne l'economicità, nonché di ridurre gli incentivi sbagliati nella dispensazione dei medicamenti. Si tratta di aggiornare determinati parametri in base ai quali viene calcolata la parte propria alla distribuzione (e in particolare il tasso d'interesse), il che consentirebbe di risparmiare sui costi sanitari.

Nel settembre del 2018, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha avviato la consultazione sull'adeguamento della parte propria alla distribuzione presentando due varianti. La variante I prevede un supplemento elevato per imballaggio (espresso in franchi), il quale causerebbe un rincaro dei medicamenti a basso costo. La variante II, invece, prevede un supplemento elevato attinente al prezzo (espresso in percentuale), che rafforzerebbe l'incentivo, per i fornitori di prestazioni, a dispensare il medicamento più costoso. Nell'estate del 2019 sono state sentite in merito anche le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) e del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ed è emersa la necessità di un'ulteriore rielaborazione del progetto, segnatamente nell'ottica di evitare un rincaro massiccio dei medicamenti a basso costo. Attualmente sono inoltre in corso ulteriori colloqui con gli attori coinvolti.

Mantenere un supplemento attinente al prezzo è comunque necessario, in quanto in base ai principi economici non è opportuno distaccarsi completamente dal riferimento al prezzo (non considerando quindi i costi del capitale). Tralasciare un riferimento al prezzo comporterebbe inoltre un sostanziale rincaro dei medicamenti a basso costo che risulterebbe in antitesi con la promozione dei generici.

Nel messaggio adottato dal Consiglio federale il 21 agosto 2019 concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1) (FF 2019 4981) è stata inoltre proposta l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti con brevetto scaduto. Tale sistema prevede una parte propria alla distribuzione uniforme per i medicamenti aventi la stessa composizione di principi attivi. In tal modo, per questi medicamenti la parte propria alla distribuzione ammonterebbe sempre allo stesso importo, per cui dal punto di vista del prezzo, i fornitori di prestazioni non avrebbero più convenienza a dispensare i preparati più costosi (originali) in luogo di quelli più economici (generici). Attualmente è in corso la deliberazione parlamentare del pacchetto 1.

Il Consiglio federale continuerà pertanto a lavorare a una soluzione che consenta di ottenere i risparmi necessari e possibili e al contempo di ridurre gli incentivi sbagliati, in particolare nell'ambito dei medicamenti con brevetto scaduto.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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