20.4129 · Interpellanza · 2020-09-24
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Da una ricerca condotta dalla rivista online REPUBLIK è emerso che in diversi Cantoni vi sono gravi lacune in materia di sicurezza per quanto riguarda l'accertamento dei risultati di elezioni e votazioni. Più di 10 Cantoni utilizzerebbero programmi con errori nella configurazione del server, falle nelle procedure di sicurezza e chiavi di cifratura deboli. Stando al rapporto pubblicato, questi problemi riguarderebbero soprattutto due prodotti standard di provider privati nonché dei sistemi sviluppati internamente da tre Cantoni.
Tra i principali problemi figurano:
a. potenziali attacchi interni da parte di pirati informatici che sono riusciti ad avere accesso alla rete di un'autorità elettorale;
b. password standard deboli;
c. possibili attacchi man-in-the-middle, in cui il pirata informatico intercetta le comunicazioni tra il locale elettorale e la centrale.
Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Nell'ambito dell'attuale quadro legale ritiene che vi sia la possibilità di legiferare per obbligare i Cantoni a rispettare standard di sicurezza sufficientemente elevati e colmare rapidamente le eventuali lacune nell'intero processo di conteggio, accertamento e valutazione dei risultati di elezioni e votazioni?
2. Nell'ambito dell'attuale quadro legale ritiene possibile obbligare i Cantoni che utilizzano procedure di conteggio elettronico a verificare la plausibilità dei risultati mediante campioni statisticamente significativi, come raccomandato dalla Commissione della gestione (CdG)?
3. Se le basi legali pertinenti dovessero mancare, il Consiglio federale è disposto a impegnarsi affinché siano create in tempi brevi e quindi a presentare un progetto corrispondente, eventualmente nel quadro di una revisione minore della legge sui diritti politici (LDP), dopo che l'importante revisione che prevedeva l'introduzione del voto elettronico è stata accantonata?
Stellungnahme des Bundesrates
Sono i Cantoni a organizzare le elezioni e le votazioni a livello federale sul loro territorio. Questo decentramento è opportuno e si è dimostrato valido. I Cantoni sono responsabili dell'acquisizione e della gestione dei sistemi tecnici a sostegno dell'accertamento e della trasmissione dei risultati nonché della loro integrazione nell'intero processo, misure di sicurezza e procedure di controllo incluse. Tuttavia, sia la Confederazione che i Cantoni hanno un interesse a garantire un accertamento dei risultati affidabile e sicuro. Per questo motivo il Consiglio federale si aspetta che le eventuali carenze riscontrate nei sistemi tecnici e nel loro funzionamento vengano analizzate e dove necessario eliminate. Il Consiglio federale accoglie con favore lo scambio di informazioni tra i Cantoni. La Cancelleria federale sostiene questi sforzi e, insieme ai Cantoni, esaminerà l'anno prossimo le procedure di voto e di elezione.
Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:
1) Il processo di accertamento dei risultati è in gran parte disciplinato dal diritto cantonale. L'attuale quadro giuridico a livello federale non si presta all'emanazione di disposizioni esaustive in materia di accertamento dei risultati.
2) Secondo la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 30 novembre 2018 concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici (FF 2018 6495), per scrutinio elettronico si intendono le procedure per la registrazione elettronica e il conteggio delle schede. Secondo il numero 3.4 lettera e della circolare, i risultati delle votazioni determinati mediante tali procedure devono essere resi plausibili mediante lo scrutinio manuale di campioni casuali e rappresentativi, come raccomandato dalla CdG-N. La questione dei sistemi tecnici utilizzati per accertare e trasmettere i risultati non è trattata nella circolare, né è stata esaminata dalla CdG-N. Tuttavia, quando si utilizzano sistemi per il conteggio, la plausibilità dei risultati dev'essere garantita anche durante il loro impiego. Ciò vale in particolare per le elezioni condotte secondo il sistema proporzionale.
3) Come illustrato al numero 2, le procedure di scrutinio elettronico sono già soggette all'obbligo del controllo della plausibilità dei risultati. Nell'avamprogetto di revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP), sottoposto a consultazione nel dicembre 2018, si proponeva di sancire tale obbligo nella legge e di attribuire al Consiglio federale la competenza di definire i requisiti tecnici delle procedure di voto e di elezione. Non era tuttavia previsto di applicare l'articolo 84 LDP ai sistemi tecnici per la trasmissione e l'aggregazione dei risultati delle elezioni e votazioni. Intenzionato a mantenere l'attuale ripartizione dei compiti, il Consiglio federale non prevede per il momento una revisione della legge in questo senso.
Se il disciplinamento del processo di accertamento dei risultati dovesse in futuro spettare globalmente alla Confederazione (cfr. domanda 1), ciò costituirebbe una significativa ingerenza nell'attuale ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra Confederazione e Cantoni.
Risposta del Consiglio federale.