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Abusi comportamentali nelle strutture sotto il controllo della Confederazione. Istituzione di una cellula di aiuto nazionale indipendente

20.4342 · Postulato · 2020-11-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare se sia opportuno istituire una cellula di aiuto nazionale indipendente presso la quale potrà essere segnalato qualsiasi tipo di abuso (fisico, psichico, sessuale oppure mobbing nonché abusi di potere) avvenuto in strutture controllate o incaricate dalla Confederazione. La protezione della personalità dovrà essere garantita. Se del caso le basi legali andranno adeguate di conseguenza.

Begründung

Nel corso delle ultime settimane sono stati denunciati dalla stampa casi di abuso all'interno di strutture sotto il controllo o incaricate della Confederazione. Indipendentemente dal fatto che si tratti delle testimonianze delle otto giovani atlete delle squadre di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica pubblicate sulla rivista del Tagesanzeiger il 31 ottobre 2020 o di quelle del personale della RTS rivelate lo stesso giorno sulle colonne del quotidiano Le Temps, le misure adottate da queste strutture si sono rivelate insufficienti per lottare contro comportamenti contrari al rispetto della personalità. I casi di abuso, perpetrati nel campo dello sport, come in qualsiasi altro ambito, devono cessare.

Questo postulato chiede di valutare se sia opportuno istituire, a livello nazionale, una cellula di aiuto specializzata indipendente. Il suo finanziamento potrebbe essere garantito, in parte o totalmente, dalle strutture interessate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della problematica e ha già preso diversi provvedimenti. Per quanto concerne la tematica delle molestie sessuali sul posto di lavoro, l'articolo 4 della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) e l'articolo 328 del Codice delle obbligazioni (RS 220) impongono al datore di lavoro l'obbligo di assistenza. Sulla base di tale obbligo, il datore di lavoro deve prendere provvedimenti affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali nonché agire se si verificano casi concreti. Alla luce delle suddette considerazioni, l'istituzione di una cellula di aiuto o di un organo di mediazione specifico compete in linea di principio al datore di lavoro. Ciò vale anche per gli istituti di diritto pubblico e per le imprese vicine alla Confederazione. In caso di conflitti sul posto di lavoro, gli impiegati dell'Amministrazione federale centrale (cfr. l'allegato 1 dell'ordinanza del 25.11.1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, OLOGA; RS 172.010.1) possono rivolgersi alla Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers), all'organo di mediazione per il personale federale e alla commissione di conciliazione per il personale federale conformemente alla LPar. Di regola, le unità dell'Amministrazione federale decentralizzata di cui all'allegato 1 OLOGA possono usufruire dei servizi della CSPers, se lo desiderano. I collaboratori possono avvalersi anche dei servizi specialistici cantonali. Inoltre, sulla pagina Internet Aiuto alle vittime di reati in Svizzera della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali sono pubblicate le coordinate dei consultori cantonali, che offrono aiuto alle vittime di violenza secondo la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5). Questi consultori offrono aiuto a donne, uomini, bambini e giovani. Tutte le persone che in Svizzera hanno subito offese fisiche, psichiche o sessuali in seguito a un reato hanno diritto a ricevere aiuto e sostegno. Gli abusi nello sport e l'istituzione di un servizio di supporto o di segnalazione nazionale indipendente sono trattati nella mozione 20.4331. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione e chiesto di istituire un servizio di supporto o di segnalazione nazionale indipendente presso il quale gli atleti possano segnalare qualsiasi tipo di abuso - fisico, psichico, sessuale oppure mobbing nonché abusi di potere - avvenuto nell'ambito dello sport. Per i motivi suesposti, il Consiglio federale ritiene che l'offerta di servizi e le iniziative esistenti per affrontare questa problematica siano sufficienti. Pertanto l'impiego di ulteriori risorse a tale scopo non è giustificato. Inoltre, l'Esecutivo reputa che l'offerta della Confederazione in qualità di datore di lavoro per i suoi impiegati sia sufficiente. D'altro canto, spetta ai singoli datori di lavoro istituire le istanze appropriate e metterle a disposizione dei propri collaboratori.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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