20.4421 · Postulato · 2020-12-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato, in collaborazione con il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), di analizzare in un rapporto in che misura il bene del figlio è garantito nel diritto in materia d'asilo e di stranieri e se occorre un intervento. La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo obbliga gli Stati a considerare, in via prioritaria, "l'interesse superiore del fanciullo" in tutte le decisioni (art. 3 par. 1 della Convenzione). Il rapporto dovrà illustrare in particolare i seguenti ambiti problematici.
1. Impostazione a misura di minore delle procedure di diritto d'asilo e degli stranieri: in che modo viene determinato il bene del figlio? Come sono garantiti i diritti di essere sentiti, di partecipazione e alla rappresentanza nella procedura d'asilo nonché nel quadro dei ricongiungimenti famigliari e degli allontanamenti? In relazione alla procedura d'asilo, si pone la questione se i giovani a partire dai 13 anni possiedano davvero una in linea di massima piena ed effettiva capacità di discernimento (SEM, manuale asilo e ritorno, art. C9, n. 2.4.3, disponibile in tedesco e francese). Per valutare l'obbligo di collaborazione, nel caso dei minorenni non andrebbe applicato un metro di misura diverso da quello previsto per gli adulti? Gli auditori non dovrebbero assumersi la maggior parte dell'acquisizione delle prove?
2. Diritto alla vita privata e famigliare: in che modo il bene del figlio e il diritto a regolari relazioni personali con entrambi i genitori sono considerati nella ponderazione degli interessi nel quadro del ricongiungimento famigliare? In che modo il bene del figlio è garantito nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, per cui è previsto un termine di attesa di tre anni per il ricongiungimento famigliare? Occorre inoltre esaminare l'opportunità di introdurre il diritto al ricongiungimento famigliare inverso, affinché i minorenni, che talvolta possiedono il passaporto svizzero, possano farsi raggiungere dai genitori stranieri.
3. Allontanamenti: in che misura la SEM verifica in ogni caso e a sufficienza gli ostacoli all'allontanamento? Rispetta l'obbligo di motivazione? Sul piano del bene del figlio e della vita privata e famigliare protetta, come è giustificata una decisione di allontanamento dopo un soggiorno pluriennale in Svizzera? Nel soccorso d'emergenza, la situazione dei minorenni è impostata in maniera conforme alla loro età e ai diritti umani?
4. Alloggio, assistenza e formazione: la situazione dei minorenni in questi settori è conforme al loro bene e ai diritti umani?
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. I principi e le garanzie enunciati nella Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) sono applicati in maniera sistematica nel settore migratorio. Le autorità cantonali e federali competenti in materia di diritto degli stranieri e d'asilo esaminano ogni situazione in maniera accurata e individuale, nel rispetto del diritto federale, costituzionale e internazionale nonché della pertinente giurisprudenza. Nel settore dell'asilo, tutti i minorenni non accompagnati capaci di discernimento, anche limitato, sono sentiti al fine di accertare i fatti. I minori accompagnati che hanno compiuto 14 anni sono sentiti sistematicamente. Se necessario per l'accertamento dei fatti, anche bambini accompagnati più giovani sono sentiti, direttamente o tramite il loro rappresentante legale, in occasione di un'audizione adeguata alla loro età. Infine, nei sei centri federali d'asilo (CFA) con compiti procedurali il rappresentante legale riveste anche il ruolo di persona di fiducia del minore non accompagnato. Nel settore degli stranieri, i figli che hanno già compiuto 14 anni sono sentiti nel quadro della procedura di ricongiungimento familiare. Nella prassi le autorità sentono tuttavia anche figli di età inferiore, in particolare quando i fatti non sono sufficientemente accertati.
3. Nel quadro delle decisioni di allontanamento, il bene del minore costituisce una considerazione di primaria importanza. Non può tuttavia fondare, da solo, un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora in Svizzera. Deve essere valutato nel quadro di tutti gli elementi determinanti per l'esame dell'esecuzione dell'allontanamento e in particolare della sua esigibilità. Se sono ordinate misure di allontanamento, le autorità competenti tengono conto del principio di proporzionalità (art. 96 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]; RS 142.20). La Confederazione non è abilitata a impartire istruzioni o a sorvegliare i minorenni tenuti a partire che dipendono dal regime del soccorso d'emergenza cantonale. In questo caso si applica il diritto cantonale. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha emanato raccomandazioni sul soccorso d'emergenza destinato alle persone del settore dell'asilo tenute a lasciare la Svizzera, raccomandazioni che contengono anche un capitolo dedicato a bambini e adolescenti.
4. L'alloggio e l'assistenza dei bambini e degli adolescenti nei CFA sono retti dalle prescrizioni vincolanti del "concetto d'esercizio alloggio" e si orientano ai principi di base (tutela, promozione e collaborazione) della Strategia del Consiglio federale del 2008 per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù. Spetta alla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) verificare che l'alloggiamento e l'assistenza nei CFA siano conformi ai diritti fondamentali e umani. Dal 1° gennaio 2021 la CNPT ha integrato le sue visite regolari e senza preavviso nei CFA con verifiche supplementari relative al bene dei minori. Inoltre monitora in maniera più approfondita la situazione dei bambini e degli adolescenti non accompagnati alloggiati nei CFA. A tutti i bambini e adolescenti in età scolastica alloggiati nei CFA è impartita un'istruzione scolastica di base conformemente alla legislazione cantonale. Attualmente il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) sta elaborando, su mandato di fedpol, un rapporto sulla tratta di minorenni. Il rapporto deve esaminare la situazione dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati e determinare se sono vittime di sfruttamento. Valuterà anche le misure che la Svizzera dovrebbe adottare per impedirne lo sfruttamento, proteggerli e assisterli in maniera adeguata. Il rapporto sarà completato entro l'autunno 2021. Infine, il 18 dicembre 2020, il Consiglio federale ha adottato il 5° e 6° rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, che esamina anche l'alloggio, l'assistenza e la formazione dei minori nel settore dell'asilo e degli stranieri. Il Consiglio federale ritiene che si tenga debitamente conto del bene del minore nei diversi settori. Non vede pertanto la necessità di un ulteriore rapporto in materia.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.