20.503 · Iniziativa parlamentare · 2020-12-18
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La presente modifica legislativa dev'essere attuata in tempi brevi, dichiarata urgente in virtù dell'articolo 165 capoverso 1 Cost. e avere una validità di cinque anni.
La legge sulle epidemie (LEp) è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. b: Abrogare
Art. 6 cpv. 2 (nuovo)
Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può:
a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone;
b. obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili.
Art. 6 cpv. 3 (nuovo)
Sentiti i Cantoni, l'Assemblea federale può:
a. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione;
b. dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attività.
Art. 7 (nuovo)
Se una situazione straordinaria lo richiede, l'Assemblea federale può ordinare provvedimenti appropriati, necessari e ragionevoli per tutto il Paese o per talune parti di esso.
Begründung
Art. 6 cpv. 1: Attualmente la competenza per stabilire se sussiste una situazione particolare è delegata a un'istituzione esterna, l'OMS. Tale competenza spetta alle autorità svizzere e non all'OMS.
Art. 6 cpv. 2 e 3 (nuovi)
Tenuto conto della gravità, della frequenza e della durata delle ingerenze nei diritti fondamentali della popolazione in ragione dei provvedimenti generali, s'impone il trasferimento delle competenze al legislatore. Questo consente di agire efficacemente contro l'inutile frenesia e l'iperdinamismo, che possono facilmente diventare un'abitudine. La riformulazione dell'articolo 6 capoverso 3 LEp comporta anche la modifica del capoverso 2.
Art. 7 (nuovo)
Le drastiche ingerenze nei diritti fondamentali della popolazione dovute alla situazione straordinaria devono essere effettuate dal legislatore e non dal governo. Inoltre, i provvedimenti devono essere appropriati e ragionevoli, come lo prevede l'articolo 36 Cost. per le restrizioni dei diritti fondamentali. Il testo vigente dell'articolo fa menzione soltanto di provvedimenti necessari.
La presente modifica legislativa dev'essere attuata in tempi brevi, dichiarata urgente in virtù dell'articolo 165 capoverso 1 Cost. e avere una validità di cinque anni.
La situazione attuale ha creato una frenesia e un iperdinamismo malsani. La popolazione è confrontata quasi giornalmente con il timore che il Consiglio federale limiti libertà acquisite in uno stato di diritto democratico. Occorre rimediare al più presto a questo stato di cose e creare un clima più sereno.