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21.302 · Iniziativa cantonale · 2020-12-16

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

L'articolo 17 capoverso 1 (Compensazione dei premi incassati in eccesso) della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) va modificato come segue:

1 Se in un anno determinato i premi incassati da un assicuratore in un Cantone sono superiori ai costi cumulati di tale Cantone, l'anno successivo l'assicuratore è tenuto a operare una compensazione dei premi. L'importo della compensazione deve essere esplicitamente indicato e motivato dall'assicuratore nella domanda di approvazione. La domanda va presentata all'autorità di vigilanza entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 2 Il Gran consiglio incarica il Consiglio di Stato di trasmettere il presente decreto all'Assemblea federale non appena sarà scaduto il termine di referendum.

Wortlaut

L'articolo 17 capoverso 1 (Compensazione dei premi incassati in eccesso) della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) va modificato come segue:

1 Se in un anno determinato i premi incassati da un assicuratore in un Cantone sono superiori ai costi cumulati di tale Cantone, l'anno successivo l'assicuratore è tenuto a operare una compensazione dei premi. L'importo della compensazione deve essere esplicitamente indicato e motivato dall'assicuratore nella domanda di approvazione. La domanda va presentata all'autorità di vigilanza entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 2 Il Gran consiglio incarica il Consiglio di Stato di trasmettere il presente decreto all'Assemblea federale non appena sarà scaduto il termine di referendum.

Begründung

Con l'entrata in vigore della LVAMal nel 2016, l'asimmetria d'intervento dell'autorità di vigilanza (l'UFSP) nella procedura di approvazione dei premi delle casse malati è stata corretta. In precedenza l'UFSP poteva correggere soltanto verso l'alto i premi che riteneva insufficienti per coprire i costi, ma non poteva intervenire sulle proposte di premi manifestamente troppo elevati.

In virtù degli articoli 16 e 17 LVAMal, l'UFSP può in particolare negare l'approvazione a proposte di premi troppo elevati rispetto ai costi previsti (art. 16) o correggere a posteriori i premi troppo elevati mediante il rimborso agli assicurati nel corso dell'anno successivo (art. 17). Se è vero che è più difficile applicare la prima misura, che si fonda su previsioni e quindi su dati discutibili, sarebbe invece auspicabile che la correzione dei premi a posteriori, quindi fondata su dati certi, venga attuata sistematicamente.

Purtroppo il tenore dell'articolo 17 LVAMal ha carattere non vincolante, motivo per cui è raramente applicato nella prassi. Affinché la compensazione abbia luogo, occorre non solo che i premi siano nettamente superiori ai costi - senza peraltro che la legge definisca con esattezza la nozione di "nettamente superiore" - ma pure che l'assicuratore abbia la volontà di farlo: la legge lascia infatti la decisione alla piena discrezione dell'assicuratore.

La terza iniziativa che proponiamo alle vostre autorità persegue due obiettivi: da un lato rendere sistematica, e quindi molto più efficace soprattutto nell'ottica degli assicurati, la correzione a posteriori dei premi troppo elevati già riscossi, dall'altro garantire una partecipazione tendenzialmente più equa dei Cantoni alla costituzione delle riserve nazionali delle singole casse.

Conviene ricordare che nella fase dei lavori preliminari della LVAMal, le prime versioni dell'articolo in questione proponevano già una versione più restrittiva, simile a quella chiesta con la presente iniziativa cantonale. Purtroppo durante l'iter parlamentare il tenore è stato modificato e reso meno vincolante.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 15.06.2021

Casse malattia, riduzione riserve sia volontaria

Gli assicuratori malattia non dovrebbero essere costretti a ridurre le rispettive riserve o a compensare i premi in eccesso. È quanto crede il Consiglio degli Stati che oggi ha respinto dieci iniziative cantonali in tal senso.

I "senatori" preferiscono la soluzione del Consiglio federale di una riduzione volontaria e non obbligatoria delle riserve. L'ordinanza rivista sarà applicata per la prima volta nel calcolo dei premi del 2022.

Le iniziative presentate da Ticino, Ginevra, Giura, Friburgo e Neuchâtel chiedevano disposizioni vincolanti per ridurre le riserve degli assicuratori. Sarebbero state considerate eccessive se avessero superato il 150% del limite legale.

Il Consiglio federale ha introdotto un nuovo regime che sarà seguito dagli assicuratori, ha assicurato Josef Dittli (PLR/UR). Una riduzione obbligatoria sarebbe problematica perché gli assicuratori sarebbero costretti a fare delle perdite. L'esperienza mostra inoltre che i premi sono assai volatili: un effetto yo-yo dovrebbe essere evitato, ha aggiunto Erich Ettlin (Centro/OW).

Né è ragionevole stabilire un limite che non tenga conto delle diverse dimensioni delle casse malattia e del numero di assicurati. Infine, le riserve possono sembrare elevate in termini assoluti, ma rappresentano solo da tre a quattro premi mensili di tutti gli assicurati.

Argomentazioni che non hanno convinto il campo rosso-verde, il quale ha denunciato l'aggravio sempre maggiore causato dai premi sul bilancio della famiglie: spesso il premio rappresenta la spesa maggiore, con tendenza al rialzo. La "senatrice" Marina Carobbio (PS/TI) ha fatto notare come al 1° gennaio 2020 le riserve ammontassero a 11,3 miliardi di franchi, il che rappresenta un rapporto di solvibilità del 203%. Le riserve erano quindi il doppio del tasso minimo richiesto.

Questa situazione è sintomatica del malfunzionamento del sistema che richiede un'azione urgente mediante una riduzione obbligatoria delle riserve, secondo Carobbio. La proposta del governo di una riduzione volontaria non fornisce sufficiente trasparenza. Le iniziative godono anche di un ampio sostegno da parte dei cantoni, ha puntualizzato Maya Graf (Verdi/BL).

All'epoca era stato promesso che i premi assicurativi non avrebbero superato l'8% del bilancio. A Ginevra, siamo ormai al 17%, ha sostenuto Carlo Sommaruga (PS/GE). Il cantone deve versare sempre più sovvenzioni ai redditi modesti per poter pagare i premi, sovvenzioni che, paradossalmente, finiscono nelle riserve. Al voto, però, le iniziative che chiedevano una riduzione obbligatoria delle riserve sono state respinte per 20 voti a 17.

Gli stessi cantoni hanno anche presentato iniziative che auspicavano premi conformi ai costi. Se i premi raccolti in un cantone sono superiori ai costi accumulati, l'assicuratore dovrebbe essere obbligato a concedere delle compensazioni l'anno successivo.

La maggioranza crede che il principio secondo cui i premi debbano corrispondere ai costi deve essere considerato a lungo termine e non applicato rigorosamente ogni anno. È possibile che in un anno i premi siano leggermente superiori ai costi, e che la situazione sia l'opposto l'anno successivo.

Il meccanismo proposto per la compensazione obbligatoria dei premi copre solo i premi pagati in eccesso. Non copre i casi in cui i premi pagati in un dato anno sono troppo bassi.

Per la sinistra, la compensazione è una misura particolarmente adatta a ridurre le riserve, poiché gli assicurati che hanno pagato troppo saranno rimborsati. Ma di nuovo, i senatori non hanno sostenuto la proposta (22 voti a 17).

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale si è riunita il 27.10.2021.

La Commissione propone di non dare seguito all'iniziativa cantonale.

Informazioni

Boris Burri, segretario della commissione,

058 322 92 59,

sgk.csss@parl.admin.ch

Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)