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21.3042 · Interpellanza · 2021-03-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel suo rapporto del 3 febbraio 2021 sulla politica della prima infanzia, il Consiglio federale riconosce il valore sociale ed economico delle misure e delle offerte nel settore del sostegno alla prima infanzia. Un'opzione ivi menzionata per potenziare il contributo della Confederazione consiste nell'incentivare l'accesso a prestazioni nel settore della politica della prima infanzia per i bambini con un passato migratorio.

In proposito, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Quali misure concrete volte a sviluppare i programmi cantonali d'integrazione al fine di migliorare l'accesso alle offerte nel settore della promozione, dell'assistenza e delle relazioni per i bambini con un passato migratorio sono esaminate dalla SEM e dai Cantoni?

2. In che modo sono considerate le esigenze delle famiglie con bambini che si trovano in procedura d'asilo o la cui domanda d'asilo è stata respinta?

3. In che modo il Consiglio federale si adopera affinché i bambini con un passato migratorio siano integrati, nella misura del possibile, sin dall'inizio nelle strutture scolastiche e prescolastiche regolari?

4. Quali possibilità vede, nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 21.403 della CSEC-N "Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna", per garantire ai bambini con un passato migratorio e di fuga un migliore accesso alle prestazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In virtù dell'articolo 54 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) la promozione dell'integrazione nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche spetta alle competenti strutture esistenti a livello cantonale e comunale. Nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione (PIC), Confederazione e Cantoni sostengono misure complementari tese in particolare a migliorare l'accesso alle offerte esistenti, ad esempio informando le famiglie in merito all'importanza della formazione precoce oppure permettendo al personale preposto ai servizi di assistenza di seguire formazioni e formazioni continue. In vista dei PIC per il periodo 2024-2027, la Confederazione e i Cantoni stabiliranno gli obiettivi programmatici nell'ambito di promozione "sostegno alla prima infanzia".

2. Nei centri federali d'asilo (CFA), le esigenze particolari delle famiglie con bambini sono tenute in considerazione garantendo un accesso paritario alle consultazioni e agli esami pediatrici. La SEM si assume inoltre i costi dell'assicurazione malattie, come pure quelli per interpreti interculturali indipendenti ingaggiati in occasione di trattamenti medici ambulatoriali. In ogni CFA in cui sono alloggiate famiglie con bambini piccoli è pure disponibile un locale a misura di bambino con mobilio adeguato alla loro età nonché giochi e materiale didattico. Le persone preposte all'assistenza offrono attività occupazionali e ricreative destinate specificamente ai bambini. Questi ultimi frequentano la scuola non appena raggiungono l'età scolastica.

Il Cantone competente fornisce soccorso di emergenza alle persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato che ne fanno richiesta. Le modalità e il versamento del soccorso d'emergenza nei centri cantonali rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. Conformemente alle raccomandazioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali relative al soccorso d'emergenza, per le persone del settore dell'asilo obbligate a partire i Cantoni devono considerare i diritti e le esigenze specifiche dei minori. Una sistemazione appropriata per bambini e famiglie è possibile anche nelle strutture collettive preposte al soccorso d'emergenza. L'istruzione scolastica di base è obbligatoria anche per i minori i cui genitori sono obbligati a partire.

3. Conformemente all'articolo 80 capoverso 4 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) l'organizzazione dell'istruzione scolastica di base compete al Cantone di ubicazione. L'istruzione scolastica può essere impartita ai richiedenti l'asilo nelle scuole pubbliche o nei CFA. Dopo una decisione d'asilo positiva e l'attribuzione a un Cantone, i bambini e gli adolescenti frequentano una scuola pubblica.

Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera, la Confederazione e i Cantoni hanno concordato, tra gli altri obiettivi, che l'80 per cento dei bambini del settore dell'asilo che giungono in Svizzera tra i zero e i quattro anni deve essere in grado di esprimersi nella lingua parlata nel luogo di domicilio sin dall'inizio della scuola dell'obbligo. Da gennaio 2020 i Cantoni stanno implementando l'Agenda Integrazione Svizzera. Il Consiglio federale sta inoltre preparando un rapporto in adempimento della mozione Eymann 18.3834 "Promozione linguistica prima dell'inizio della scuola dell'infanzia come condizione per i titoli di livello secondario e misura per l'integrazione".

4. L'attuazione dell'iniziativa parlamentare 21.403 compete alla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale e il Consiglio federale si esprimerà in merito a tempo debito fondandosi anche sul proprio rapporto sulla politica della prima infanzia.

Risposta del Consiglio federale.