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21.3325 · Interpellanza · 2021-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta all'interrogazione 18.1079 "Ricatti dell'UE nel settore sanitario?", il Consiglio federale sottolinea di considerare il previsto accordo sulla sanità un accordo sulla cooperazione e non un accordo sull'accesso al mercato. Secondo l'allora ambasciatore dell'UE Michael Matthiessen, tuttavia, con l'accordo sulla sanità l'UE non intenderebbe soltanto rinviare alla propria legislazione, come ha scritto il Consiglio federale nella risposta citata, ma anche disciplinare concretamente l'accesso al mercato. A quanto pare le opinioni divergono. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

- A chi sarà demandata la sovranità interpretativa necessaria per stabilire se l'accordo sulla sanità è o no un accordo sull'accesso al mercato?

- Quali temi dell'attuale disegno rimandano al diritto UE?

- Quali settori dell'accordo e quali temi ad essi correlati concernono l'accesso al mercato secondo l'UE e secondo l'anticipazione del Consiglio federale che ne interpreta gli intendimenti?

- Qual è la probabilità che l'accordo sulla sanità sarà subordinato ai meccanismi istituzionali dell'accordo quadro, se già adesso la sua conclusione dipende dalla stipula di un accordo istituzionale?

- Quali conseguenze potrebbero avere per il sistema sanitario svizzero, e in particolare per i Cantoni e la legislazione sull'assicurazione malattie, una tale subordinazione all'accordo quadro, che comporterebbe il costante recepimento di disposizioni concernenti la sanità, e l'assoggettamento, di fatto, alla Corte di giustizia dell'Unione europea?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il campo di applicazione dell'Accordo istituzionale si limita agli attuali cinque accordi bilaterali di accesso al mercato (libera circolazione delle persone, trasporti terrestri, trasporti aerei, ostacoli al commercio e agricoltura) e agli accordi di accesso al mercato futuri (p. es. il previsto accordo sul mercato dell'elettricità). Spetta alle Parti contraenti stabilire di comune accordo, nell'ambito dei negoziati, se un futuro accordo sulla sanità debba essere assoggettato all'Accordo istituzionale.

2. Il progetto di accordo bilaterale sulla sanità mira a una stretta cooperazione tra la Svizzera e l'UE, in particolare per quanto riguarda la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Nel suo tenore attuale, la bozza copre tre ambiti che si riferiscono alla legislazione europea pertinente:

- inclusione della Svizzera nel meccanismo di gestione delle crisi sanitarie transfrontaliere istituito dalla decisione 1082/2013/UE del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (GU L 293 del 5.11.2013, pagg. 1-15);

- partecipazione al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito dal regolamento 851/2004/CE del 21 aprile 2004 (GU L 142 del 30.4.2004, pagg. 1-11);

- partecipazione al terzo programma pluriennale d'azione in materia di salute per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento 282/2014/UE dell'11 marzo 2014 (GU L 86 del 21.3.2014, pagg. 1-13). Un nuovo programma per il periodo 2021-2027, il Programma UE per la salute, è stato recentemente adottato da parte delle istituzioni europee (regolamento 2021/522/UE del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027, GU L 107 del 26.3.2021, pagg. 1-29). Il progetto di accordo sulla sanità dovrà essere aggiornato su questo punto.

3. La portata dell'attuale progetto di accordo è limitata ai settori di cooperazione summenzionati (domanda 2). Se in futuro le parti decidessero di negoziare un ampliamento del campo di applicazione per includere altri ambiti sanitari che concernono l'accesso al mercato interno dell'UE, l'accordo potrebbe, in tal caso, rientrare nel campo di applicazione dell'Accordo istituzionale.

4. Attualmente, l'UE vincola l'avanzamento dei negoziati su nuovi accordi con la Svizzera in generale ai progressi nelle discussioni sull'Accordo istituzionale. La questione di sapere se un futuro accordo sulla sanità sarà assoggettato all'Accordo istituzionale dipende, per contro, dal fatto che si tratti o meno di un accordo sull'accesso al mercato rientrante nell'Accordo istituzionale, il che dovrebbe essere stabilito d'intesa tra le Parti (v. risposta 1).

5. In generale, nel settore della sanità pubblica l'UE ha principalmente competenze di coordinamento e non di armonizzazione, conformemente all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Pertanto, gli Stati membri restano competenti per la definizione delle rispettive politiche sanitarie, l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e cure mediche e per il finanziamento dei loro sistemi sanitari. In questi settori la Svizzera manterrebbe la competenza esclusiva anche se si giungesse alla conclusione di un accordo per la cooperazione in materia di sanità. Peraltro, nei settori attualmente coperti dal progetto di accordo sulla sanità, il diritto svizzero è già ampiamente compatibile con quello dell'UE, in particolare per quanto riguarda la lotta contro le malattie trasmissibili (legge sulle epidemie; RS 818.101).

Risposta del Consiglio federale.