21.3582 · Interpellanza · 2021-05-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Oggigiorno le multinazionali sfruttano le differenze di aliquote e sistemi fiscali tra i vari Stati per spostare parte dei loro utili in Paesi dove la tassazione è inferiore, riducendo così il loro onere fiscale globale. Nell'intento politico di garantire più equità fiscale, a livello di OCSE, G20 e Stati dell'UE è stata formulata la richiesta di più trasparenza come misura centrale per contrastare la concorrenza fiscale aggressiva. Una tale misura di trasparenza è rappresentata dalla rendicontazione Paese per Paese ("Country-by-Country Reporting"; CbCR). Si tratta di una pubblicazione Paese per Paese di dati economico-aziendali e fiscali a cui le aziende di certi settori o classe di grandezza devono sottostare.
Dopo anni di stallo, il 25 febbraio 2021 il Consiglio dell'Unione Europea per la competitività ha approvato con una maggioranza qualificata l'introduzione di un "Public Country-by-Country Reporting" (Public CbCR). Le grandi imprese, attive nell'UE, devono pubblicare in modo chiaro su Internet la cifra d'affari, l'utile, il numero di dipendenti in ogni Paese e quante tasse pagano sugli utili. Le imprese devono fornire gli stessi dati anche per i Paesi che sono riportati nella lista nera dei paradisi fiscali pubblicata dall'UE.
A tal proposito si pongono le seguenti domande.
1. In che misura la Svizzera, in quanto piazza economica di molte sedi principali di multinazionali, sarebbe colpita da un Public CbCR dell'UE?
2. Il Consiglio federale come giudica lo strumento del Public CbCR considerando anche la prevenzione del trasferimento degli utili assoggettati ad imposta e della concorrenza sleale?
3. La Svizzera come partecipa alle discussioni nell'Unione europea?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: il 1° giugno 2021 il Consiglio dell'UE e il Parlamento dell'UE hanno concordato provvisoriamente le regole per l'introduzione di un "Public Country-by-Country Reporting". Entrambe le istituzioni devono ora adottare la direttiva. Secondo queste regole, l'obbligo di pubblicazione interesserebbe anche i gruppi di imprese attivi in almeno uno Stato membro dell'UE attraverso una filiale e che soddisfano determinati criteri relativi alla cifra d'affari.
Dato che questa regolamentazione si applicherebbe in egual modo a tutti i gruppi di imprese non residenti in uno Stato membro dell'UE, la piazza finanziaria svizzera non subirebbe svantaggi concorrenziali rispetto ad altri Stati non membri dell'UE.
Ad domanda 2: lo scopo dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese è migliorare la trasparenza in materia di imposizione dei gruppi di imprese multinazionali. La rendicontazione Paese per Paese è uno strumento adeguato per contrastare efficacemente il fenomeno dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili, in quanto consente di valutare meglio i rischi legati ai prezzi di trasferimento. Il Consiglio federale ritiene che questo obiettivo sia raggiunto, dal momento che le amministrazioni fiscali competenti ricevono le rendicontazioni pertinenti. Attualmente, le rendicontazioni presentate in Svizzera sono già scambiate con più di 60 Stati e territori. La pubblicazione delle rendicontazioni non è necessaria e rischia di porre problemi, ad esempio in relazione alla tutela del segreto d'affari.
Inoltre, il Consiglio federale si è già espresso contro la pubblicazione delle rendicontazioni Paese per Paese nella sua risposta alla mozione Béglé del 15 giugno 2016 (16.3468 "Preservare la "sfera privata" delle nostre multinazionali. La Svizzera deve impegnarsi a non pubblicare i dati raccolti nel quadro del BEPS").
Ad domanda 3: la Svizzera ha comunicato alla presidenza del Consiglio dell'UE, a diversi Stati membri dell'UE e ai servizi della Commissione europea la sua posizione secondo cui la pubblicazione delle rendicontazioni Paese per Paese si scosta dallo standard minimo dell'OCSE e del G-20 e che l'applicazione extraterritoriale è ritenuta problematica. La Svizzera continuerà a impegnarsi a favore di uno standard minimo uniforme.
Risposta del Consiglio federale.