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21.4481 · Interpellanza · 2021-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sia le linee guida dell'OCSE per le multinazionali sia la nuova legge tedesca sugli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento si focalizzano, oltre che sui diritti umani, anche su aspetti ambientali. Le imprese devono rispettare gli standard ambientali e gli Stati devono adottare provvedimenti contro la distruzione dell'ambiente.

Il controprogetto all'iniziativa sulla responsabilità delle imprese riferisce pertanto l'obbligo di rendiconto (art. 964ter P-CO) anche a "questioni ambientali". Queste mancano tuttavia completamente negli obblighi selettivi di dovuta diligenza (art. 964quinquies P-CO) - oltre al fatto che questi obblighi rischiano comunque di rivelarsi inefficaci se non attuati in maniera rigorosa.

L'UE mostra che la responsabilità delle imprese deve includere anche aspetti ambientali. La bozza recentemente pubblicata di regolamento su prodotti "a disboscamento zero" (regolamento sul disboscamento) persegue infatti un approccio interessante: un obbligo di diligenza per determinati prodotti mira a garantire che non siano immessi sul mercato interno dell'UE prodotti che contribuiscono al disboscamento. Il regolamento definisce prodotti a rischio (manzo, legno, olio di palma, soia, caffè e cacao) e Paesi a rischio e fissa obblighi di dovuta diligenza per gli importatori. Questa normativa riguarderà anche le imprese svizzere che immettono questi prodotti sul mercato europeo. Il regolamento integra la direttiva sulla responsabilità delle imprese ("sustainable corporate governance") attesa per inizio anno.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale si adopera affinché la Svizzera resti al passo con i pertinenti sviluppi giuridici nell'UE?

2. Condivide la valutazione secondo cui il regolamento UE sul disboscamento sarà direttamente applicabile alle imprese svizzere? Come intende impedire che le imprese svizzere subiscano uno svantaggio concorrenziale come nel caso della "EU Timber Regulation (EUTR)" (cfr. mozione Föhn 17.3855)?

3. Intende estendere in particolare gli obblighi di dovuta diligenza del controprogetto a questioni ambientali e attuarli con meccanismi efficaci?

4. Il 1° gennaio 2022 entreranno in vigore modifiche della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) concernenti la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati. Il Consiglio federale intende fissare requisiti per la messa in commercio di altri prodotti fondandosi sulla competenza attribuitagli dal nuovo articolo 35e capoverso 3 LPAmb?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Optando per il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente" (qui di seguito controprogetto), Parlamento e Consiglio federale si sono espressi a favore di un approccio armonizzato a livello internazionale; scelta confermata dal respingimento dell'iniziativa nella votazione popolare. L'obbligo di rendiconto in merito ad aspetti non finanziari, che non prevede alcun obbligo di diligenza esplicito, comprende anche questioni ambientali, ma analogamente alla vigente direttiva UE 2014/95 non si concentra specificamente su un determinato settore o prodotto.

Il diritto svizzero si orienta alle attuali norme UE anche nel settore della protezione dell'ambiente (direttiva UE 2014/95). Il regolamento sul disboscamento è una proposta della Commissione europea. Non si sa ancora se sarà adottato e, in caso affermativo, con quale contenuto. Pertanto, al momento la questione di un recepimento non si pone (si veda anche la risposta alla domanda 2).

2. Secondo l'articolo 35e capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'Unione europea. La trasposizione delle disposizioni figuranti nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento EUTR) nel nuovo regolamento UE sul disboscamento, così come proposta dalla Commissione europea, comporterà modifiche materiali del diritto UE. Occorrerà esaminare se queste ultime implicano ripercussioni sull'ordinanza sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL; RS 814.021) e, se necessario, procedere alle modifiche del caso. La proposta di regolamento sul disboscamento prevede di disciplinare anche altre materie prime e prodotti che contribuiscono al disboscamento.

Per ora non è chiaro se il nuovo regolamento europeo, al momento allo stadio di proposta, sarà direttamente applicabile alle imprese svizzere. Il Consiglio federale segue l'evolversi della situazione.

3. Per il momento non è previsto di estendere gli obblighi di diligenza del controprogetto, in vigore dal 1° gennaio 2022, a questioni ambientali. Il controprogetto si orienta alla direttiva UE 2014/95 concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e al regolamento UE 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Queste normative non contemplano per ora alcun obbligo esplicito di diligenza nel settore delle questioni ambientali; prevedono unicamente un obbligo di rendiconto. Il Consiglio federale segue gli sviluppi anche in questo settore.

4. L'articolo 35e capoverso 3 LPAmb abilita il Consiglio federale a stabilire, in conformità degli standard internazionali, requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull'ambiente o compromette notevolmente l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali. Se l'UE adottasse il regolamento sul disboscamento, andrebbe esaminato se l'articolo 35e capoverso 3 LPAmb può costituire una base legale per disposizioni analoghe in Svizzera. Per l'attuazione degli articoli 35e-h LPAmb sono attualmente prioritari accertamenti in merito a materie prime quali la torba.

Risposta del Consiglio federale.