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Una gestione del lupo orientata al futuro. Per una coesistenza tra grandi predatori, sfruttamento degli alpeggi, insediamenti e turismo

21.481 · Iniziativa parlamentare · 2021-09-14

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) deve essere adeguata, affinché la gestione della popolazione di lupi al di fuori della bandita di caccia possa reagire alla rapida crescita della popolazione di lupi nei punti di conflitto tra la popolazione di lupi, l'economia alpestre, i comprensori insediativi e l'utilizzo a fini turistici. Il lupo deve rimanere una specie protetta, ma la sua regolazione deve essere intensificata: non deve mettere in pericolo la popolazione, ma deve consentire di adottare più misure preventive per impedire danni e scongiurare pericoli per l'uomo e gli animali che alleva. In particolare, la regolazione del branco e l'abbattimento di singoli animali devono essere possibili anche in caso di comportamento problematico. L'obiettivo è fare in modo che il lupo consideri l'uomo un pericolo.

Begründung

Nel 1995 il grande predatore, il lupo, è tornato in Svizzera. Da allora la popolazione di lupi ha fatto registrare una crescita esponenziale. Secondo la fondazione KORA, ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica, il numero di lupi è passato da due nel 1995 a 105 alla fine del 2020. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) prevede che per l'estate 2021 i lupi siano circa 130 (compresi i giovani esemplari nati nel 2021). La diffusione della popolazione di lupi comporta un aumento dei conflitti tra questi grandi predatori, da un lato, e l'uomo e gli animali da reddito dall'altro. La richiesta presentata dal Cantone dei Grigioni all'UFAM il 23 agosto 2021 relativa alla regolazione del branco del Beverin mostra in modo esemplare come e dove la coesistenza tra lupi, uomo e animali da reddito diventa problematica. Un numero eccessivo di predazioni ai danni di animali da reddito in situazioni protette (in particolare mediante pascoli recintati e/o cani da protezione del bestiame) costituisce un primo aspetto. Esempi di incontri come

- un lupo che rincorre una pastora e il suo cane a una distanza di 10 metri ringhiando al cane che si mette davanti alla padrona per difenderla;

- tre lupi che cercano di fiutare il cane di una pastora e seguono quest'ultima a 20 metri di distanza o

- due turisti lungo un sentiero sorpresi da due lupi a una distanza di 10 metri

dimostrano chiaramente che alcuni animali hanno perso il timore nei confronti dell'uomo. L'UFAM ha respinto la richiesta del Cantone dei Grigioni di abbattere il genitore apparentemente problematico facendo riferimento alla mancanza di basi legali nella legge sulla caccia.

A causa della crescita esponenziale della popolazione di lupi, che probabilmente proseguirà nei prossimi anni, vi è da attendersi un corrispondente aumento dei conflitti. È molto probabile che i lupi si insedieranno sempre più nelle zone vicine all'Altopiano. Se vi si verificheranno incidenti che coinvolgono lupi che hanno perso il loro timore nei confronti dell'uomo e se in futuro i guardiacaccia non disporranno di basi legali per poter intervenire tempestivamente, è prevedibile che l'accettazione della presenza in Svizzera di questi grandi predatori diminuirà rapidamente. Occorre evitare che ciò accada.

Il 27 settembre 2020 l'elettorato svizzero ha respinto di stretta misura una modifica della legge sulla caccia. Un anno dopo risulta evidente che i problemi legati alla gestione della popolazione dei lupi non sono stati risolti e che una semplice modifica dell'ordinanza sulla caccia non fornisce mezzi sufficienti ai guardiacaccia. Non si tratta di ripresentare un disegno identico a quello respinto per quanto riguarda il lupo, bensì di trovare un compromesso che contribuisca a risolvere il prevedibile ulteriore forte aumento dei conflitti. La presenza del lupo non deve mettere in discussione altri obiettivi costituzionali e legali come la garanzia della proprietà per i proprietari di zone di estivazione e aziende principali, l'occupazione capillare del territorio (art. 104 Cost.) e la gestione dei terreni coltivi e delle superfici di estivazione.

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