Attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza nel finanziamento della politica conformemente alla volontà del Parlamento
22.3603 · Interpellanza · 2022-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Come giudica il Consiglio federale la critica mossa da più parti all'ordinanza e come prevede di tenerne conto nella versione finale dell'ordinanza?
2. Ritiene problematico obbligare il Controllo federale delle finanze (CDF) a controllare, contro la volontà del suo direttore, le prescrizioni sulla trasparenza nel finanziamento della politica?
3. Con l'approvazione di un controprogetto, il Parlamento ha indicato chiaramente di volere un finanziamento della politica il più trasparente possibile, che fissi regole uniformi e verificabili per tutti e consenta alla popolazione di farsi un'opinione esaustiva per le elezioni e le votazioni. Quali normative sono a suo avviso necessarie affinché la legge e l'ordinanza possano soddisfare i requisiti di un tale finanziamento trasparente della politica?
4. La misura secondo cui l'autorità di controllo può controllare per campionatura la corretta attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza è stata aggiunta dal Parlamento durante i dibattiti parlamentari. Questo è stato un importante motivo per cui l'iniziativa è stata ritirata. Questa misura mira a garantire l'effettivo rispetto delle regole. Come vanno organizzati i controlli per campionatura, secondo il Consiglio federale, per poter davvero controllare tutte le prescrizioni? Perché non devono essere possibili anche controlli in loco contro la volontà delle organizzazioni politiche?
5. Con la pubblicazione dei dati riguardanti il finanziamento della politica si mira a sostenere la formazione dell'opinione pubblica facendo trasparenza sulle relazioni di interesse. Quali possibilità vede il Consiglio federale per sostenere tempestivamente questa formazione dell'opinione pubblica con informazioni trasparenti e corrette, tutelando nel contempo i principi dello Stato di diritto quali la presunzione d'innocenza, anche se l'autorità di controllo dispone di indizi secondo cui le informazioni non sono corrette? È ipotizzabile pubblicare insieme al parere del CDF su irregolarità anche un parere degli interessati?
Begründung
Nell'estate 2021 il Parlamento ha approvato una revisione della legge federale sui diritti politici (LDP) quale controprogetto all'iniziativa sulla trasparenza, che è stata quindi ritirata. L'ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo) basata sulla riveduta LDP è stata posta in consultazione fino a marzo 2022. In questa procedura aspre critiche nei confronti dell'attuazione nell'ordinanza sono state formulate da diversi attori, tra cui il Controllo delle finanze, che tramite una perizia giuridica ha evidenziato che alcune disposizioni sono contrarie alla revisione della LDP.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'avamprogetto di ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo), compresa la designazione del Controllo federale delle finanze (CDF) come autorità di controllo, è stato ben accolto in sede di consultazione. Alcuni partecipanti hanno proposto inasprimenti per limitare ulteriormente il rischio di elusione degli obblighi in materia di trasparenza, mentre altri hanno auspicato allentamenti per favorire la praticabilità dell'ordinanza. Il Consiglio federale ritiene che l'OFipo adottata il 24 agosto 2022 tenga conto di queste osservazioni entro i limiti imposti dal legislatore con la revisione del 18 giugno 2021 della legge sui diritti politici (LDP; RS 161.1; FF 2021 1492).
2. Il CDF è stato coinvolto sin dall'inizio della procedura e ha accettato questo compito con la condizione che l'OFipo crei i presupposti necessari all'effettiva applicazione della legge e che il Parlamento conceda le risorse necessarie per questo nuovo compito.
3. Il Consiglio federale ritiene che la revisione della LDP approvata dal Parlamento e l'OFipo che ha adottato fondandosi sulla LDP riveduta permettono di rendere più trasparente il finanziamento della politica. Ha già incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di sottoporgli, due anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, un rapporto sulle prime esperienze maturate nell'ambito della loro attuazione.
4. Il Consiglio federale reputa di aver proceduto alle precisazioni necessarie nell'OFipo affinché i controlli materiali possano aver luogo in buone condizioni. L'OFipo prevede infatti un obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 OFipo) e che questi controlli possano svolgersi sul posto (art. 12 cpv. 3 OFipo). Un controllo sul posto necessita tuttavia di una concertazione tra l'autorità di controllo e gli attori politici, in quanto la suddetta autorità non dispone di alcun mezzo coercitivo per imporlo.
5. La LDP riveduta prevede che, dopo aver effettuato il controllo di cui all'articolo 76e, la competente autorità pubblichi le informazioni e i documenti sul suo sito Internet. Può completare le informazioni e i documenti da pubblicare con informazioni fattuali e statistiche, nella misura in cui servono a spiegare e concretizzare le informazioni (art. 14 cpv. 1 OFipo). Al momento della pubblicazione, il CDF può menzionare che non garantisce l'esattezza delle informazioni e dei documenti pubblicati. In questo quadro, secondo l'approccio scelto dal Parlamento gli attori politici sono responsabili delle informazioni che saranno alla fine pubblicate e rischiano sanzioni penali in caso di infrazioni intenzionali. Se ritiene che i documenti comunicati sono incompleti, il CDF fissa una scadenza supplementare per completarli e correggerli. Se alla scadenza di questo termine sussistono sospetti fondati di infrazioni, sporge denuncia penale. Il CDF può farvi riferimento soltanto in presenza di una sentenza definitiva. Il Consiglio federale rammenta che rivelare l'esistenza di un sospetto di infrazione può influenzare irrimediabilmente l'esito di una votazione o di un'elezione, anche se questo sospetto può in seguito risultare infondato. In questo senso, eventuali indicazioni dell'autorità di controllo o prese di posizione delle persone controllate sono possibili soltanto nel rispetto delle disposizioni legali (protezione dei dati, protezione della personalità, ecc.). L'autorità di controllo non è autorizzata a evocare sospetti relativi ad atti penalmente rilevanti.
Risposta del Consiglio federale.