22.3853 · Interpellanza · 2022-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Entrata in vigore il 1° gennaio 2022, l'ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi (RS 514.544.2) impone ai commercianti di armi nuove misure di sicurezza di cui PROTELL, in particolare, ha messo in dubbio la proporzionalità e la reale utilità sul piano della sicurezza pubblica (https://www.protell.ch/fr/publications/150-Consultation-sur-10rdonnance-sur-les-exigences-minimales-relatives-aux-locau x-servant-au-commerce-darmes).
Queste misure obbligheranno i commercianti in questione a effettuare entro il 31 dicembre 2026 lavori estremamente costosi. Alcuni hanno espresso pubblicamente i loro timori, mentre il settore, che non beneficia di importanti margini commerciali, è già stato messo a dura prova dai provvedimenti anti-COVID. Essi paventano addirittura grigie prospettive di chiusura, a termine, a causa di questi onerosi obblighi, di quasi la metà dei commerci d'armi del nostro Paese, a cominciare da quelli gestiti da armaioli a fine carriera.
L'inquietudine è ancora maggiore, nel settore, a fronte dell'incertezza creata dalle disposizioni dell'ordinanza che autorizzano i Cantoni, in "casi debitamente giustificati" (art. 2 cpv. 5 e 3 cpv. 4), la cui definizione deve ancora essere stabilita, a ordinare misure ancora più rigorose.
Chiedo al Consiglio federale
1. Come valuta la situazione del settore del commercio di armi dall'entrata in vigore dell'ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi?
2. Come definisce la nozione di "casi debitamente giustificati" che autorizzano i Cantoni a imporre ai commercianti di armi misure più rigorose di quelle che ha messo in vigore il 1° gennaio 2022?
3. Come valuta, alla luce dei timori espressi nel settore, le possibili conseguenze delle nuove misure imposte dall'inizio dell'anno?
4. A suo avviso, occorre allentare queste misure, sul piano materiale o su quello del termine previsto per la messa in conformità prescritto all'articolo 9, al fine di evitare al settore le conseguenze di misure sproporzionate senza alcun plusvalore in termini di sicurezza pubblica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'ordinanza del DFGP sulle esigenze minime relative ai locali commerciali che servono al commercio di armi (RS 514.544.2) ha dovuto essere riveduta poiché le disposizioni relative agli standard di sicurezza minimi per i sistemi antieffrazione e antifurto nonché per la protezione contro le rapine non rispondevano più alle esigenze attuali. Nel biennio 20202021 diverse centinaia di armi sono state rubate durante svariate rapine ai danni di negozianti di armi. Queste rapine hanno evidenziato la necessità di adeguare gli standard di sicurezza e hanno accelerato i lavori di revisione. La nuova ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
2. L'attuazione dell'ordinanza compete ai Cantoni. Le autorità cantonali conoscono le peculiarità locali che potrebbero comportare un maggiore rischio per la sicurezza. Il rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza indica a titolo di esempio che potrebbero essere opportune ulteriori misure di protezione se un locale commerciale è ubicato in una località particolarmente remota e difficile da raggiungere dalle autorità in breve tempo. Possono inoltre essere necessarie ulteriori misure di protezione a seconda del tipo o della quantità di armi commerciate. Per contro, i Cantoni possono prevedere agevolazioni significative se ad esempio sono commerciate esclusivamente armi non da fuoco. Il Consiglio federale è persuaso che i Cantoni facciano uso del proprio margine discrezionale in modo proporzionato.
3. Le nuove misure sono in vigore soltanto dal 1° gennaio 2022. È dunque presto per valutare le ripercussioni sul settore.
4. Il termine è stato modificato in seguito alle consultazioni con l'Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati (ASA). La versione originaria dell'ordinanza prevedeva un periodo transitorio di tre anni. Alla luce dei pareri fondati espressi dall'ASA, il DFGP è venuto incontro alle esigenze espresse dall'associazione prorogando tale termine a cinque anni. Al momento, quindi, non vi è alcun motivo di prolungare ulteriormente il periodo transitorio.
Risposta del Consiglio federale.